Mandato Difensivo: Quando la Sostituzione tra Avvocati non Basta per l’Impugnazione
L’esercizio del diritto di difesa nel processo penale è circondato da rigidi requisiti formali, la cui violazione può avere conseguenze drastiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per presentare un ricorso è indispensabile che l’avvocato sia munito di un mandato difensivo specifico da parte dell’assistito. La semplice nomina a sostituto processuale da parte del difensore titolare non è sufficiente. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Presentato dal Sostituto
Il caso trae origine da un ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’atto di impugnazione, tuttavia, non era stato sottoscritto dal difensore di fiducia dell’imputato, bensì da un altro legale. Quest’ultimo risultava essere stato nominato, in calce allo stesso ricorso, come ‘sostituto processuale’ dal difensore principale, ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura penale. Mancava, però, un qualsiasi atto che dimostrasse il conferimento di un potere di rappresentanza diretta da parte dell’imputato al legale che aveva materialmente firmato e depositato il ricorso.
La Decisione della Cassazione sul mandato difensivo
La Suprema Corte ha esaminato la questione preliminare relativa alla legittimazione del firmatario del ricorso. Senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che l’atto di impugnazione è stato proposto da un soggetto privo del necessario potere rappresentativo, ovvero di un valido mandato difensivo.
L’Art. 102 c.p.p. e i Limiti della Sostituzione
La Corte ha chiarito la portata dell’articolo 102 del codice di procedura penale. Questa norma consente al difensore di nominare un sostituto, ma tale sostituzione opera principalmente per le attività d’udienza o per specifici atti per i quali non è richiesto un mandato speciale. La presentazione di un’impugnazione, essendo un atto personalissimo e di fondamentale importanza, richiede invece che il legale che lo sottoscrive sia investito del potere direttamente dalla parte interessata. La nomina come sostituto non equivale a un conferimento di procura per impugnare.
Le Motivazioni: la Carenza di Legittimazione Processuale
La motivazione della Corte è netta e si basa sulla carenza di legittimazione processuale del sottoscrittore. I giudici hanno osservato che nel fascicolo non vi era traccia di un mandato difensivo conferito dall’imputato all’avvocato che ha firmato il ricorso. La nomina a sostituto, effettuata da un altro avvocato, non può sanare questa mancanza. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato come proveniente da un soggetto non legittimato, rendendolo processualmente invalido fin dall’origine.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Avvocati e Assistiti
Questa ordinanza serve come un importante monito. Per gli avvocati, sottolinea la necessità di assicurarsi sempre di possedere un mandato formale e valido prima di compiere atti di impugnazione, anche quando si agisce in sostituzione di un collega. Per gli assistiti, evidenzia l’importanza di formalizzare il rapporto con il proprio difensore e di essere consapevoli di chi ha il potere di rappresentarli. Un errore formale, come quello analizzato, può precludere l’accesso a un grado di giudizio e rendere definitiva una decisione sfavorevole, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Un avvocato nominato come sostituto processuale può presentare ricorso per Cassazione?
No, secondo l’ordinanza, la sola nomina a sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 c.p.p. non conferisce il potere di presentare un’impugnazione. È necessario un mandato difensivo specifico rilasciato dall’imputato al legale che firma il ricorso.
Cosa succede se un ricorso viene presentato da un avvocato senza un valido mandato difensivo?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e l’atto viene considerato privo di effetti giuridici, come se non fosse mai stato presentato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22877 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il 04/10/1974
avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte d’appello di Palermo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria sopravvenuta; rilevato che il ricorso Ł stato presentato da soggetto privo di mandato e, in quanto tale, non legittimato processualmente;
osservato, invero, che in calce al ricorso si rinviene soltanto una nomina dell’Avvocato NOME COGNOME quale sostituto processuale dell’Avvocato NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., senza che si rinvenga alcun mandato difensivo conferito al sottoscrittore del ricorso;
considerato che, pertanto, il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto da soggetto privo di legittimazione;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME