Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39924 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39924 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 13/11/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi il procedimento limitatamente alla omessa traduzio degli atti udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricors
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Roma ha ordinato la consegna di COGNOME, in relazione al mandato di arresto europeo emesso in data 27 settembre 2024 dal Tribunale di Bonn (Repubblica Federale di Germania) per il reato di furto in abitazione previsto dagli artt. 242 e 244, commi 1, 3, 4 e 25, comma 2, del codice penale tedesco, commesso il 9 febbraio 2024.
L’arresto di NOME, avvenuto in data 30 maggio 2025, è stato convalidato dal AVV_NOTAIO delegato della Corte di appello di Roma, che ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
Il ricorso, proposto nell’interesse di COGNOME dal difensore, AVV_NOTAIO, si articola in cinque motivi – di seguito sintetizzati nei limiti strettame necessari alla motivazione.
2.1. Con il primo motivo il difensore denuncia violazione dell’art. 6 Convenzione EDU, della decisione quadro del Consiglio UE 584/02/GAI relativa al mandato di arresto europeo e procedure di consegna, e della decisione quadro del Consiglio UE 2009/829/GAI, sul reciproco riconoscimento delle misure alternative alla detenzione cautelare.
Sulle premesse che NOME è cittadino di Stato terzo classificato non pericoloso ed è titolare di regolare permesso di soggiorno, conseguito per il ricongiungimento con la sorella, cittadina italiana, la difesa si duole della disparità di trattamento normativo riservato al ricorrente, in quanto attinto da mandato di arresto europeo processuale, rispetto al destinatario di un mandato di arresto esecutivo, pur a fronte della medesima condizione di radicament ossia di accertata, effettiva residenza o dimora in Italia, con sufficiente integrazione in tale contesto. Ed invero, se, in relazione al mandato esecutivo, è opponibile il rifiuto facoltativo della consegna di cui all’art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, il soggetto che sia ricercato per l’esercizio di un’azione penale può usufruire, a norma dell’art. 19, stessa legge, esclusivamente della garanzia – di più ridotta portata – della subordinazione della consegna alla condizione del reinvio nello Stato italiano, perché possa scontarvi la pena o la misura di sicurezza che dovesse eventualmente essere irrogata dallo Stato di emissione.
Tale asimmetria di disciplina, alla luce dei principi riconosciuti dalla Corte di Giustizia-Grande Sezione con sentenza 6 giugno 2023, C-700/21, collide con il
principio di uguaglianza consacrato dall’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il quale esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso: l’obiettivo del reinserimento sociale della persona, riconosciuto dall’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, postula che il soggetto richiesto in consegna mantenga possibilità di contatti regolari e frequenti con i propri congiunti, non solo nella fase della esecuzione della pena, ma a fortiori, in quella cautelare, durante la quale all’indagato, anche in ragione della presunzione di innocenza, dovrebbe essere apprestata una tutela rafforzata, posto che l’esecuzione di un mandato di arresto non può ledere i diritti fondamentali della persona.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione della decisione quadro 2009/829/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.
Dal momento che l’ordinamento tedesco non prevede una misura cautelare omologa a quella degli arresti domiciliari, con la esecuzione del mandato COGNOME verrebbe sottoposto alla misura privativa della libertà personale di massimo rigore, sebbene non proporzionata al disvalore del fatto in addebito ed alla personalità dell’agente, in violazione dell’art. 49 della CDFUE.
Deve tenersi conto, al riguardo di un arresto di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281950 – 01), che ha affermato che la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal giudice nazionale può trovare esecuzione in un diverso Stato membro dell’Unione europea ove l’interessato risieda. Ciò perché gli arresti domiciliari rientrano nell’alveo applicativo della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, relativa al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, sostanziandosi nell’obbligo di rimanere in un luogo determinato di cui all’art. 4., lett. c) d. Igs. 15 febbraio 2016, n. 36, che rec disposizione di adeguamento alla detta fonte sovranazionale.
In alternativa alla esecuzione dell’euromandato, nella specie la partecipazione del NOME al processo potrebbe essere efficacemente assicurata, in un’ottica di interpretazione conforme alla Decisione Quadro 2009/829, da:
un ordine di vigilanza europeo, fondato sul principio di fiducia reciproca e sulla capacità di ciascuno Stato membro di assicurare nello spazio comune europeo di giustizia la stessa sorveglianza sull’esecuzione di una misura cautelare che sarebbe garantita dallo Stato che la impone;
l’attivazione del videocollegamento con l’aula di udienza attraverso le piattaforme telematiche che garantiscono piena interoperabilità.
