Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9110 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9110 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME nata a Cercola il 10 Marzo 1987 avverso l’ordinanza resa il 20 giugno 2024 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza resa 18 Febbraio 2023 dal Tribunale di Ancona.
La Corte ha ritenuto l’appello inammissibile in forza dell’articolo 581 comma 1 quater cod.proc.pen., in quanto, sebbene l’imputata fosse assente nel giudizio di primo grado, all’impugnazione non sono state allegate la procura speciale contenente specifico mandato ad impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputata.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di fiducia, osservando che agli atti vi era un preciso mandato in favore del legale, rilasciato dall’imputata in sede di verbalizzazione dinanzi alla P.G. delegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
lrunico motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell’art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen., in forza del quale all’atto di impugnazione proposto nell’interesse dell’imputato assente deve essere allegato, a pena di inammissibilità, non solo la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, ma anche il mandato speciale ad impugnare rilasciato in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Si tratta di norma che è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 e che successivamente, con la legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 (il cd.correttivo alla riforma Cartabia), è stata abrogata nell’ipotesi in cui l’imputato assente sia assistito da parte di un difensore di fiducia.
Tuttavia deve ribadirsi che, nel periodo in cui è stata proposta l’impugnazione nell’interesse dell’imputata, la norma trovava indiscussa applicazione, come precisato anche nella pronunzia emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte del 24 ottobre 2024, di cui al momento è nota soltanto l’informazione provvisoria .
Con tale pronunzia il più alto consesso di questa Corte di legittimità ha chiarito che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino dal 30 dicembre 2022 al 24 agosto 2024, nel rispetto del principio tempus regit actum.
In coerenza con questo principio, anche in attesa del deposito della motivazione della pronunzia suindicata, può affermarsi che la norma di cui all’art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen., pur essendo stata parzialmente abrogata dalla medesima novella citata, il cd. correttivo alla Cartabia, rimane efficace per le impugnazioni proposte nel medesimo arco temporale sopra precisato, avendo all’evidenza la Corte valorizzato come actus cui fare riferimento la data di presentazione dell’impugnazione.
In conclusione deve ritenersi che anche l’art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen., che è stato oggetto di modifica dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua a conservare efficacia e trova applicazione alle impugnazioni proposte in quell’arco di tempo in cui è stato presentato l’appello nell’interesse della NOME.
Dall’esame degli atti emerge che il difensore non era munito della procura speciale ad impugnare rilasciata in epoca successiva alla pronunzia della sentenza del Tribunale di Ancona e, poiché l’imputata nel giudizio di primo grado era assente, l’appello è stato correttamente dichiarato inammissibile, non essendo sufficiente il mandato difensivo rilasciato nel corso delle indagini preliminari.
2.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13
giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore NOMECOGNOME
La Presidente
NOME COGNOME