Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45779 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45779 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME nato a Torino il 02/03/1977
avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di NOME COGNOME COGNOME alla Autorità Giudiziaria francese che ne aveva fatto richiesta con mandato di arresto europeo emesso in data 25 settembre 2024, a fini processuali, per i reati di associazione per delinquere, truffa, contraffazione di marchi e autoriciclaggio, avendo il consegnando fatto parte di un’associazione criminale coinvolta nella commissione di truffe, partecipando all’immissione sul mercato di bottiglie di vino pregiate (Romanèe-Conti), a prezzi elevati, tramite contraffazione dei relativi marchi, e di autoriciclaggio dei proventi delle truffe i attività lecite (investimenti in fondi). Il COGNOME, in particolare, è coinvolto nel confezione delle etichette contraffatte, secondo il “disciplinare” stabilito dal correo NOME COGNOME, gestore della intensa attività commerciale, presso la tipografia “RAGIONE_SOCIALE” di Leinì, della quale era direttore NOME COGNOME al quale l’COGNOME faceva pervenire i pagamenti in contanti tramite NOME COGNOME in contatto con il predetto COGNOME ma anche con NOME COGNOME e NOME COGNOME
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo con unico motivo violazione dell’art. 18-bis, lett. a) e b) e 16, secondo comma, della legge n. 69/2005.
La difesa ha chiesto il riconoscimento dei motivi di rifiuto previsti dall’art. 18 bis, lett. a) e b), legge n. 69/2005 in quanto la condotta del COGNOME si è svolta interamente in Italia e in ragione della contemporanea pendenza, a carico del medesimo, del procedimento penale n. 11244/24 RGNR della Procura della Repubblica di Torino per gli stessi fatti oggetto del mandato di arresto europeo.
A tale richiesta la Corte di appello ha risposto limitandosi ad osservare che affinché si possano ritenere sussistenti i motivi di rifiuto alla consegna occorre che vi sia un “effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato”, non ricorrente nel caso di specie.
In tal modo la Corte ha violato la disposizione invocata dalla difesa, non considerando il disposto della lettera a) dell’art. 18-bis I. cit. che richiede solo la potenziale sussistenza della giurisdizione italiana e non considerando – ai fini del disposto della lettera b) dell’art. 18-bis, I. cit., – la incontrovertibile contemporanea pendenza del procedimento italiano presso la Procura della Repubblica di Torino per reati identici a quelli contestati al Manzo dalla Autorità Giudiziaria francese, che ha dato luogo al sequestro degli stessi dispositivi elettronici, degli stessi documenti contabili e degli stessi prodotti tecnici sequestrati anche nell’interesse delle autorità francesi. A fronte di tali concordanti elementi, ove fosse insorto il dubbio che i due procedimenti fossero (almeno in parte) sovrapponibili, la Corte
avrebbe dovuto attivare gli accertamenti integrativi di cui all’art. 16, secondo comma, legge n. 69/2005 in modo da verificare l’identità o diversità dei fatti oggetto dei due procedimenti. Invece si è limitata a valorizzate la nota della Procura della Repubblica – peraltro estremamente stringata – omettendo tali accertamenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, a fronte della istanza difensiva volta al riconoscimento dei motivi di rifiuto ex art. 18-bis, lett. a) e b), legge n. 69/2005, ha escluso la ricorrenza di tali motivi sul rilievo secondo il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con nota del 4 ottobre 2024, ha espressamente attestato che nei confronti del consegnando non è in corso alcun procedimento penale per gli stessi fatti oggetto del mandato di arresto europeo.
Ritiene questa Corte che correttamente la Corte di appello ha escluso à sussistenza dei presupposti per esercitare la facoltà di diniego alla consegna del ricorrente previste dall’art. 18, comma 1, lett. a) e b), legge 20 aprile 2005, n. 69.
