Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA nella Repubblica Ceca
avverso
la sentenza della Corte di appello di Venezia del 29 febbraio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna del ricorrente all’Autorità Giudiziaria della Repubblica Ceca in esecuzione del mandato
di arresto processuale emesso dalla Corte distrettuale di Pribam il 27 settembre 2023, lamentando violazione dell’ad 18 ter della legge n. 69 del 2005, non avendo la Corte territoriale considerato, quale ragione ostativa alla consegna, che il consegnando, in Italia dal 4 ottobre 2022, non aveva conoscenza del procedimento penale pendente, nei suoi confronti, nello Stato richiedente;
ritenuto che il ricorso è all’evidenza inammissibile per la immediata inconferenza dell’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione, diretto a rivendicare un possibile profilo ostativo alla consegna all’evidenza eccentrico con riguardo al mandato di arresto processuale oggetto della regiudicanda, finalizzato, per l’appunto, a consentire la partecipazione del consegnando al giudizio diretto ad accertarne la eventuale responsabilità per i fatti di reato posti a fondamento della richiesta;
rilevato che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 5/4/2024.