Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38641 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria depositata il 20 novembre 2025 insistendo per l’accoglimento delle deduzioni difensive.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 28 ottobre 2025, ha disposto la consegna del cittadino italiano NOME COGNOME alla Repubblica Federale di Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera il 26 aprile 2023, al fine dell’esercizio dell’azione penale, in relazione a 127 episodi di truffa continuata in concorso commessi in Monaco di Baviera tra il 23 settembre 2019 e il 12 novembre 2019, reati puniti
con la pena fino ad anni dieci di reclusione ai sensi dei § 263 fino al 264 oppure dai § da 267 a 26 del codice penale tedesco, StGB. La Corte d’appello ha subordinato la consegna alla condizione che NOME COGNOME, all’espletamento delle esigenze di giustizia, se condannato, sia rinviato in Italia per scontare la pena.
2.Con i motivi di ricorso il difensore di NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza e denuncia violazione di legge (artt. 9, 16 e 18-bis, I. n. 69 del 2005, 275 e 275-bis cod. proc. pen.) in relazione ai criteri utilizzati dalla Corte d’appello di Cagliari per la verifica della sussistenza di legittimi motivi di rifiut della consegna.
Sostiene il ricorrente che la Corte di appello erra nella parte in cui ritiene necessaria la consegna per la sottoposizione del consegnando a processo penale in Germania perché questi è sottoposto, in Italia, a procedimento penale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (e non di oltraggio a pubblico ufficiale), con udienza fissata al 13 novembre 2025, procedimento nel quale era stata respinta, per carenza di esigenze cautelari, la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari e applicata quella dell’obbligo di presentazione, poi revocata.
Sostiene che, tenuto conto dell’epoca risalente dei fatti addebitatigli in Germania e della stabilità della dimora del consegnando in Italia, presso indirizzo diverso da quelle indicato dall’autorità che ha chiesto la consegna, non sussistono esigenze cautelari da tutelare mediante la consegna.
Sono, inoltre, ravvisabili modifiche sostanziali tra l’originario mandato di arresto europeo (inviato in lingua tedesca e inglese) e la sua successiva traduzione in lingua italiana resa disponibile solo il giorno dell’udienza, modifiche che rendono non comprensibili le accuse ascritte al COGNOME su aspetti rilevanti quali le norme del codice penale tedesco violate, la data di emissione del mandato, l’autorità emittente, le pene previste per il reato contestato e il numero dei reati.
Certamente insussistenti sono le esigenze cautelari che ne comporteranno il regime detentivo in Germania previsto nel mandato da ultimo trasmesso che reca indicazioni (dimora ignota; nome del difensore che avrebbe seguito il processo in Germania e del quale la persona chiesta in consegna non ha mai ricevuto notizia; descrizione dei fatti; indicazioni di alias) diversi da quelli contenuti nell’originario mandato di arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso deve essere rigettato.
Deve premettersi che in tema di mandato di arresto europeo, l’eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118 – 01).
Nel caso in esame, oltre al più sintetico formulario, erano stati trasmessi, tradotti in lingua italiana, fin dal 21 ottobre 2025 – all’indomani dell’arresto eseguito il 20 ottobre 2025 – il mandato di arresto eur’opeo del 7 novembre 2023 e il mandato di cattura nazionale del 26 aprile 2023, emessi dall’autorità giudiziaria tedesca, atti nuovamente trasmessi in vista della trattazione dell’udienza di consegna: non è, dunque, riscontrabile alcuna violazione del diritto di difesa in relazione al deposito, in udienza, di tali atti che costituiscono il duplicato di quelli già presenti nel fascicolo processuale.
Effettivamente sono ravvisabili lievi disallineamenti tra il contenuto del formulario e quelli del mandato di arresto interno che, tuttavia, non risultano significativi perché relativi ad aspetti (quello della residenza o domicilio della persona sottoposta ad indagini) che, all’evidenza, costituiscono il risultato delle ricerche svolte per la esecuzione del titolo cautelare che, al momento dell’inoltro del formulario, era indirizzato ai vari Paesi dell’Unione per la esecuzione.
