Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42574 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42574 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21.3.2024, la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal difensore di ufficio nell’interesse di NOME COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale emessa in data 9.3.2023. In particolare, la Corte territoriale, ha ritenuto che l’atto appello non fosse conforme al disposto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., a norma del quale con l’atto di impugnazione devono essere depositati, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto d citazione a giudizio.
2. Avverso la predetta ordinanza, ricorre l’AVV_NOTAIO, difensore di ufficìo dell’imputato, che deduce, con l’unico motivo articolato, l’errata applicazione dell’art 581, commi 1-ter e quater, cod, proc. pen. adducendo, per un verso, che il difensore si era trovato nell’impossibilità di procurare gli at richiesti dalle indicate disposizioni non essendo riuscito a mettersi in contatto can l’imputato, che scopriva, solo dopo l’impugnazione, essere detenuto in carcere per altra causa, e, per altro verso, che quegli atti non erano comunque necessari perché la notificazione al detenuto, anche per altra causa, deve intervenire sempre nel luogo di detenzione.
Si adduce che quindi gli inadempimenti formali fossero la conseguenza della mancata instaurazione di un valido rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l’imputato in ragione dello stato di irreperibilità, di fatto, di quest’ul evidenziando peraltro come ai fini del ricorso per cassazione avverso un’ordinanza – come nel caso di specie – non troverebbero comunque applicazione le suindicate disposizioni.
Conclude che quindi la Corte di appello avrebbe dichiarato l’inammissibilità dell’appello sulla base di una errata interpretazione del disposto normativo di cui all’art. 581-quater cod. proc. pen, ritenendo che tale disposizione – che, in caso di imputato assente in primo grado, richiede sia il mandato specifico ad impugnare che la dichiarazione/elezione di domicilio – sia applicabile anche nel caso in cui l’imputato sia detenuto per altra causa, laddove l’interpretazione sistematica delle norme di riferimento induce a ritenere che tali atti sono necessari solo nel caso in cui l’imputato sia libero, attesa la ratio della nuova previsione normativa rappresentata dall’esigenza di evitare rallentamenti nella celebrazione del giudizio di impugnazione.
In ogni caso, tenuto conto che secondo la contestazione accusatoria il reato per cui si procede fu commesso in carcere, si sarebbe dovuto operare la verifica dello
stato dell’imputato giudicato invece come libero, mentre dagli accertamenti eseguiti al D.a.p. risulta essere detenuto, sicché lo stesso avrebbe dovuto ricevere la notificazione di guanto occorso nel procedimento a mani proprie presso l’istituto dì detenzione in cui era recluso.
Il sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore ha fatto pervenire memoria conclusiva con cui insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, proposto da difensore privo di legittimazione, non munito dì mandato specifico, presenta diversi profili di inammissibilità per essere, altresì, manifestamente infondate le questioni che esso solleva.
1.1. Trattandosi di questioni che involgono l’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. si deve preliminarmente precisare che in data 25 agosto 2024 è entrata in vigore la legge n. 114 del 9 agosto 2024, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, il cui art. 2, comma 1, lett. o) ha abrogato il comrna 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. e ha inserito al comma 1-quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio» – con la conseguenza che dall’entrata in vigore di tale legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità e che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l’impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione de decreto di citazione a giudizio. Tale legge non contempla alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche da essa introdotte e modifiche che, in ogni caso, rispetto all’ipotesi, ricorrente nella specie, dell’assente difeso dal difensor di ufficio non hanno innovato la disciplina precedente quanto alla necessità del mandato ad impugnare. Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1- quater dell’art. 581 cod. proc. pen e come introdotti dal d. 1gs. n. 150/2022, continuano ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, in applicazione del principi
ternpus regit acturn che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali.
Pertanto, í parametri normativi di riferimento rispetto al caso di specie, deciso con declaratoria di inammissibilità in applicazione del disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., all’epoca vigente, continuano ad essere quelli di tale disposizione, applicabile in virtù del principio del “tempus regit actum” in assenza di diversa previsione legislativa.
Ciò posto, quanto alle deduzioni svolte in ricorso, si osserva quanto segue. Innanzitutto, dagli atti – a cui questa Corte può ed, anzi, deve accedere trattandosi di vagliare questione di tipo processuale – emerge che il ricorrente è stato giudicato, libero, in assenza, essendo emerso, in sede di tentativo dì notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il carcere di Reggio Calabria ove egli risultava recluso in relazione ad altro procedimento, che lo stesso alla data del 24.11.2020 non era più detenuto in quanto scarcerato per espiazione pena (sicché la notifica veniva reiterata presso il domicilio eletto), e che l’AVV_NOTAIO – che ha proposto l’appello ed il ricorso per cassazione in scrutinio – è stata designata difensore di ufficio nel corso del processo di primo grado, in cui non venivano rese note nuove restrizioni dell’imputato.
