Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10778 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10778 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Afghanistan il DATA_NASCITA alias NOME nato il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 02/03/2026 della Corte di appello di Bologna letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto; udito il difensore AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza cautelare, emessa il 21 febbraio 2026, e della sentenza indicata in epigrafe con l quale la Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna all’autorità giudiziari francese di NOME COGNOME, destinatario di mandato di arresto europeo, emesso il 31 marzo 2025 dal Tribunale di Strasburgo per sei reati riconducibili ad associazione
per delinquere finalizzata al favoreggiamento della immigrazione clandestina in territorio francese, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in territori francese e al riciclaggio dei proventi economici di tale attività, calcolat 1.000/1.500 euro per migrante in viaggi per circa 40 migranti; reati commessi in Francia, Ungheria, Austria, Grecia, Croazia, Italia e in tutta l’area Schengen.
Il ricorso si articola in quattro motivi.
1.1. Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 10, comma 2, legge n. 69/2005 e il travisamento del fatto per mancato rispetto del termine di 24 ore per l’avviso al difensore. L’eccezione, tempestivamente proposta in udienza, è stata respinta, nonostante l’avviso riguardasse l’arresto e non la fissazione dell’udien il cui avviso veniva effettuato di sabato e in ritardo ovvero solo un’ora e mezz prima dell’udienza del 21 febbraio, sicché il difensore riusciva solo ad inviare u sostituto senza poter fare altro per il proprio assistito.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 18-bis legge n. 69/2005 per inosservanza della causa di rifiuto facoltativo prevista in caso di rea commessi anche in Italia. Il m.a.e. espressamente indica che il reato era stat commesso anche in Italia, peraltro, in epoca in cui il ricorrente, indicato com soggetto apicale della presunta organizzazione, risiedeva in Italia e beneficiava protezione internazionale.
1.3. Con il terzo si deduce la violazione di legge per mancata verifica della pendenza di un procedimento in Italia per lo stesso fatto, come richiesto anche dal AVV_NOTAIO Generale in udienza, ma la Corte di appello ha illegittimamente negato tale approfondimento.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata verifica degli elementi di prova utilizzati. La carente indicazione degl elementi di prova era rilevata anche dal P.G., risultando indicati solo i capi imputazione, generici e imprecisi, senza esposizione degli elementi di prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Manifestamente infondato è il primo motivo, che erroneamente fa riferimento all’art. 10 legge n. 69/2005 anziché all’art. 11 di detta legge, disciplina l’arresto eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, come avvenuto caso di specie, per il quale non trova applicazione il termine di ventiquattro o previsto dall’art. 10, comma 2, legge cit., ma la necessità di procedere ex art. legge cit. all’udienza di convalida dell’arresto entro il più breve termin quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto.
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f)
Trattandosi di procedura urgente con cadenze temporali più ristrette rispetto alle ipotesi disciplinate dagli artt. 9 e 10, legge cit., il rinvio a tali norme con nel secondo comma dell’art. 13 deve essere riferito esclusivamente alla necessaria pronuncia dell’ordinanza di convalida, una volta escluso che l’arresto sia sta eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge (Sez. 6, 16868 del 20/03/2018, Rejeb, Rv. 272920).
Sul punto questa Corte ha da tempo affermato che per la convalida dell’arresto di cui all’art. 11 legge 22 aprile 2005, n. 69, non è imposto al termine specifico per procedere ad avvisare il difensore dell’arrestato del fissazione della relativa udienza (Sez. 6, n. 17918 del 28/04/2009, Bandi, Rv. 243537), in conformità alla procedura prevista per l’arresto in flagranza richiamata dal rinvio operato dall’art. 39 I. n. 69 del 2005 alle norme del codice procedura penale. Non essendo, quindi, previsto un termine di preavviso per la comunicazione al difensore dell’udienza di convalida dell’arresto, dovendosi contemperare l’esigenza di favorirne la partecipazione con le caratteristiche d urgenza proprie della procedura, non è ravvisabile alcuna nullità nel caso in cui difensore non si sia posto in condizione di partecipare all’udienza o, quanto meno, di nominare un sostituto (Sez. 6, n. 7025 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 280633) o sia stato avvisato dell’udienza solo poche ore prima della sua celebrazione (Sez. 6, n. 2723 del 22/01/2026, Crangaci, Rv.289293-02), come nel caso di specie.
