Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 876 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 876 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME (CODICE_FISCALE NUMERO_DOCUMENTO), nato in Moldavia il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 16 novembre 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria austriaca di NOME, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 17 giugno 2022 dal Procuratore della
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Repubblica di Vienna per procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di associazione per delinquere e furto commessi nel dicembre 2021 in Austria.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del NOME, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, censurando, con unico motivo, la violazione degli artt. 2 e 6 della legge 22 aprile n. 2005, n. 69, e degli artt. 13 111 Cost.
Il difensore rileva che ha Corte di appello ha disposto la consegna del NOME in esecuzione di un mandato di arresto emesso dal Pubblico Ministero e non dal Tribunale di Vienna e deduce che nell’ordinamento austriaco il pubblico ministero non gode di alcuna indipendenza, essendo assoggettato al Ministro federale della giustizia e, dunque, al potere politico.
Il difensore precisa, inoltre, che l’art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. del 2005 e l’art. 8, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI stabiliscono che il mandato di arresto europeo deve indicare la sentenza esecutiva dello Stato richiedente, in caso di mandato esecutivo, o il provvedimento cautelare o altra decisione giudiziaria esecutiva in caso di mandato processuale.
Posto, tuttavia, che né la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, né la legge italiana di attuazione precisano il significato di «decisione giudiziaria nazionale», un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005 impone che il provvedimento nazionale restrittivo della libertà personale debba essere emesso esclusivamente da un giudice e non già da un pubblico ministero.
L’art. 2 della legge n. 69 del 2005 sancisce, infatti, che l’esecuzione di un mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Rileva, inoltre, il ricorrente che gli artt. 13 e 111 della Costituzio prevedono una riserva di giurisdizione in materia di provvedimenti che limitano la libertà personale e che la Corte costituzionale ha reiteratamente escluso la natura giurisdizionale della figura del pubblico ministero.
Pertanto, l’interpretazione dell’art. 6 della legge n. 69 del 2005 che consente al pubblico ministero l’emissione di mandato di arresto europeo sarebbe in contrasto con i predetti parametri costituzionali.
Il difensore chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata e, in via subordinata, di proporre questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del legge n. 69 del 2005 per contrasto con gli artt. 13 e 111 della Costituzione.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato in quanto il motivo proposto è infondato.
Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2 e 6 della legge 22 aprile n. 2005, n. 69, e degli artt. 13 e 111 Costituzione, in quanto l’autorità che ha emesso il mandato di arresto europeo non sarebbe un organo indipendente, essendo il pubblico ministero nell’ordinamento austriaco sottoposto al potere esecutivo.
3. Il motivo è infondato.
Come ha correttamente rilevato la Corte di appello di Torino, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di «autorità giudiziaria emittente» comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all’emissione del mandato (Sez. 6, n. 15922 del 21/05/2020, COGNOME, Rv. 278934 – 01, fattispecie relativa proprio ad un mandato di arresto europeo di tipo processuale emesso dall’ufficio del pubblico ministero austriaco, convalidato, prima della sua trasmissione, da un tribunale).
Il principio richiamato dalla Corte di appello con riferimento proprio al mandato di arresto europeo emesso dal pubblico ministero austriaco è, peraltro, stato ribadito di recente con riferimento all’ordinamento bulgaro (Sez. 6, n. 3175 del 25/01/2022, N. Rv. 282747 – 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che al mandato emesso da una Procura regionale della Bulgaria può essere data esecuzione solo se risulti la convalida da parte di un’autorità giurisdizionale, che ne verifichi condizioni di emissione e proporzionalità).
La Corte di appello di Torino ha, dunque, correttamente rilevato che «il mandato di arresto per cui si procede è stato “autorizzato” dal Tribunale di Vienna, con ordinanza del 25 ottobre 2022, in calce al provvedimento» e, dunque, il mandato di arresto europeo emesso dal pubblico ministero austriaco è conforme al disposto dell’art. 6 della legge 22 aprile n. 2005, n. 69.
Manifestamente infondata è, inoltre, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 6 della legge n. 69 del 2005 proposta dal ricorrente, per contrasto con gli artt. 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui obbliga i
giudice italiano a dare esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso da un pubblico ministero estero.
La Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 216 del 2021, ha, infatti, affermato che «sarebbe manifestamente in contrasto con tale principio un’interpretazione del diritto nazionale che riconoscesse all’autorità giudiziaria di esecuzione il potere di rifiutare la consegna dell’interessato al di fuori dei ca tassativi previsti dalla legge in conformità alle previsioni della decisione quadro, sulla base di disposizioni di carattere generale come quelle contenute nel testo degli artt. 1 e 2 della legge n. 69 del 2005 anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 10 del 2021, o come l’art. 2 della medesima legge nella formulazione oggi vigente».
La Corte costituzionale ha, infatti, precisato che è «precluso agli Stati membri condizionare l’attuazione del diritto dell’Unione, nei settori oggetto di integra armonizzazione, al rispetto di standard puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali, laddove ciò possa compromettere il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, COGNOME, paragrafo 29; sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, COGNOME, paragrafo 60).
Nel sindacare l’asserito difetto di giurisdizionalità nella procedura di emissione del mandato di arresto europeo da parte del pubblico ministero austriaco occorre, dunque, far riferimento non già ai parametri costituzionali interni, quali quelli invocati dal ricorrente, bensì al livello di garanzie e tutel diritti fondamentali espresso dal diritto dell’Unione europea.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, tuttavia, nella sentenza emessa in data 9 ottobre 2019, nella causa C – 489/19 PPU, relativa proprio al caso dell’emissione di un mandato di arresto europeo da parte del pubblico ministero austriaco, ha ritenuto lo stesso conforme al diritto dell’Unione.
La Corte di Giustizia ha, infatti, sancito che «la nozione di «mandato d’arresto europeo», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i mandati d’arresto europei emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell’ambito dell’emissione di tali mandati d’arresto, purché detti mandati d’arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una
convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all’intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d’arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva».
La Corte di Giustizia ha, inoltre, rilevato che nell’ordinamento austriaco la decisione di emettere un mandato d’arresto nazionale nonché quella di emettere un mandato d’arresto europeo devono essere obbligatoriamente oggetto, in forza, rispettivamente, dell’articolo 171, paragrafo 1, del codice di procedura penale e dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, di una convalida di un tribunale prima della loro trasmissione.
Pertanto, in mancanza di convalida delle decisioni della procura, i mandati d’arresto non producono effetti giuridici.
Nell’ambito del procedimento di convalida, inoltre, il tribunale controlla le condizioni necessarie all’emissione del mandato d’arresto di cui trattasi, nonché la proporzionalità di quest’ultimo, tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso.
Dall’articolo 105, paragrafo 2, del codice di procedura penale austriaco emerge, inoltre, che il tribunale incaricato della convalida dei mandati d’arresto non è vincolato dai risultati dell’indagine condotta dalle procure e non deve limitarsi alle indicazioni e ai motivi dell’ingiunzione da esse esposti; il tribun incaricato della convalida dei mandati d’arresto può, dunque, in qualsiasi momento, disporre indagini complementari o svolgerle direttamente.
Il tribunale incaricato della convalida di un mandato d’arresto europeo, pertanto, esercita il proprio controllo in modo indipendente e ha piena cognizione di ogni eventuale atto istruttorio che sia stata previamente emesso; all’esito di tale controllo, il tribunale, dunque, adotta una decisione autonoma rispetto alla decisione della procura, che va al di là di una mera conferma della legalità di tale decisione.
La Corte di Giustizia ha, pertanto, rilevato che l’emissione di un mandato d’arresto europeo, ai sensi del diritto austriaco, è sottoposta nella sua interezza a un controllo obiettivo e indipendente da parte di un tribunale che esercita a tal riguardo un controllo completo, che verte sulle condizioni di emissione di tale mandato d’arresto nonché sulla sua proporzionalità.
La questione di legittimità costituzionale proposta deve, dunque, essere dichiarata manifestamente infondata, in quanto il difetto di giurisdizionalità, denunciato dal ricorrente, nell’emissione di un mandato di arresto europeo adottato dal pubblico ministero austriaco è invero insussistente.
6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorr deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 11/01/2023.