Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28912 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato nelle Filippine il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chies
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna dichiarav inammissibile, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ossia per mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato, l’appe proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 17 aprile 2023, che, giudicandolo in assenza, ne aveva affermato la penal responsabilità in ordine ai reati di tentato furto aggravato e porto ingiustifi di arma impropria.
Ricorre il difensore di ufficio dell’imputato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sul base di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce in ordine all’ammissibilità ricorso per cassazione, quantunque proposto nell’interesse di imputato assente in difetto di specifico mandato, rilasciato posteriormente al provvedimen impugnato e avente gli ulteriori requisiti di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Tale norma non si applicherebbe all’imputato, nei cui confronti si sia procedu in assenza nonostante mancassero le condizioni di legge. Tanto sarebbe avvenuto in questo processo.
Una diversa conclusione contrasterebbe con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. con i principi convenzionali del giusto processo.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il difetto assoluto motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla questione di diritto che e stata posta alla Corte di appello: la necessità di dare alle disposizioni di cui 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, che escluda che gli oneri formali ivi sanciti valga in difetto di rituale vocatio in ius, o in caso di imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza nonostante mancassero le condizioni di legge.
La rivalutazione di tali condizioni il giudice di secondo grado avrebbe dovut preliminarmente operare, come non avvenuto.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell’intero giudizi inosservanza delle norme codicistiche che disciplinano il processo in absentia.
L’imputato, si assume, non era consapevole del processo, perché la domiciliazione in atti non era idonea ad assicurare tale preliminare requisito, e si sarebbe potuto procedere in assenza nei suoi confronti.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzi dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 Cost. e con i principi convenzionali del giusto processo,
interpretati nel senso che gli oneri formali ivi sanciti debbano essere oss anche in difetto di rituale vocatio in ius o in caso di imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza nonostante mancassero le condizioni di legge.
La difesa ha depositato note illustrative e successiva memoria, insiste per una lettura convenzionalmente orientata dell’ad 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., o per il promovimento della questione di legittimità costituzion nei termini già indicati in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
NOME è stato infatti giudicato in assenza nel processo di merito, defini in rito (in grado di appello) con la pronuncia in epigrafe, impugnata dinan questa Corte, ciò nonostante, con atto non corredato del prescritto speci mandato rilasciato al difensore in data successiva alla pronuncia stessa.
Lo stesso atto di appello mancava di analogo mandato speciale.
Il comma 1-quater, cit., è stato inserito nel corpo dell’art. 581 del codice di rito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Esso si applica in questo giudizio alla disciplina transitoria dettata nell’art. 89, comma 3, di quest’ultim normativo, a fronte di impugnazione proposta avverso provvedimento adottato nel vigore del testo medesimo.
La disposizione di nuovo conio mira ad assicurare la celebrazione del giudizi di impugnazione solo nei casi in cui l’imputato, assente nei gradi antecedenti, a avuto effettiva contezza della decisione emessa a suo carico. Il conferimento mandato speciale è indice di tale acquisita consapevolezza, richiesta al fin evitare la celebrazione di attività processuali assoggettate al rischio di travolte dall’attivazione, da parte dell’imputato sedicente ignaro, dei r restitutori all’uopo previsti (la rescissione del giudicato e l’istituto della re nel termine, delineato nel nuovo art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.).
Tale finalità emerge con chiarezza dai lavori preparatori della riforma, quali è ben illustrato il contesto delle innovazioni proposte in tema di legittima del difensore all’impugnazione. In tale ambito, la previsione dello speci mandato ad impugnare costituisce uno snodo essenziale del disegno riformatore, sia in chiave di effettiva garanzia dell’interessato, sia in chiave di razionale impiego delle risorse giudiziarie, senza alcun pregiudizio del diritto di d tutelato in altre forme. Oltre ai rimedi restitutori già evidenziati, apposit
ridisegnati ed implementati, la previsione in commento è infatti accompagnata da prolungamento dei termini per impugnare concessi al difensore dell’assente onerato del compito di farsi rilasciare la nuova e apposita procura, sicché il impianto normativo mostra un’evidente complessiva coerenza.
L’esegesi che precede è ormai sedimentata nella giurisprudenza di questa Corte.
E’ comune l’affermazione, secondo cui il nuovo sistema del diritto del impugnazioni, conseguenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 è basato sul divieto di impugnazioni presentate senza che il diretto interessat sia a conoscenza (Sez. 1, n. 7169 del 12/01/2024, COGNOME).
