Mandato Speciale ad Impugnare: Quando l’Assenza Costa Cara
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la necessità del mandato speciale ad impugnare per il difensore dell’imputato giudicato in assenza. Questa pronuncia, pur nella sua brevità, offre spunti di riflessione cruciali sull’importanza degli adempimenti formali e sulle conseguenze della loro omissione. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le implicazioni pratiche che ne derivano per la difesa tecnica.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), emessa in primo grado dal Tribunale di Torino. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte di appello del medesimo capoluogo. L’imputato, che era stato giudicato in assenza nel primo grado di giudizio e il cui processo di appello si era svolto con rito cartolare, decideva di proporre ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, contestando la decisione di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. Al contrario, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, di carattere puramente processuale, ha troncato sul nascere ogni possibilità di revisione della sentenza di condanna. La conseguenza diretta per l’imputato è stata non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Il Mandato Speciale ad Impugnare: le motivazioni della Corte
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. La norma, introdotta dalla recente riforma legislativa (d.l.vo 150/2022), stabilisce che il difensore dell’imputato giudicato in assenza debba essere munito di un mandato speciale per poter validamente proporre un’impugnazione.
Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che dagli atti processuali mancava proprio questo documento essenziale. Il difensore, pur regolarmente nominato per la difesa, era privo di quel potere specifico, conferito tramite procura speciale, che lo abilitava a presentare il ricorso per conto del suo assistito. La Corte ha sottolineato come tale requisito fosse applicabile al caso in esame in virtù della disciplina transitoria della riforma. La combinazione tra il giudizio in assenza in primo grado e lo svolgimento dell’appello tramite rito cartolare ha reso imprescindibile la presenza di questo mandato. La sua assenza costituisce un vizio insanabile che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza della diligenza e della precisione nella gestione degli adempimenti processuali. La mancanza di un requisito formale come il mandato speciale ad impugnare può precludere l’accesso a un grado di giudizio, rendendo vana ogni strategia difensiva di merito. Per gli avvocati, emerge la necessità di verificare scrupolosamente la sussistenza di tutti i poteri rappresentativi, specialmente nei casi in cui l’assistito non è presente fisicamente nel processo. Per l’imputato, invece, si conferma l’importanza di un dialogo costante e chiaro con il proprio legale per conferirgli tutti gli strumenti necessari a tutelare efficacemente i suoi diritti in ogni fase del procedimento.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore del ricorrente era privo del mandato speciale ad impugnare, un requisito formale richiesto dalla legge.
In quali circostanze è necessario il mandato speciale ad impugnare secondo questa ordinanza?
È necessario quando l’imputato è stato giudicato in assenza in primo grado e l’impugnazione viene presentata nel contesto di un processo d’appello celebrato con rito cartolare, come previsto dall’art. 581, comma 1-quater del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME (COGNOME), nato in Gabon il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale Torino, emessa il 17 gennaio 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. ottobre 1990 n. 309.
Ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore.
Il ricorso è inammissibile in .quanto il difensore del.ricorrente – il quale era stato giudicato in assenza in primo grado e con il rito cartolare nel processo di appello – risulta agli atti privo del mandato speciale ad impugnare, previsto dall’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., applicabile al caso in esame ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 89 d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa del° stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2024.
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