Pertanto, la norma processuale all’epoca vigente di cui all’art 581, comma 1quater, cod. proc. pen., che sanzionava, in caso di imputato giudicato in assenza, a pena di inammissibilità l’appello carente dei requisiti della dichiarazione/elezione di domicilio e del mandato ad impugnare, risulta, correttamente, applicata dalla Corte territoriale quanto meno nella parte in cui si è rilevata la mancata allegazione all’impugnazione del mandato specifico ad impugnare, la cui necessità, in caso di imputato giudicato in assenza, è stata pressoché in maniera costante affermata da questa Corte allorquando si è trovata a confrontare con la disposizione in argomento (cfr, per tutte, Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024, Rv. 286423 01).
A fronte di tale assorbente profilo, la questione su cui si incentra il ricorso riguardante la non pacifica applicabilità della previsione dell’allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio nel caso in cui l’imputato sia detenuto per altra causa (esclusa in alcune pronunce di questa Corte, ed affermata in altre) è destinata a rimanere sullo sfondo (a fronte, peraltro, di un contrasto non ancora stabilizzato).
Ciò posto, costituendo un dato di fatto certo, non oggetto peraltro di contestazione in ricorso, che l’appello fu proposto senza il mandato specifico richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod, proc. pen. in caso di giudizio celebrato in assenza, avendo anzi lo stesso difensore nell’atto di appe[o
rappresentato di essere sprovvisto del mandato ad impugnare e della dichiarazione/elezione dì domicilio, si deve concludere per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Né potrebbe condurre a diversa conclusione la circostanza che il difensore nell’atto dì appello abbia addotto, genericamente, a giustificazione di tale mancanza, di non essere riuscito a colloquiare con l’imputato nonostante i numerosi tentativi di comunicazione intrapresi a tal fine – che nell’ottica difensiva avrebbero dovuto risultare dalle missive inviate a EMAIL ‘ – e che, ora, nel ricorso per cassazione, rappresenti di essere venuto a conoscenza dello stato detentivo dell’imputato, per altra causa, solo dopo l’appello.
Ed invero, essendo il mandato specifico ad impugnare un pre-requisito di ammissibilità dell’appello richiesto per ragioni di sostanza e non di mera forma, non si può ritenere che esso possa essere pretermesso tout court, a fronte di ragioni contingenti, quali le difficoltà incontrate nel comunicare con l’imputato o nel rintracciarlo, che, ove non risolte o non risolvibili da parte del difensore dovrebbero essere prontamente e preventivamente segnalate all’autorità giudiziaria procedente affinché possano essere superate e, se del caso, essere poste a base di richiesta restitutoria ex art. 175 cod. proc. pen.
Accedere ad un’interpretazione che consenta in tal caso di omettere l’adempimento richiesto, sarebbe in contrasto con la logica sottesa alla previsione di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – che si ricollega a quella che più in generale permea la riforma Cartabia in punto di conoscenza ed efficienza del processo, rimasta, a seguito dell’ultima modifica di cui si è sopra detto, in buona sostanza immutata proprio riguardo alla fattispecie dell’assente assistito da difensore di ufficio – secondo la quale è un diritto dell’imputato impugnare (mentre è onere del suo difensore farlo, salva diversa volontà del suo assistito), ma se lo esercita, ciò deve avvenire in piena consapevolezza e mettendo in condizioni l’amministrazione giudiziaria di avviare e celebrare un giudizio utile, stante l’esigenza che anche il giudizio di appello si svolga nei confronti di un assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori. D’altra parte, per facilita il contatto tra difensore e imputato, l’art. 585, comma 1-bis, prolunga di quindici giorni il termine per impugnare. In ogni caso, l’art. 175 del codice di rito prevede la restituzione nel termine per impugnare.
1.2. A ciò si aggiunga che dagli atti risulta, altresì, che poco dopo l’appello proposto dal difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, nominata nel corso del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 97, comma 4, del codice di rito, l’imputato, già in data 10.7.2023, aveva fatto pervenire dal carcere di Velletri,
ove era detenuto per altra causa, la designazione, quale proprio difensore di fiducia, dell’AVV_NOTAIO del foro di Roma.
