Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1584 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1584 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Bulgaria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2025 della Corte di appello di Bari
Visti gli atti, la pronuncia impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha disposto la consegna di NOME COGNOME, in esecuzione del mandato di arresto processuale, emesso dall’Autorità giudiziaria del Lussemburgo il 19 novembre 2025 per partecipazione ad associazione finalizzata al riciclaggio di denaro, a reati di truffa e falsificazione e uso di falsi documenti amministrativi, per un totale di trenta reati.
Avverso l’anzidetta sentenza il difensore di fiducia di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione dell’art. 9, comma 4, della L. n. 69/2005 in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., atteso che il pericolo di fuga è stato apoditticamente ritenuto sussistente sulla base della gravità del fatto, in sé non indicativo, e senza considerare che il ricorrente è radicato in Italia, dove lavora e ha la famiglia.
2.2. Violazione dell’art. 9, comma 4, della L. n. 69/2005 in relazione all’art. 275 cod. proc. pen., non essendo stato considerato il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, nel primo motivo, ha dedotto censure inconferenti, non venendo in rilievo il provvedimento di convalida dell’arresto e di applicazione della misura cautelare, ma la disposta consegna per ragioni processuali.
Va aggiunto che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte di appello ha correttamente affermato che l’art. 18-bis, comma 2, L. n. 69/2005 non trova applicazione nel caso, come quello in esame, di m.a.e. processuale.
Il “radicamento” in Italia costituisce motivo di rifiuto facoltativo dell consegna, a norma dell’art. 18-bis, comma 2, legge n. 69, cit., soltanto qualora si tratti di mandato d’arresto europeo c.d. “esecutivo”, fondato cioè su un provvedimento estero definitivo di applicazione di una pena o di una misura di sicurezza detentive. Non così, invece, nell’ipotesi di mandato “processuale”, vale a dire emesso ai fini di un’azione penale.
In tal caso, invece, ossia ai fini di un’azione penale nei confronti di un cittadino o di una persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio nazionale, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione (Sez. 6, n. 43252 del 19/10/2023, M., Rv. 285297 – 01).
Nel caso in esame, tuttavia, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del radicamento del ricorrente in Italia da almeno cinque anni, così che non si pone il problema dell’apposizione dell’anzidetta condizione.
Anche le doglianze formulate nel secondo motivo sono del tutto inconferenti.
Il ricorrente ha fatto riferimento a principi, quali l’adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare, che concernono l’applicazione di una misura cautelare e non il provvedimento, quale quello in esame, con cui è stata disposta la consegna in esecuzione di un mandato di arresto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria è onerata di effettuare gli adempimenti di cui all’art. 22 L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 L. n. 69/2005.
Così deciso il 13 gennaio 2026.