Sarebbe in tal GLYPH modo adeguatamente bilanciato l’interesse statuale all’accertamento dei reati e le garanzie del giusto processo (contraddittorio nella
formazione della prova; pubblicità dell’udienza rispetto delle prerogative difensive).
Sotto altro profilo, non avendo l’Autorità giudiziaria tedesca fatto conoscere i termini di durata massima della custodia cautelare, l’esecuzione dell’euromandato esporrebbe il ricorrente al rischio di una detenzione a tempo indefinito, in violazione dell’art. 5 Convenzione EDU.
Per tutto quanto esposto nel primo e secondo motivo, la difesa chiede disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, al fine di conoscere se la decisione quadro 584/02/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, e la Decisione Quadro 2009/829/GAI ostino ad una disciplina nazionale che non prevede, con riferimento al mandato di arresto europeo processuale, un motivo di non esecuzione nel caso in cui l’ordinamento dello Stato emittente non preveda la misura degli arresti domiciliari, a fronte della possibilità di fruirne, invece, nel Paese richiesto e della possibilità d partecipare al processo in videocollegamento da postazione remota.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 17 legge n. 69 del 2005.
La presente procedura ha avuto inizio con l’arresto del ricorrente in data 30 maggio 2025 e la sentenza che ha deciso sulla consegna è stata pronunciata dopo 5 mesi e 17 giorni, in violazione dell’art. 17, comma 2-bis, legge n. 69 del 2005, nella parte in cui prevede che, quando non è possibile rispettare il termine di cui al comma 2 per la necessità di acquisire informazioni o per altre circostanze oggettive, esso può essere prorogato con decreto del presidente della Corte di appello sino a dieci giorni.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge in relazione all’art. 143 cod. proc. pen., per omessa traduzione del mandato di arresto, delle informative inviate dalla Autorità giudiziaria tedesca ai sensi dell’art. 16 legge n. 69 del 2005 e della sentenza della Corte di appello nella lingua conosciuta dal ricorrente.
NOME è stato assistito nel corso del processo da un interprete di lingua albanese.
Il diritto della persona accusata di un reato ad essere tempestivamente informato della natura e dei motivi dell’accusa a proprio carico, con l’assistenza di un interprete ove non parli o non comprenda la lingua del processo, è diritto consacrato dall’art. 6 della Convenzione EDU e dall’art. 111 Cost., determinante per l’equità complessiva del processo, in quanto funzionale all’esercizio delle prerogative difensive.
Si tratta di un diritto soggettivo perfetto direttamente azionabile dall’indagato, che ha fondamento nell’art. 24 Cost., come riconosciuto dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 1993, e di recente riaffermato dalla Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, con sentenza n. 564 del 23 novembre 2021, pronunciatasi in relazione all’art. 6 della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.
In quanto strumento di partecipazione attiva e cosciente al processo da parte dell’alloglotta, il diritto alla comprensione degli atti riguarda anche gli a fondamentali, endoprocessuali, che comunque abbiano incidenza sulla libertà personale.
2.5. Violazione dell’art. 6 Convenzione EDU, per avere la Corte disposto la consegna sebbene Io Stato richiedente abbia omesso la indicazione degli elementi sui quali si fonda la misura cautelare e la esposizione dei fatti da cui desumere il grado di partecipazione del soggetto alla condotta criminosa.
La Corte ha omesso la doverosa valutazione di tali profili, limitandosi a replicare la narrativa del capo di imputazione.
2.6. Violazione dell’art. 28 legge n. 69 del 2005, stante la incompetenza funzionale dell’autorità richiedente il mandato di arresto alla stregua dei criteri enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 2850 del 21/01/2014, COGNOME.
Il mandato di arresto europeo da cui ha impulso la procedura è stato emesso dal Tribunale locale di Bonn, che non ha alcuna competenza ad adottare misure cautelari, versando il procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari.
La non coincidenza tra il Giudice che emette il mandato e quello che ha applicato la misura vizia per sé stessa la richiesta di consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato.