Ne discende l’insussistenza della eccepita nullità e l’inammissibilità dell censura anche avverso l’ordinanza cautelare.
Soluzione analoga spetta al secondo e al terzo motivo con i quali si denuncia la mancata applicazione della causa di rifiuto facoltativo prevista dall’ar 18-bis, lett. a) legge n. 69/2005 e il mancato approfondimento di tale profilo.
Il motivo è reiterativo e meramente oppositivo, in quanto trascura la corretta risposta resa in sentenza ove si rimarca che non risulta pendente alcu procedimento in Italia per gli stessi fatti né presso altri Stati, risultan mandato di arresto che l’attività illecita ha ad oggetto il favoreggiamen dell’immigrazione clandestina in territorio francese né emergono condotte poste n essere in Italia o elementi potenzialmente rilevanti sul piano del collegament investigativo con le indagini in corso nello Stato di emissione.
A differenza di quanto assume il ricorrente, la Corte di appello si è attenut ai principi affermati da questa Corte in tema di reati commessi in più Stat secondo i quali si pone in modo prioritario il problema della cooperazione giudiziaria, per assicurare non solo l’interesse alla repressione di reati coinvolgono i territori di più Stati, ma anche l’interesse ad assicurare il princ del “ne bis in idem”, riconosciuto dalla Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990, e sancito anche dall’art.50 della Carta di Nizza, che si configura come
garanzia da invocare nello spazio giuridico europeo (Sez. 6, n. 27992 del 03/06/2018, Rv. 273544).
Ne deriva la legittimità della decisione di consegna, che non può ritenersi disposta in violazione del principio di litispendenza internazionale, che presuppone quanto meno la pendenza di un procedimento penale per lo stesso fatto presso altro Stato diverso da quello che ha emesso il m.a.e., sintomatica dell’effetti volontà di quello Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n.15866 de 04/04/2018, COGNOME, Rv. 272912). Né risulta censurabile il mancato approfondimento di profili non risultanti dal mandato di arresto in esame, la cui natura processuale depone per un’attività investigativa non ancora esaurita, come indicato in sentenza.
Pari inammissibilità si rileva per il quarto motivo, che si risolve in u censura di merito a fronte della motivazione resa, che reputa completo e motivato il m.a.e. trasmesso, in quanto contiene le indicazioni richieste dall’art. 6 legg 69/2005, tra cui non è più richiesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
L’obiezione difensiva è destituita di ogni fondamento, atteso che l’eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).
Le indicazioni che il mandato d’arresto deve contenere, secondo l’art. 6, legge n. 69 del 2005 sono dirette a fornire le informazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziarie dell’esecuzione di dar seguito tempi brevi al mandato d’arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (v. CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59). Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato deve essere soltanto tale da permettere, allo Stato richiesto della consegna, eseguire i controlli demandatigli dalla legge.
La Corte di appello ha, infatti, dato atto che risulta indicato il momento d consumazione del reato, il luogo e le circostanze del fatto e le persone offese, ch è corretta la qualificazione giuridica dei fatti e rispettati i limiti di pena all’art. 7 legge cit. e sussistente il requisito della doppia incriminabilità, trat di fatti previsti come reato anche dalla legislazione italiana (artt. 416 e 649 cod. pen. e 12 TUI). Né va trascurato che si tratta di reati per i quali ai s dell’art. 2, comma 2, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, richiamato dall’art. 8 legge n. 69/2005 è prevista la consegna obbligatoria indipendentemente dalla doppia incriminazione se, come nel caso di specie, nello
/L)
Stato emittente il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.