AVV_NOTAIO, pertanto, a rigore non era neppure legittimato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale (e ciò di là dell’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso p mancata allegazione del mandato specifico ad impugnare, che secondo l’indirizzo prevalente di questa Corte deve essere rilasciato anche per il ricorso per cassazione – sussistendo il dubbio, per alcune pronunce, solo per il C2S0 dell’impugnazione dell’ordinanza).
Ed invero, il caso di specie non è riconducibile alla fattispecie della reviviscenza del difensore di fiducia sostituito in sua assenza, temporaneamente, da quello dì ufficio. La consolidata giurisprudenza di questa Corte correttamente riconosce «la legittimazione a proporre impugnazione del difensore nominato in sostituzione del difensore di fiducia non comparso, considerato che al difensore nominato per l’ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato d’ufficio – a norma dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. – deve essere riconosciuta la qualifica dì “sostituto”, al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102 co proc. pen., con la conseguenza che egli esercita diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello d’ufficio precedentemente designato» (Sez. 5, n. 28530 del 18/06/2010, COGNOME Rv. 247907 – 01; cfr. già Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, COGNOME Rv. 199399 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 19985 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269772 – 01) «fino al momento in cui» il difensore di fiducia, «che pure conserva la sua qualifica» – poiché rimane «titolare dell’ufficio di difesa» (Sez. U, n. 22/1994; cfr. pure Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014 – deo. 2015, Reali Rv. 262666 – 01) – «non vi provveda personalmente» (Sez. 5, n. 28530/2010, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I limiti di operatività e di durata di tale sostituzione sono stati già tracci dalle Sezioni Unite che hanno rilevato la «occasionalità e temporaneità della posizione del “sostituto” stesso rispetto alla immutabilità di quella del “sostituito”, per cui l’incarico e la funzione dell’uno dura fin quando non si riattiv il ruolo e la funzione predominante dell’altro», ferma restando «la possibilità per il difensore “sostituito” di riappropriarsi in qualsiasi momento del suo ufficio». E da ciò hanno tratto, come anticipato, che: è «utilmente proposta l’impugnazione da parte del difensore “sostituto” che, nei tempi e con le forme prescritte dalla legge abbia preso l’iniziativa di presentare gravame a fronte del silenzio del difensore “sostituito”, e pertanto, di una situazione che, di per sé, non è di sicuro significato e di facile interpretazione», al fine di garantire l’«”effettività” d difesa di ufficio» e la sua «concreta realizzazione».
Tuttavia, ìl suindicato intervento del difensore dì ufficio, che di per s costituisce una innegabile forma di garanzia per l’imputato e di salvaguardia dei suoi interessi, non ha ragion d’esservi allorquando, come nel caso di specie, l’imputato ha proceduto a nominare un nuovo difensore di fiducia (alla rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia originariamente designato, AVV_NOTAIO, faceva seguito la nomina, da parte dell’autorità procedente, ex art. 97 comma 1 del codice di rito, come difensore di ufficio, dell’AVV_NOTAIO, la cui assenza comportava la designazione dell’AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., alla quale, come detto, poco dopo la presentazione dell’appello dalla medesima proposto, faceva seguito la nomina di nuovo difensore di fiducia, nella persona dell’AVV_NOTAIO).
Ritiene questo Collegio che nel caso in cui vi sia la nomina di un nuovo difensore di fiducia da parte dell’imputato venga meno la ragione dell’intervento sostitutivo del difensore di ufficio rispetto al precedente difensore di fiducia o d ufficio sostituito, con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto dal sostituto del precedente difensore deve ritenersi presentato da un soggetto non legittimato.
Tutto ciò senza considerare che il ricorrente, nonostante sia venuto poi a conoscenza, secondo quanto dallo stesso rappresentato in ricorso, del luogo ove si trovava ristretto l’imputato, non ha comunque inteso acquisire il mandato ad impugnare che – di là del tipo di provvedimento oggetto di impugnazione, sentenza o ordinanza la cui forma dipende esclusivamente dalla instaurazione o meno del contraddittorio – è richiesto anche per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. per tutte Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 18/01/2024, Rv. 285891 – 01), per l’esigenza che anche il giudizio di legittimità venga promosso da un assente “consapevole” (e ciò a maggior ragione nel caso di decisione dell’appello intervenuta de plano per mancanza di mandato ad appellare da parte del difensore di ufficio).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/9/2024.