Va premesso che al mandato di arresto europeo posto a base della sentenza impugnata si applica la disciplina introdotta con d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato, tra gli altri, l’art. 22 della legge n. 69 del 200 escludendo che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell’interessato possa avere ad oggetto vizi di contraddittorietà o illegittimità motivazionale. E’ stato difatti espunto dalla norma il riferimento all proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al tempo stesso, il potere di sindacato della Corte di cassazione è stato circoscritto ai soli motivi previsti dall’art. 606, lett. a), b) e c) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, COGNOME Rv. 282911; Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260). Nell’alveo della violazione di legge rientra, tuttavia, per orientamento costante di
questa Corte, la motivazione inesistente o meramente apparente, ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro AVV_NOTAIOe, ovvero di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, e cioè in tutti i casi in cui il ragionamen espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 – 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682 – 01).
Tanto premesso ed in presenza di una motivazione della sentenza di merito sintetica, ma tutt’altro che apparente – come di qui a poco vedrà – può sin d’ora precisarsi che non sono ammissibili i vizi che, pur prospettati come violazioni di legge, attengono allo sviluppo argomentativo della decisione impugnata ovvero presuppongono una differente ricostruzione dei dati fattuali analizzati dai Giudici di merito.
3. Il primo motivo è aspecifico e, in parte, declinato in fatto.
Il ricorrente, cittadino albanese, invoca l’applicabilità in proprio favore del rifiuto facoltativo della consegna previsto dall’art. 18-bis legge n. 69 del 2005, ed esteso al cittadino di uno Stato terzo, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, del 6 giugno 2023, C-700/21, e la consonante pronuncia additiva della Corte costituzionale, 6 luglio 2023, n. 178, in forza del d.l. 13 giugno 2023, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 103); lamenta l’inadeguatezza, ai fini dell’obiettivo del reinserimento sociale, della garanzia “minore” di cui all’art. 19 della legge n. 69 del 2005, consistente nella clausola di subordinazione della consegna al reinvio in Italia perché, ivi il soggetto possa scontare l’eventuale pena.
Anzitutto, non pare superfluo sottolineare che non sono affatto comparabili entità tra loro disomogenee sul piano della natura giuridica e della ratio: la pena, sanzione conseguente all’accertamento definitivo di responsabilità, in relazione alla quale, soltanto, ha senso parlare di reinserimento sociale, obiettivo congruente con il finalismo rieducativo che deve connotarla ex art. 27 Cost., da un lato; le misure cautelari, che, invece, presuppongono un quadro di mera gravità indiziaria ed intese a preservare tassative esigenze, nelle more dell’accertamento processuale, dall’altro.
Quel che è dirimente osservare è che la Corte di merito ha di fatto escluso, con motivazione essenziale ma non apparente, ogni possibile rilevanza alle questioni interpretative sollevate che la difesa chiede di devolvere alla Corte di Giustizia con il rinvio di cui all’art. 267 TFUE, posto che non sussiste alcuna
condizione di radicamento del ricorrente, ciò che costituisce il presupposto indefettibile dell’invocato rifiuto di esecuzione del mandato di arresto.
Va al riguardo ricordato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, già con la sentenza Grande Sezione, Kozlowski, nel luglio del 17 luglio 2008, tratteggiò una nozione autonoma ed uniforme, valida per lo spazio giuridico europeo, della persona che “risiede” e “dimora” nel territorio dello Stato membro di esecuzione, evidenziando come rilevi a tal fine, in alternativa ad una situazione di residenza effettiva, la situazione fattuale di colui che, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata, abbia acquisito legami con il territorio similari a quelli che si instaurano in caso di residenza. Escluse che il termine “dimora” potesse essere interpretato in modo così ampio da autorizzare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare la consegna, per il semplice fatto che la persona ricercata si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato membro di esecuzione; ciò perché il rifiuto costituisce eccezione alla regola del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, ed alla ratio normativa di implementare la cooperazione nello spazio giuridico eurounitario, da ancorare a presupposti fattuali che devono perciò essere interpretati in senso restrittivo.
Nel diritto nazionale, sono stati da ultimo codificati dall’art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69 del 2005, a cui espressamente rimanda anche l’art. 19, comma 2, stessa legge, nella scia di una ampia elaborazione giurisprudenziale, gli indici di un radicamento che sia in concreto idoneo ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del ricercato, obiettivo al quale, come detto, deve tendere la garanzia.
