Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6771 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6771 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Negrar di Valpolicella, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa il 15/01/2026 dalla Corte di appello di Venezia; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricor
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia ha dichiarazioni sussistenti le condizioni iper la consegna di NOME, cittadino tunisino, all’Autorità giudiziaria dell Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso il 23/09/2025 dalla Pretura di Dresda (Germania) in relazione a un delitto consumato e a due tentativi di rapina commessi tra il 28/07/2023 e l’1/08/2023.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge perché le informazion integrative ricevute dalla Autorità giudiziaria tedesca non sono state successivamente tradotte in lingua italiana, come non lo era stato inizialmente il form MAE, così violando gli artt. 109 cod. proc. pen. e 24 Cost.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 6 legge 22 aprile 2005 n 69 perché il mandato di arresto europeo non contiene la descrizione delle circostanze del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazioni del ricercato, così’ non consentend alla difesa di adeguatamente interloquire in relazione al prospettato errore di persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché pone questione non sollevata davanti alla Corte di appello. Infatti, in occasione della conclusiva udienza del 15/01/2026, il difen del ricorrente si limitò a chiedere un rinvio per avere modo di accedere alla documentazione, e, in subirebbe, si oppose alla consegna.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come rilevato dalla Corte di appello e come può riscontrarsi anche in seguito alla richiesta integrativa, «il consegnando è stato correttamente identificato e il MAE processuale riporta g elementi essenziali dei fatti in relazione ai quali è stata richiesta la consegna, con l’indica delle norme violate e la pena che può essere comminata (…) l’autore del reato è stato identifica grazie alle tracce genetiche molecolari sequestrate attribuibili all’indagato e alle immagini d telecamere».
Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.