Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45290 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 45290 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a VIMERCATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la sua consegna alla Romania, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di quello Stato per l’esecuzione di una sentenza di condanna.
Egli denuncia la violazione degli artt. 7, 8, 18 e 18-bis, legge n. 69 del 2005, deducendo l’assenza di prova dell’irrevocabilità della sentenza straniera e la non riconducibilità della condotta da lui tenuta alla fattispecie di reato per la quale è stato condannato.
Il ricorso è inammissibile, in quanto redatto e sottoscritto personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato.
A norma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l’atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Tale disciplina – come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 – si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.
All’inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza cli diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
n. 69/2005. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.