L’inequivoco dato normativo collega il radicamento alla residenza legittima, ovvero alla stabile dimora in Italia protratta per un periodo di almeno cinque anni continuativi – aspetto, questo, del tutto trascurato dalla difesa del ricorrente – e a tal proposito è sufficiente ricordare che la Relazione illustrativa al d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, adottato per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, si sofferma ampiamente su tale profilo della norma in esame, valorizzando, in particolare, la “patente di legittimità europea” conferita dalla Corte di Giustizia (CGCE, Grande sezione, 6 ottobre 2009, causa C-123/08, Wolzenburg, §§ 58 ss.) all’analogo requisito previsto dalla legislazione dei Paesi Bassi: pronuncia con la quale la Corte di Lussemburgo ha ritenuto conforme al diritto europeo la scelta limitativa effettuata dall’ordinamento olandese, la quale non farebbe che rafforzare il sistema di consegna introdotto con il mandato d’arresto europeo, collocandosi nel solco tracciato dal principio del mutuo riconoscimento.
Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 60 del 2021, ha implicitamente riconosciuto la legittimità della previsione di un termine di tale
durata e, lungo la stessa direttrice, questa Corte di cassazione ha già ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea che non abbiano maturato una permanenza sul territorio italiano di almeno cinque anni, in quanto scelta non irragionevole, né lesiva del principio di eguaglianza e neppure contraria alle finalità di reinserimento sociale del condannato (Sez. 6, n. 18124 del 06/05/2021, COGNOME, Rv. 281271 – 01).
Tale essendo la cornice normativa di riferimento, la Corte di appello di Roma ha rilevato come gli elementi acquisiti in istruttoria non denotino in alcun modo l’esistenza del detto requisito temporale (avendo lo stesso COGNOME dichiarato di essere arrivato in Italia appena due giorni prima del suo arresto, peraltro a distanza di poco più di un anno dalla commissione del reato) e che, d’altro canto, neppure sono emersi significativi legami socio-familiari e riferimenti logistici dell’indagato sul territorio nazionale, ovvero interessi correlati ad un’ attivit lavorativa che – sempre per sua stessa ammissione – egli non ha mai svolto nel brevissimo periodo di presenza in questo Paese.
Neppure la difesa del ricorrente si è spinta più di tanto a sollecitare una alternativa – e comunque non consentita – lettura di quei dati fattuali, avendo piuttosto fatto riferimento ad aspetti non pertinenti, quali il radicamento in Itali della sorella di NOME, le esigenze di riaggregazione del nucleo familiare, l’integrazione di entrambi nel contesto di riferimento.
A fronte di tali dati, gli ulteriori indicatori considerati – quali la legitt del titolo di ingresso in Italia, con il corredo di accertamenti che esso presuppone, come pure il legame affettivo di NOME con la sorella, sono stati stimati inesaustivi, con apprezzamento non controvertibile in questa sede, in quanto di stretto merito.
4. Il secondo motivo è infondato.
Le censure si incentrano su plurimi e distinti profili.
4.1. Quanto al primo di essi, che attiene alla mancata previsione di termini massimi della custodia cautelare nell’ordinamento tedesco, va richiamata la consolidata esegesi di questa Corte di legittimità, consacrata dalla sentenza del Massimo Collegio nomofilattico, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235352 – 01.
Le Sezioni Unite hanno escluso che si configuri l’ipotesi già prevista dall’art. 18, lett. e), legge 22 aprile 2005, n. 69, e che si imponga il rifiuto de consegna ove la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, proprio riferendosi ad un mandato di
arresto emesso dall’Autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania. Tanto, sul rilievo che l’ordinamento processuale tedesco prevede pur sempre un limite massimo di custodia cautelare (sei mesi) e assicura, pur nella eventualità di proroga del detto termine, la sottoposizione a controlli “ex officio”, cronologicamente cadenzati, cui è condizionata la necessità di mantenere l’imputato nello “status custodiae”, imponendo, in mancanza di tali controlli, un automatico effetto liberatorio.