Si tratta, comunque, di lievi discrasie che non incidono sulla identificazione della persona richiesta in consegna e affatto rilevanti quali “modifiche sostanziali” del mandato di arresto europeo disposto a carico del COGNOME.
Il mandato di arresto europeo e il relativo formulario dettano il perimetro entro cui deve essere circoscritto, in applicazione del principio di specialità, il processo al quale il COGNOME sarà sottoposto per i reati di truffa, precisamente descritti con riferimento alla condotta e alle norme del codice penale tedesco violate, rispetto ai quali vengono identificati, quali persone offese, soggetti diversi dalla società RAGIONE_SOCIALE che avrebbe rinunciato alle pretese civili verso gli imputati. Va, inoltre, precisato che sono irrilevanti ulteriori elementi evincibili dall’atto d accusa – prodotto in allegato alla memoria difensiva -, atto che è antecedente al mandato di arresto europeo e che riguarda anche soggetti diversi per i quali si procede separatamente, come precisato nel mandato di arresto europeo.
Per altri aspetti, invece, quali la mancata conoscenza del nominativo del difensore di ufficio nominatogli nel processo tedesco e l’illegittimità dell’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per carenza di esigenze cautelari, si tratta di rilievi che possono essere discussi dinanzi all’autorità estera.
Ne consegue che, ai fini delle determinazioni in materia di consegna, sono state correttamente ritenute necessarie e sufficienti dalla Corte di appello le indicazioni evincibili dal cd. formulario – non è neppure previsto la trasmissione del mandato di arresto interno e di quello europeo adottato sulla base di questo dalle quali risultavano gli elementi relativi alla identificazione della persona richiesta in consegna, al procedimento in corso a suo carico e ai reati che gli sono addebitati, elementi che sono riportati e illustrati nella sentenza impugnata ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la consegna.
3.Non sono fondati neppure i rilievi difensivi in relazione alla richiesta di rinvio della consegna, ai sensi dell’art. 24, I. n. 69 del 2005.
Va ricordato che la pendenza di un procedimento per fatti diversi non costituisce motivo di rifiuto della consegna (artt. 18 e 18-bis della I. n. 69 cit.) ma, al più, motivo di rinvio della consegna stessa, ai sensi dell’art. 24 I. n. 69 cit.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la facoltà riconosciuta alla Corte d’appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto comporta una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall’art. 20 della legge n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali, ad es., lo stato di restrizione della libertà, l complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l’eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l’entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (da ultimo, v. Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, dep. 31/03/2014, Rv. 259464).
Effettivamente il COGNOME è sottoposto a processo penale dinanzi al Tribunale di Cagliari per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e non oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis’ cod. pen.), reato quest’ultimo che la Corte di appello ha posto a base della decisione sul mancato accoglimento della richiesta di rinvio della consegna. Come rilevato dal ricorrente, il reato di resistenza è punito più gravemente rispetto al reato di oltraggio.
Cionondimeno dalla valutazione compiuta dalla Corte di appello si evince che nel giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco sono stati, altresì, valorizzati ai fini del diniego del rinvio della consegna, la data più recente dei fatti commessi in Italia, la circostanza che il COGNOME è sottoposto a processo dinanzi al Tribunale di Cagliari in stato di libertà e, soprattutto, il giudizio di maggiore offensività, i concreto, dei reati commessi in Germania trattandosi di reati (truffe) commessi in danno di numerose persone offese.
Deve, dunque, concludersi che, nella specie, la Corte di appello ha effettuato la suddetta valutazione, ritenendo che non vi fossero ragioni per rinviare la consegna, e, vieppiù, il ricorrente non ha addotto, a dimostrazione dell’interesse dell’impugnazione sul punto, ragioni meritevoli di apprezzamento tenuto conto che la sua permanenza in Germania può costituire legittimo impedimento alla sua partecipazione al processo in Italia.
4.Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 26 novembre 2025
La Consigliera relatrice
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