Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24350 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24350 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Romania il 13/09/1988
avverso le ordinanze del 02/04/2025 e 09/05/ 2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 2 aprile 2025 il Consigliere delegato della Corte di appello di Milano ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME in relazione al mandato di arresto europeo n. 31CS12JS2433/20 emesso dal Tribunale Distrettuale di Lorrach il 12 settembre 2024 sulla base della sentenza irrevocabile emessa dal predetto Tribunale in data 18 maggio 2020 per due episodi di furto, applicando alla predetta la misura della custodia cautelare in carcere.
Con ordinanza del 9 aprile 2025 la Corte di appello di Milano ha rigettato la istanza nell’interesse della Rostas di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso le due ordinanze ha proposto ricorso per cassazione il difensore della COGNOME che, con unico atto, deduce con unico motivo violazione dell’art. 9 della legge n. 69 del 2005 e art. 274 cod. proc. pen. e motivazione apparente in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga.
3.1. Quanto alla ordinanza di applicazione della misura cautelare, è stata omessa la considerazione del dettato dell’art. 274, primo comma, lett. b) cod. proc. pen. sia nella parte in cui richiede la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di fuga, sia nella parte in cui esclude la ricorrenza del pericolo di fuga allorquando il giudice ritenga che possa essere irrogata in concreto una pena non superiore ad anni due di reclusione, evidenziandosi che il provvedimento del Tribunale di Lorrach ha condannato la ricorrente ad una pena detentiva complessiva di mesi nove di reclusione.
Quanto alla attualità del pericolo, la Corte non ha offerto indicazioni in ordine al vaglio del comportamento antigiuridico e non ha esplicitato le ragioni per le quali avrebbe desunto dal titolo di reato e da altri elementi in concreto situazioni sintomatiche di attualità e concretezza del pericolo di fuga. Inoltre, ha omesso di considerare gli elementi di segno opposto costituiti dall’aver ottenuto un documento di soggiorno per protezione internazionale in Canada, per sé e la propria famiglia; l’essersi stabilita e integrata anche sotto il profilo lavorativo l’aver ottenuto un titolo di viaggio canadese, il cui rilascio presuppone l’assenza di pendenze a proprio carico nello Stato emittente, dove risiede ormai da tre anni. Apparente è poi la motivazione che si a’ncora al mero possesso da parte della ricorrente di un passaporto canadese, ottenuto “solo pochi giorni prima della sua partenza verso l’Italia” quale sintomo della sua “spiccata capacità di spostamento”, come pure quello di essersi trasferita in un Paese geograficamente molto distante,
né, ancora, ha rilievo l’essere partita da Montreal e non da Toronto, dove abita, essendo giustificata da soli motivi di economicità del volo di linea.
3.2. Quanto alla ordinanza di rigetto della istanza di sostituzione della misura cautelare, risulta astratta la asserita specificità del caso e la necessità di legami parentali in Italia conduce alla inevitabile discriminatoria applicazione della massima misura custodiale del soggetto che ne sia privo. D’altro lato, la idoneità del domicilio allegato dalla ricorrente avrebbe potuto essere oggetto di specifica verifica da parte della Corte territoriale a mezzo della polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla ordinanza di applicazione della custodia in carcere il motivo è inammissibile in quanto sostanzialmente proposto per ragioni non consentite.
2.1. Deve essere ribadito che, in tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla “tradito in vinculis” della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178), essendosi condivisibilmente spiegato che «la valutazione delle esigenze cautelari in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura passiva di mandato di arresto europeo e di estradizione risponde ad esigenze diverse rispetto alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna. Come evidenzia l’art. 9, comma 4, I. n. 69 del 2005, l’applicazione di misure coercitive alla persona richiesta deve tener conto dell’esigenza di garantire che la stessa non si sottragga alla consegna. Ciò in quanto lo Stato italiano ha assunto a livello internazionale l’impegno di consegnare le persone ricercate da altri Stati dell’Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suo territorio. Inoltre, la presenza del ricercato sul territorio italiano costituisce il presupposto indefettibile di fatto della decisione di consegna (cfr. Sez. 6, n. 1317 del 12/01/2023, Rv. 284146). Il mandato di arresto europeo al pari dell’estradizione sono infatti istituti preordinati al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta, con la conseguenza che la ‘fisica disponibilità” da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento del suo oggetto tipico. Le suddette esigenze
cautelari vanno poi correlate con l’esito del procedimento di consegna: la traditio in vinculis della persona richiesta. Esito che va assicurato attraverso una procedura, scandita da termini molto contenuti e certi. Tutte queste peculiarità del procedimento cautelare in questo settore rendono pertanto evidente come non siano ad esso automaticamente trasferibili i principi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenze di giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga. Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga richiesti per l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9 I. n del 2005, al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avendo presente le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna».
2.2. In questa condivisa prospettiva ermeneutica l’articolato giudizio posto alla base del ritenuto pericolo di fuga attuale e concreto, da un lato desunto dalla , consistenza degli addebiti ascrittqle (due furti di elevato importo nello stesso centro commerciale) e, dall’altro, dall’assenza di domicilio e legami in Italia, in uno alla rilevata capacità di spostamento internazionale dimostrata, non individua alcuna violazione di legge, unico motivo per il quale, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen. richiamato dall’art. 9, comma 7, della legge n. 69/2005, è consentito ricorso in sede di legittimità.
2.3. Quanto alla ordinanza di rigetto della sostituzione della misura cautelare, il motivo incorre nella medesima inammissibilità, in costanza della articolata motivazione sulla inidoneità dell’allegata abitazione a garantire le esigenze cautelari.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
I-
Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21/05/2025 .