Nel solco di tale direttrice esegetica, per cui deve aversi riguardo alla esistenza di garanzie compensative della assenza di termini di prescrizione, anche in epoca recente questa Corte ha affermato che è sufficiente che ricorrano meccanismi processuali che assicurino, con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o alla sua estinzione (Sez. 6, n. 2739 del 22/01/2020, Bokyo, Rv. 278129 – 01).
4.2. L’ulteriore tema proposto attiene alla mancata previsione nell’ordinamento tedesco di una misura cautelare omologa agli arresti domiciliari che, in tesi difensiva, sarebbero proporzionati alla gravità del fatto in addebito ed alla personalità dell’agente; sicché COGNOME verrebbe indebitamente ad essere sottoposto, solo per consentire la celebrazione del processo, ad una restrizione della libertà personale più afflittiva di quella che necessita, in violazione de principio di proporzionalità di cui all’art. 49 della Carta dei Diritti.
La questione interseca il tema del reciproco riconoscimento, nello spazio giuridico europeo, delle ordinanze che dispongono misure cautelari.
Vero è che – come osservato dalla difesa – il considerando n. 5 della decisione quadro 2009/829/GAI, nel solco delle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, promuove la predisposizione di normative interne, da parte degli Stati membri, che prevedano misure cautelari di natura non detentiva, allo specifico scopo di disincentivare l’applicazione della restrizione carceraria al solo fine di assicurare la partecipazione al processo.
Anche in tal caso, tuttavia, la Corte di appello ha valutato non pertinenti i rilievi formulati dalla difesa, atteso che, dalle informative richieste ex art. 16 legge n. 69 del 2005 e pervenute in data 12 novembre 2025 dall’Autorità giudiziaria tedesca, risulta la sussistenza in quello Stato di possibilità gradate di esecuzione di una misura cautelare, previa sospensione della custodia in carcere, con la sottoposizione ad obblighi e sistemi di controllo affidati alle Autorità competenti, così come è prevista l’applicazione dell’istituto della libertà su cauzione (v. art. 116 del codice penale tedesco, trasmesso con le informative).
La sentenza impugnata ha, peraltro, correttamente osservato come il sindacato giurisdizionale dell’ordinamento dello Stato richiedente non possa spingersi fino a porre in discussione il sistema di misure cautelari previsto da
altro Stato membro ed il loro regime, in quanto proprio la decisione quadro 584/2002/GAI postula rapporti di fiducia e di cooperazione reciproca fra gli Stati.
La sentenza di appello ha correttamente spiegato come le previsioni della Decisione costituiscono acte claire e precludano la possibilità di sollevare questioni interpretativa, come la stessa Corte di giustizia europea ha statuito su un pregresso rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di appello di Roma in causa C- 504/24.
In tale sentenza, la CGUE ha osservato come, sia il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, quanto il principio, che ne costituisce la proiezione dinamica, del riconoscimento reciproco, abbiano fondamentale importanza nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
«Il principio del riconoscimento reciproco, che, secondo il considerando 6 della decisione quadro 2002/584, trova la sua prima concretizzazione nel mandato d’arresto europeo, previsto da tale Decisione Quadro, costituisce la “pietra angolare” della cooperazione giudiziaria in materia penale. Tale principio trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, il quale sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a qualsiasi mandato d’arresto europeo in base a tale principio e conformemente alle disposizioni di detta decisione quadro .
Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte. Dall’altro lato, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente ».
In questa prospettiva, la Corte di Giustizia ha osservato, che anche «invocare le disposizioni di una direttiva per ostacolare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo consentirebbe di aggirare il sistema istituito dalla decisione quadro 2002/584, che prevede in maniera esaustiva i motivi di non esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, RAGIONE_SOCIALE,C-416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punti 46 e 47)».
Sotto altro profilo, è fuori fuoco il riferimento al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro del Consiglio 2009/829/GAI, quale strumento per eseguire in Italia la misuar gradata degli arresti domiciliari.
Il Collegio non ignora che, secondo una interpretazione estensiva della locuzione “detenzione cautelare” contenuta nella decisione quadro 2009/829/GAI, sostenuta da Sez. 4, n. 37739 del 15/9/2021, Garda, Rv. 281950-01; Sez.1, n. 8864 del 3/2/2022, Pocev, Rv. 282756, la misura cautelare degli arresti domiciliari rientrerebbe nell’ambito applicativo di tale decreto.