Lo specifico mandato ad impugnare, al pari della dichiarazione o elezione d domicilio, prevista dal nuovo comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., è adempimento che serve, infatti, per «ritenere provato, in modo incontrovertibi che l’imputato “conosce e vuole”, non solo l’esistenza del processo, ma anche sua progressione nei gradi successivi» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/202 Giuliano). Detto mandato ha la finalità, in particolare, di «assicurar l’impugnazione sia proposta solo quando l’imputato abbia effettiva conoscenz della sentenza pronunciata in sua assenza e che sussista la volontà di impugnar (Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256-02).
Imponendo, attraverso gli oneri di allegazione di cui ai commi 1-ter e 1quater, che vi sia la prova che l’imputato “conosce e vuole” la progressione de processo nei gradi successivi, il nuovo sistema corregge, d’altra parte, patologia del sistema processuale previgente, che permetteva la celebrazione d gradi ulteriori di giudizio su impugnazione del difensore, e che consentiva po diretto interessato di porre nel nulla questa attività processuale attivando i straordinari garantiti dagli artt. 175 o 629-bis cod. proc. pen. (secondo i c tracciati da Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992-01).
L’esegesi in discorso non viola principi costituzionali, dovendo esse ribadito quanto in proposito già osservato da questa Corte con la sentenza resa Sez. 5, n. 41763 del 12/07/2023, COGNOME, laddove si è osservato, in rapporto descritto impianto normativo, come la diversa disciplina del giudizio impugnazione, prevista per l’imputato che non sia stato dichiarato assente, possa essere invocata come tertium comparationis, al fine di sostenere la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., a fronte della evidente diversità situazioni a raffronto; così come del tutto improprio risulta il richiamo all’a secondo comma, Cost., posto «che l’equilibrio raggiunto dal legislatore t esigenze di protezione dell’imputato e razionale impiego delle risorse giudizi
consente l’applicazione di rimedi restitutori che, nel momento in cui l’imput avrà certa conoscenza del processo, consentiranno un consapevole e pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale» (v. anche Sez. 1, n. 25935 16/04/2024, Bissoultanov).
Inconferente, all’evidenza, è poi il riferimento ai principi di cui all’art. 2 in alcun modo chiamati in gioco.
La conformità a Costituzione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è sostenuta anche da Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, COGNOME, Rv. 285444-01, «ben potendo l’imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancat conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitu suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in gr esercitare».
Senza contare che il massimo Consesso nomofilattico di questa Corte ha, in plurime occasioni, ricordato come il legislatore, nel nostro sistema processua abbia delineato, come era in sua facoltà, modelli distinti di realizzazione del d di difesa e, quindi, anche modalità di esercizio del diritto di impugnazione cong in relazione alle varie fasi e tipologie del processo (v., ad esempio, Sez. U, n. del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01).
Anche nel sistema CEDU è sufficiente che un rimedio alla mancata conoscenza del processo esista, e che sia effettivo, e la circostanza che il d processuale interno garantisca la riapertura del procedimento in favo dell’imputato inconsapevole di essere stato giudicato in assenza è condizio sufficiente per escludere la violazione dell’art. 6 della Convenzione sotto il p del diritto a che la causa penale «sia esaminata equamente» (Bivolaru c. Romania (n. 2), n. 66580/12, §§ 8-18, 2 ottobre 2018).
Di riflesso, è manifestamente infondata la questione di legittim costituzionale dell’art. 111, primo comma («La giurisdizione si attua mediante giusto processo regolato dalla legge»), Cost.
Nello stesso diritto euro-unitario, la circostanza che il rimedio a disposiz dell’assente sì possa attivare soltanto dopo l’irrevocabilità della sent espressamente sancita dall’art. 8, comma 4, della direttiva 2016/343/UE s rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritt presenziare al processo nei procedimenti penali (sul punto, in termini, Co giustizia UE, quarta sezione, C-569/2019, 19 maggio 2022, IR).
Di riflesso, è manifestamente infondata la questione di legittimi costituzionale dell’art. 117, primo comma (sull’obbligo dello Stato di conformar ai «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali Cost.
I principi, che sono stati sin qui evocati, non trovano deroga nelle situa in cui la giuridica correttezza della dichiarazione di assenza sia controversa.
