Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46149 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46149 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato in Ni geria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/9/2023 emessa dalla Corte di appello di Peru g ia visti g li atti, la sentenza impu g nata e il ricorso ; udita la relazione del consi g liere NOME COGNOME ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore g enerale NOME COGNOME, che ha chiesto il ri g etto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epi g rafe, la Corte di appello di Peru g ia ha disposto la conse g na del ricorrente all’autorità g iudiziaria svedese, dando esecuzione al mandato di arresto europeo emesso il 27 marzo 2023 dal Tribunale di Attunda, in fase processuale, in relazione al reato di ricicla gg io.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge per omessa valutazione dell’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe verificato le fonti di prova indicate nel mandato e, conseguentemente, non avrebbe compiuto alcuna valutazione in ordine alla gravità indiziaria.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge per l’omessa verifica dell’insussistenza di limiti massimi di carcerazione preventiva.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge per l’omessa previsione dell’obbligo di riconsegna, sottolineando lo stabile radicamento in Italia del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo e deve essere accolto.
In merito al primo motivo di ricorso, si evidenzia come i richiami giurisprudenziali indicati dal ricorrente sono tutti relativi alla disciplina del mandato di arresto europeo antecedente rispetto alle modifiche introdotte nel 2021.
Il quadro normativo, invero, risulta profondamente mutato per effetto dell’eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza tra i presupposti per disporre la consegna, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n.39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv.282118).
In linea con tale indicazione, l’attuale art. 6, comma 1, lettera e) I. n. 69 del 2005, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6).
L’attuale quadro normativo, pertanto, si basa sul reciproco affidamento esistente tra ordinamenti giudiziari omogenei, con la conseguenza che la valutazione della gravità indiziaria è integralmente rimessa all’autorità richiedente la consegna, non occorrendo alcun ulteriore controllo, per quanto incidentale, da parte dell’autorità richiesta.
Il secondo motivo di ricorso, inerente alla mancata valutazione
dell’insussistenza dei limiti di carcerazione massima, è stato dedotto per la prima volta in sede di legittimità, sicchè non può imputarsi alcuna omessa motivazione sul tema da parte della Corte di appello.
Deve in ogni caso sottolinearsi come la verifica in ordine ai limiti massimi di durata della misura cautelare era richiesta dall’originaria previsione contenuta all’art. 18 lett. e), I. 22 aprile 2005, n.69, in base al quale «se la legislazione dell Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva» la Corte di appello era tenuta a rifiutare la consegna.
Anche tale disposizione, tuttavia, è stata abrogata per effetto della riforma intervenuta nel 2021, essenzialmente sul presupposto che la legislazione degli Stati europei contemplano forme di contenimento della durata delle misure cautelari che, sia pur non necessariamente identiche, attuano garanzie equivalenti, ragione per cui è stato eliminato il predetto motivo di rifiuto della consegna.
Risulta fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 19 I. n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello – omettendo di verificare l’effettivo radicamento del soggetto richiesto in Italia – non ha provveduto a subordinare la consegna alla condizione del rinvio in Italia.
In effetti, nella sentenza impugnata si è erroneamente affermato che la condizione del rinvio in Italia non sarebbe stata necessaria, in considerazione della natura “processuale” del mandato di arresto e ritenendo che il radicamento in Italia possa dar luogo esclusivamente al rifiuto della consegna nell’ipotesi prevista dall’art. 18-bis, comma 2, I.n. 69 del 2005, se si tratti di «persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano».
In tal modo, tuttavia, la Corte di appello è incorsa in violazione di legge, nella misura in cui ha implicitamente escluso che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione il disposto dell’art. 19, comma 2, I.n. 69 del 2005 che, proprio in relazione al mandato di arresto “processuale”, impone – anche in difetto di specifica richiesta di parte – l’apposizione della condizione di rinvio non solo nei confronti del cittadino italiano, ma anche dello straniero stabilmente dinnorante(Sez.6, n 43252 del 19/10/2023).
Si tratta, infatti, di una limitazione che è funzionale a garantire il rientro i Italia, dopo la conclusione del processo, del soggetto ivi stabilmente dimorante e dove potrà scontare la pena irrogata, qualora ciò sia in concreto idoneo ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto dei parametri specificamente indicati nel novellato art. 18-bis, comma 2-bis, I.n. 69 del 2005,
cui rinvia il citato art. 19, comma 2.
Sul punto è opportuno sottolineare che, facendo seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dichiarata da Corte cost., sent. n. 178 del 2023, i legislatore ha modificando l’art. 19 I.n. 69 del 2005, che, nel testo attualmente in vigore prevede che «se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un’azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio’ italiano, l’esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena. Si applicano le disposizioni dell’art. 18-bis, comma 2-bis» (testo così modificato dall’art. 18-bis, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla I. 10 agosto 2023, n. 103).
Quanto detto comporta che la consegna subordinata alla condizione di rinvio in Italia, al termine del processo celebrato nello Stato richiedente, può essere apposta anche nel caso di mandato di arresto richiesto nei confronti di cittadino extra-comunitario, ove questi dimostri di essere stabilmente e legittimamente residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni.
Tale profilo è stato ignorato dalla Corte di appello che, conseguentemente, non ha neppure accertato in maniera compiuta la ricorrenza o meno dello stabile radicamento del ricorrente in Italia, pur rappresentando la difesa elementi richiedenti un ulteriore approfondimento nel merito – rilevanti in tale senso.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, essendo necessaria la verifica della legittima ed effettiva dimora in Italia del ricorrente da almeno cinque anni, condizione necessaria affinchè la consegna del cittadino straniero possa essere sottoposta alla condizione del rinvio in Italia all’esito del giudizio celebrato da parte dello Stato richiedente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 14 novembre 2023