Tuttavia, ritiene di dare continuità all’orientamento, che appare preferibile, secondo cui tale corpo di disposizioni si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive. La diversa opzione ricostruttiva determinerebbe, invero, un’indebita sovrapposizione delle relative disposizioni con la disciplina regolativa della procedura attiva di consegna mediante mandato di arresto europeo, che trova senz’altro applicazione, ai sensi dell’art. 28 legge 22 aprile 2005, n. 69, quando la misura da eseguire sia quella degli arresti domiciliari (Sez. 6, n. 2764 del 19/12/2023, dep. 2024, Bueno Tejada, Rv. 285709 – 01; nello stesso senso Sez.3, n. 26010 del 29/4/2021, COGNOME, Rv. 281937).
4.4. A proposito della prospettata possibilità di partecipare al processo in Germania mediante collegamento audiovisivo da remoto – quale opzione tecnicamente praticabile e meno invasiva della libertà personale del soggetto deve osservarsi che se, per un verso, l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione non è tenuta a indicare le ragioni del provvedimento coercitivo interno posto a fondamento della richiesta di consegna, specularmente, non compete all’autorità dello Stato di esecuzione verificare la necessità della presenza del consegnando al processo a suo carico nel Paese richiedente, residuando un limitato spazio valutativo nel caso di mandato emesso per finalità esclusivamente investigative. Ciò perché l’introduzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria non coercitivi di cui alla Direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine, regolati dal principio di proporzionalità, non ha certamente inciso sulle condizioni di legittimità del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 42987 del 21/11/2024, Tringali, Rv. 287266 – 01).
In ogni caso è intuitivo che la attivazione di un videocollegamento per consentire la partecipazione al processo, al di là delle potenzialità che offrono le nuove tecnologie, nei rapporti con uno Stato estero di certo non può rinvenire la propria base normativa nell’art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., dovendo piuttosto trovare la sua fonte di previsione in un accordo internazionale; accordo che non esiste nella richiamate decisioni quadro.
Già con riferimento all’istituto affine della estradizione, si è specificato che la mancata previsione, in via AVV_NOTAIOalizzata, di tale modalità di partecipazione a distanza non è censurabile, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore di modulare le modalità di esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 26310 del 26/05/2021, Klug, Rv. 281543 – 02) e, quindi, di partecipazione al procedimento penale, che è uno dei cardini del contraddittorio.
5. Il terzo motivo – inerente alla violazione del termine per l’adozione .della decisione sulla consegna, come prorogato per l’acquisizione delle informative dalla Autorità giudiziaria tedesca – non è ammissibile perché del tutto AVV_NOTAIOicamente formulato (e neppure comprensibile, laddove denuncia che “detto termine si pone in contrasto con la Decisione quadro 584/02/GAI”).
La norma stabilisce che il termine è suscettibile di essere prorogato di dieci giorni con provvedimento del Presidente della Corte di appello, sia per acquisire le informazioni di cui all’art. 16 legge n. 69 del 2005 (informazioni che, nel caso in scrutinio, sono state richieste dalla Corte di appello, su sollecitazione della difesa, due volte), sia per altre, non meglio individuate “situazioni oggettive”.
L’omessa previsione di sanzioni per la inosservanza della scansione temporale prevista dalla norma consente di affermare che, sia il termine originario, che quello prorogato, abbiano natura ordinatoria.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare che la decisione sulla consegna adottata oltre i termini previsti dall’art. 17, comma 2-bis, della legge 22 aprile 2005, n.69, decorrenti dall’esecuzione della misura cautelare, non condiziona la validità della decisione sulla consegna né comporta l’automatica caducazione della misura (Sez. 6, n. 3282 del 26/01/2022, Missaoui, Rv. 282749 – 01) che, peraltro, non è stata nemmeno dedotta in questa sede.
6. E’ infondato il quarto motivo, che inerisce alla omessa traduzione nella lingua nota al prevenuto del mandato di arresto europeo, delle informative pervenute dalla Germania e della sentenza.
Non è contestato che COGNOME si è avvalso dell’assistenza di un interprete di lingua albanese.
Questa Corte ha da tempo precisato che, in materia di mandato di arresto europeo, l’imputato alloglotta non ha diritto alla traduzione scritta degli att compiuti nell’ambito del procedimento estero, che, infatti, può essere chiesta esclusivamente innanzi alla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione (ex multis, Sez.6, n 6560 del 14/02/2023, Marra, Rv. 284208).