6.1. Interpolare la disposizione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per ritagliare da essa l’ipotesi dell’assente, il cui difensore (senza coinvolgimento) contesti i presupposti di quella declaratoria, ed espunge dall’onere di allegazione dello specifico mandato ad impugnare, sarebb un’operazione ermeneutica palesemente extra-testuale, che produrrebbe la conseguenza irrazionale del ritorno – proprio per il caso in cui l’evenienz scongiurare è maggiormente preventivabile – al sistema processuale previgente, che permetteva, al difensore, di chiedere che il processo progredisse nei gr successivi, e contestualmente, al diretto interessato, di porre nel nulla tale processuale attivando i rimedi straordinari di carattere restitutorio.
Si tratterebbe, pertanto, di un’interpretazione incoerente con il rifor sistema processuale delle impugnazioni (in senso conforme, a proposito appunto del difensore impugnante che obietti sulla ritualità della dichiarazione di asse v. Sez. 1, n. 7169 del 2024, cit.).
6.2. Non è pertanto condivisibile l’arresto di Sez. 1, n. 9426 del 18/01/20 Oko, Rv. 285920-01, secondo cui l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non sarebbe applicabile al giudizio di impugnazione nel quale, essendo in contestazion i presupposti per la rituale dichiarazione di assenza dell’imputato, sia la ordinanza dichiarativa di cui all’art. 420-bis, comma 4, cod. proc. p impugnabile solo con la sentenza, a formare pregiudizialrnente oggetto d impug nazione.
Proprio perché l’ordinanza dichiarativa dell’assenza è impugnabile solo con l sentenza che definisce il giudizio, a norma dell’art. 586, commi 1 e 2, cod. p pen., l’impugnazione deve essere proposta, come è pacifico, col mezzo, nell forme e nei termini stabiliti per l’impugnazione della sentenza medesima. L connessione che, anche in questa materia, si crea tra ordinanza e senten trasferisce sul provvedimento definitorio del giudizio, armonico con quel antecedente di natura incidentale, le censure che parte impugnante abbia inte muovere a quest’ultimo, purché si tratti di censure ritualmente formulate, os formulate nell’osservanza delle regole e modalità che governano l’unic impugnazione ammessa.
Tra queste modalità devono ormai essere annoverate quelle dirette a scongiurare il fenomeno, patologico, della possibile indiscriminata concorrenza rimedi impugnatori, ordinari e straordinari, obiettivo che la riforma del 2022 inteso perseguire, nei termini illustrati nei precedenti §§ 2 e 3, medi
riordino complessivo di sistema, di cui l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è parte integrante e determinante.
Non appare poi neppure esatto, a parere del Collegio, l’ulteriore rilievo oper da Sez. 1, n. 9426 del 2024, cit., ossia che il controllo sulla ritualità dell sarebbe logicamente pregiudiziale ai fini dell’applicazione dell’art. 581, comma quater, cod. proc. pen.
Quest’ultima disposizione, come si è diffusamente argomentato, intende discriminare i rimedi impugnatori (ordinari e straordinari) a disposizione dell’im tato, subordinandoli alla coeva dimostrazione di avere egli acquisito, al tempo de loro attivazione, consapevolezza dell’esistenza del processo.
Ciò che allora rileva, per escludere la proponibilità dell’impugnazione end processuale, è lo stato di assenza in sé, indice -finché dura il giudizio, accompagnata dal posteriore rilascio del mandato speciale- di persisten incertezza al riguardo. La ritualità del procedere, nonostante lo stato di ass è questione in tale prospettiva non dirimente. Essa sarà valutata, eventualme in chiave retrospettiva, a seguito di impugnazione validamente presentata.
Non può neppure sostenersi che i richiamati principi non possano applicars al caso del ricorso per cassazione, avanzato nei confronti (non già della sent di secondo grado, ma) ma dell’ordinanza di inammissibilità, pronunciata de plano dal giudice di appello ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), e comma 2, proc. pen., e pronunciata proprio sul presupposto che già l’atto di appell fronte di imputato giudicato in assenza in primo grado – non fosse conforme al previsioni di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (norma che, per l’imputato assente, assorbe il disposto del precedente comma 1-ter, cui si è formalmente riferita l’ordinanza in epigrafe).
E’ la tesi recentemente sostenuta da Sez. 2, n. 25419 del 16/05/2024, Stracc Rv. 286466-01, da cui il Collegio tuttavia dissente sulla base dei seguenti ri logico-sistematici.