3.1. Quanto all’ipotesi prevista dalla lettera a) di detta disposizione, al contrario di quanto assume il ricorrente circa la rilievanza della potenziale giurisdizione dello Stato di esecuzione in ordine ai fatti oggetto del mandato, costituisce jus receptum l’orientamento già espresso nella vigenza del precedente disposto dell’art. 18, comma 1, lett. p) della legge n. 69/2005 – oggi riproposto con l’art. 18, comma 1, lett. a), I. cit. che ha previsto la facoltatività del rifiuto secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo obbligatorio di rifiuto della consegna, previsto dall’art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo quando risulta già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912). Ribadendo il principio, Sez. 6, n. 40831 del 18/09/2018, P., Rv. 274121 ha chiarito che è insussistente il motivo di rifiuto motivato dalla sola pendenza dinanzi all’Autorità giudiziaria italiana di un procedimento penale per fatti di reato diversi rispetto a quelli contenuti nel MAE e solo potenzialmente rilevanti sul piano del collegamento investigativo con le indagini in corso nello Stato di emissione, non rilevando, pertanto, la commissione in territorio italiano di altri reati, estran
all’oggetto dell’euronnandato, anche se ascrivibili alla medesima tipologia delittuosa (Sez. 6, n. 43946 del 04/12/2015, COGNOME non mass.).
Secondo l’interpretazione consolidata, in linea con l’art. 4, par. 7, lett. a) della Decisione Quadro 2002/584/GAI in tema di mandato europeo, anche quando l’art. 18, lett. p), prevedeva l’obbligo di rifiuto della consegna, il rifiuto poteva essere giustificato solo quando sussistesse non un potenziale interesse dell’ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell’effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544). Ciò non comporta una sovrapposizione con il motivo di rifiuto previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), perché nel caso in cui si tratti di fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, la lett. a) del medesimo comma facoltizza il rifiuto anche quando, pur non essendo ancora pendente un procedimento penale, dall’esistenza di attività di indagine sui medesimi fatti si possa desumere l’effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione.
3.2. Quanto all’ipotesi di cui alla lettera b) della stessa disposizione, pacifica è la necessità che per i medesimi fatti oggetto del mandato di arresto penda procedimento presso l’Autorità giudiziaria italiana (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283600), la cui ricorrenza è stata del tutto correttamente esclusa dalla sentenza impugnata, a fronte della richiamata attestazione prodotta in udienza, risultando del tutto generica la produzione difensiva del verbale di identificazione del 26.9.2024 del Manzo con contestuale avviso di garanzia in relazione allo svolgimento nei suoi confronti di indagini preliminari di cui al proc. pen. n. 11244/24 R.G. mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Torino, in ordine alle ipotesi di reato di cui agli artt. 416, 47 cod. pen., accertato in Torino in data 21.05.2024 e tutthíra permanente, nonché del verbale di perquisizione e sequestro in esecuzione del decreto di perquisizione locale e sequestro-decreto di ispezione di sistemi informatici e di telecomunicazione relativo a medesimo proc. pen. n. 11244/2024 RGNR, non bastando – evidentemente – la mera sovrapponibilità dei beni sottoposti a sequestro a provare l’assunto della difesa circa l’integrazione dei presupposti previsti dalla disposizione in parola.
Deve aggiungersi che, in ogni caso, alla luce di quanto affermato in precedenti occasioni (si richiama sul punto la già citata Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912, in particolare in motivazione al punto al par. 4.3. del «Considerato in diritto»), l’ipotesi di cui all’art. 18-bis lett. b) legge 69 del 2005 che ricalca il motivo di rifiuto di cui al previgente art. 18, lett. o) – imp diversamente da quanto necessario ai fini del motivo di rifiuto di cui all’art. 18-bis
lett. a) , che il procedimento pendente abbia raggiunto uno stadio qualificato, non limitato al mero svolgimento di indagini.
Alla luce di tale analisi ermeneutica non incombeva alla Corte, a seguito della richiamata produzione, neppure di esercitare i poteri previsti dall’art. 16, comma 2, della legge n. 69/2005, a fronte della inequivoca attestazione prodotta circa l’inesistenza di procedimento riguardante i fatti oggetto del mandato di arresto presso la Autorità Giudiziaria di Torino.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69/2005
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.
Così deciso il 11/12/2024.