Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3326 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3326 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nata in Serbia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 24 novembre 2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelate in carcere applicata a COGNOME COGNOME con
l’ordinanza del 21 luglio 2022 nell’ambito del procedimento relativo alla cons della medesima all’Autorità Giudiziaria della Croazia in esecuzione del mandat arresto europeo emesso il 19 luglio 2022 dal Tribunale di Zagabria per il reato d in abitazione commesso il 7 novembre 2019.
Propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, deducendo la violazione degli artt. 22-bis, commi 2, 3 e 4 legge n. 69 del 2005 in quanto, essendo decorsi quasi cinque mesi dall’applicazione della mi cautelare senza che lo Stato richiedente abbia provveduto a trasmettere il man di arresto europeo con la sua traduzione in lingua italiana, richiesto all’udienz agosto 2022 e sollecitato in occasione dei rinvii disposti nelle successive udienze del 13 settembre, 4 ottobre, 27 ottobre, 17 novembre e 24 novembr l’assenza di decisione sulla consegna e la necessità di operare d’uffi rivalutazione delle esigenze cautelari può fondarsi esclusivamente sulla sussis di circostanze eccezionali, e non sull’inerzia dello Stato richiedente. Sotto altr si deduce, inoltre, il carattere apparente della motivazione di rigetto della ri revoca della misura custodiale che ha escluso la sussistenza di un r ingiustificato, in presenza del quale, ai sensi dell’art. 22-bis, comma 4, legge n. 69 del 2005, avrebbe dovuto accogliersi l’istanza, in ragione della mancanza informazioni richieste allo Stato emittente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha abrogato l’art. 21 della legge n. 2005 che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel ca inosservanza del termine previsto dall’art. 17 per la decisione sulla consegna da della corte di appello, ed ha introdotto all’art. 22-bis una specifica discipl esclusa la caducazione automatica della misura cautelare in caso di manc tempestiva decisione sulla richiesta di consegna, si rimette alla corte di ap valutazione in materia di revoca o di sostituzione della custodia cautelare, s delle cadenze temporali diverse dai più brevi termini per la decisione sulla ri di consegna, ora previsti dall’art. 17, commi 2 e 2-bis, legg n. 69 del 2005.
La norma prevede, infatti, tre distinte scansioni temporali al cui matura considerazione della diversa entità del ritardo nell’adozione della decisione def
sulla richiesta di consegna, sono correlati effetti di diversa intensità sulla sorte d misura cautelare applicata.
La prima fase, disciplinata dal primo comma dell’art. 22-bis, matura con la scadenza del termine di sessanta giorni successivi all’esecuzione della misura cautelare, all’arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura, ai sensi del comma 1. In tal caso, la norma non prevede alcun effetto del ritardo sulla misura cautelare, gravando la corte di appello del solo obbligo di comunicazione del ritardo e delle relative ragioni al Ministro della giustizia (che po deve a sua volta darne comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente).
Qualora, invece, per circostanze eccezionali, la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non venga adottata nell’ulteriore termine di trenta giorni successivi alla scadenza del primo termine di sessanta giorni, la corte di appello, oltre a dover provvedere al medesimo obbligo comunicativo nei confronti del Ministro della giustizia (che ne darà urgente comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE), deve anche, ai sensi del comma 3, valutare la necessità del mantenimento della custodia cautelare in carcere o della sua sostituzione con altra misura cautelare, in ragione della persistenza dell’esigenza prevista dall’art. 9, comma 4, e della proporzionalità della durata dell misura rispetto alla pena oggetto dell’informazione di cui all’art. 6, comma 1, lett. In tale ipotesi, dunque, la corte di appello potrà: a) confermare la custodia cautelare; b) sostituirla con altre misure cautelari, applicabili anche cumulativamente; c) revocare la custodia cautelare.
Qualora, infine, il ritardo nell’adozione della decisione definitiva di consegna s protragga ingiustificatamente oltre la scadenza del termine di novanta giorni previsto dal secondo comma e, comunque, una volta decorsi ulteriori novanta giorni dalla scadenza di detto termine senza che sia adottata la decisione definitiva, il successivo comma 4 prevede che la corte di appello revoca la misura della custodia cautelare e, se persiste l’esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla misura, applica, anche cumulativamente, le sole misure cautelare di cui agli artt. 281, 282 e 283 cod. proc. pen. (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizi giudiziaria, divieto ed obbligo di dimora), e nei confronti della persona minorenne, la misura di cui all’art. 20, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 (ovvero le prescrizioni) In buona sostanza, come emerge dall’incipit del comma 4 (“quando il ritardo nella adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna si protrae ingiustificatamente oltre la scadenza dei termini previsti dal comma 2′) e, soprattutto, dall’uso della congiunzione “e” con cui si apre il secondo inciso, deve ritenersi che la norma contempla due precondizioni, tra loro alternative, ovvero: 1)
un ritardo ingiustificato oltre il termine di 90 giorni; 2) un ritardo di ulterio giorni che può anche essere giustificato. In entrambe le ipotesi, dunque, la g del ritardo nella decisione sulla richiesta di consegna si riflette sui poteri ca giudice che la norma contiene in un perimetro piuttosto ristretto, connotato, lato, dall’obbligo di immediata revoca dalla misura custodiate e, dall’altr possibilità di disporre solo le misure coercitive sopra indicate, tutte connotat limitazione di minore intensità della libertà personale.
Ad avviso del Collegio l’ordinanza impugnata è incorsa in una violazio dell’art. 22-bis legge n. 69 del 2005.
La Corte di appello, infatti, senza individuare specificamente la scan temporale di riferimento, ha applicato, in parte, la disciplina contenuta al c (laddove rivaluta il pericolo di fuga, ma omette di considerare la proporzionalit durata della misura rispetto alla pena e, soprattutto, l’attuale stato deten ricorrente con fine pena fissato al 29 gennaio 2026 ) e, in parte, quella del 4, laddove fa riferimento contemporaneamente al mancato decorso del termine d centottanta giorni ed al carattere giustificato del ritardo, omettendo, però di la custodia cautelare.
Ad avviso del Collegio, l’ipotesi in esame rientra nella scansione tempo prevista dal quarto comma, trattandosi di un ritardo nella adozione della deci definitiva di consegna superiore ai novanta giorni dall’esecuzione della m custodiale (l’ordinanza custodiale è stata adottata il 21 luglio scorso, m richiesta di revoca è del successivo 24 novembre). Si tratta, inoltre, di un ingiustificato stante la mancanza di alcuna risposta da parte dello Stato rich alle plurime richieste di trasmissione del mandato di arresto europeo.
Nel caso in esame, dunque, la Corte di appello avrebbe dovuto revocare misura custodiate. Inoltre, l’attuale stato di detenzione della ricorrente ed il fissato al gennaio 2026 consentono di escludere la sussistenza dei presuppost l’applicazione delle misure meno afflittive previste dagli artt. 281, 282 e 2 proc. pen.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l’annullamento se rinvio dell’ordinanza impugnata e la liberazione della ricorrente se non detenu altra causa.
Annulla senza rinvio l’ordinanza della Corte di appello di Roma del 21 luglio 20
dispone la liberazione di COGNOME COGNOME se non detenuta per altra causa. Ma alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 20 dicembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Preidente