7.1. Il difensore dell’imputato assente – il quale, avendo inammissibilmen appellato, in difetto di speciale mandato, la pronuncia di primo grado, persis con atto parimenti difforme, attiva il grado di impugnazione successivo – met luogo ad una sequela procedimentale ulteriore, necessariamente invalida pe riproduzione ed estensione del vizio, e non solo per derivazione. Il vizio rilevato dal giudice di appello, si amplifica.
Nessun ordinato assetto processuale può tollerare che la patologia di un at pedissequamente duplicata nell’ulteriore sviluppo della sequela, si dissolv successivo vaglio, dando vita ad esiti irragionevolmente differenziati.
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Se la stessa Corte di cassazione, poi, è tenuta a rilevare, anche d’uf l’inammissibilità dell’appello per difetto di mandato speciale, la cui dichiar fosse sfuggita al giudice del gravame (da ultimo, Sez. 3, n. 20356 del 02/12/20 dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01), non si intravede alcuna ragione valid perché lo stesso vizio – replicato dinanzi ad essa – non debba condurre ad anal decisione in caso di declaratoria in appello ritualmente adottata.
7.2. L’obiezione letterale, secondo cui l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. farebbe riferimento alle «sentenze», e non alle «ordinanze», appa puramente nominalistica. L’ordinanza di inammissibilità dell’appello, a differe degli altri provvedimenti rispetto a cui la giurisprudenza di legittimità ha e l’applicabilità della disposizione (ordinanze cautelari, decisioni in t esecuzione prevenzione e sorveglianza, decreti penali), riveste caratt definitorio del giudizio di cognizione. La sua mancata, o infruttuosa, impugnazi determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, aprendo le po alla possibilità della rescissione del giudicato medesimo. Onde la piena ricorre della ratio sottesa all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. peri.
Il provvedimento del giudice di appello, che dichiara l’inammissibil dell’impugnazione, assume solo formalmente (per esigenze di celerit procedurale) la veste di ordinanza; veste peraltro perfettamente fungibile quella della sentenza, la cui vicaria adozione non è affatto preclusa (Sez. 2888 del 13/11/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223300-01; Sez. 4, n. 2041 del 03/03/2000, COGNOME, Rv. 217427-01; Sez. 1, n. 5014 del 02/12/1992, dep. 1993 Raso, Rv. 192713-01). Ciò posto, sarebbe del tutto irragionevole far dipendere modello processuale dell’impugnazione dalla contingente e mutevole forma dell’atto che si impugna, a parità di contenuto cognitorio e decisorio (tanto che i provvedimenti de libertate, anche se inseriti in una sentenza, conservano per la loro precarietà la natura di ordinanza e sono impugnabili ai sensi degli art e 310 cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 9282 del 05/05/1994, Greco, Rv. 199431-01).
7.3. Nel processo, definito in appello con pronuncia di inammissibilità d gravame proposto dal difensore dell’assente sprovvisto di mandato speciale, no manca la dichiarazione di assenza, dovendosi fare riferimento a quella adottata primo grado, i cui effetti si proiettano sui modelli di impugnazione second disciplina ampiamente ricostruita nei paragrafi precedenti.
Il presupposto indispensabile per l’applicazione delle formalità dettate dall 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è che l’imputato sia stato giudicato, in primo grado, in assenza; non necessariamente, tuttavia, la dichiarazione di assenza d essere reiterata nel grado successivo di giudizio, se quest’ultimo ha avuto un solo processuale.
7.4. E’ dunque proprio la ratio della norma in esame, che tende ad impedire la prosecuzione del giudizio attraverso lo svolgimento di una fase di impugnazion da parte di imputato non consapevole, che impone la soluzione qui prescelta.
Una decisione “di merito” vi è stata nel giudizio di primo grado e ogni grad ulteriore, anche indirettamente finalizzato alla rivisitazione endoprocessual quella decisione (finalità, in assenza della quale verrebbe meno l’inter all’impugnazione), richiede che risulti una tale presa di consapevolezza.
L’inammissibilità del ricorso nel caso in esame, in cui esso è s presentato dal difensore dell’assente non munito dello specifico mandato a impugnare, posteriormente rilasciato rispetto alla decisione di riferimen preclude in radice ogni ulteriore valutazione in merito ai presupposti per la ri dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – pe profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila e
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 07/05/2024