La recentissima pronuncia delle Sezioni Unite n. 38306 del 29/05/2025, NOME, fornisce le direttrici ermeneutiche per la soluzione delle questioni proposte.
La Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha affermato il principio che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità AVV_NOTAIOale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Va ricostruito, al riguardo, il quadro normativo di riferimento.
L’art. 143 cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, attuativo della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, è la base normativa del diritto del soggetto alloglotta di ottenere la traduzione degli atti processuali in una lingua conosciuta.
L’assistenza linguistica si articola nelle due forme, speculari, della interpretazione orale e della traduzione scritta.
In ordine al diritto alla traduzione, il secondo comma prevede che l’autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, di una serie di a ben individuati, quali: l’informazione di garanzia, l’informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna.
Il successivo comma 3 stabilisce che «La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza».
A completare il quadro normativo, il d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129, recante disposizioni integrative e correttive del d. Igs. n. 32 del 2014, ha inserito nell’ordito codicistico l’art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen.; disposizione che, oltre a regolare il diritto all’interpretazione nei colloqui con il difensore, previsto, con riferimento al diritto alla traduzione, che «uando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all’articolo 143, comma 2, del codice l’autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale» (comma 2) e che «’imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti». La rinuncia produce effetti solo se l’imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma
riassuntiva».
Come osservato nella sentenza Ndyae «la normativa, complessivamente considerata, ha quindi strettamente collegato, come già aveva fatto la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 10 del 1993, la traduzione degli atti processuali al diritto di difesa e ha riconosciuto espressamente all’imputato, che non conosce la lingua italiana, la garanzia della traduzione scritta, come esplicazione di tale diritto, in via automatica e obbligatoria in relazione a quegli atti “fondamentali” del procedimento penale, individuati dal legislatore nazionale in un circoscritto elenco; ovvero, su richiesta o su iniziativa del giudice, per tutt quegli altri atti «ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico».
Rispetto agli atti “fondamentali” elencati al secondo comma dell’art. 143 cod. proc. pen. la traduzione, per le Sezioni Unite, va eseguita di regola in forma scritta «entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa» e in forma orale solo in via residuale ed eccezionale, ovvero quando ricorrono «particolari ragioni di urgenza» e non sia possibile avere prontamente la traduzione scritta, e sempre che ciò non pregiudichi il diritto di difesa dell’imputato. Soprattutto non presuppone alcuna richiesta della parte interessata (che alla traduzione può tuttavia rinunciare espressamente per la forma scritta, dovendosi in ogni caso assicurare la traduzione orale, anche in forma riassuntiva).
Il legislatore ha poi previsto espressamente la possibilità di una traduzione non integrale degli “altri atti” contemplati dal terzo comma dell’art. 143 cit.
Quanto in particolare alla traduzione parziale degli atti “fondamentali”, ciò che rileva ai fini della traduzione è il loro contenuto, ritenuto essenziale per la tutel del diritto di difesa dell’imputato.
Le Sezioni Unite hanno ribadito la linea interpretativa già tracciata dalla Sezioni Unite Niecko, sulla base di un sostanziale parallelismo con le ragioni per cui si è ricostruito il diritto alla traduzione dell’ordinanza cautelare.
In base ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 143 cit., la traduzione in una lingua nota al soggetto costituisce la condizione preliminare per l’esercizio delle prerogative difensive, evidenziando come anche l’omessa traduzione della sentenza si riflette sulla facoltà di impugnazione.
La patologia processuale della nullità, come ricostruita dall’interprete assicura effettività al diritto di difesa, ma è circoscritta alla “sentenz documento” redatta esclusivamente in lingua italiana e non investe, invece, il giudizio (c.d. “sentenza-decisione”), con necessaria restituzione degli atti al giudice a quo, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della “sentenza-documento” che deve essere nuovamente
depositata, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.d., Rv. 254671 – 01).
All’esito di tale ricostruzione, le Sezioni Unite hanno precisato che, per essere ritenuta tempestiva, la traduzione deve essere disposta, con il conferimento dell’incarico, al più tardi, al momento in cui la “sentenzadocumento” è depositata, diversamente determinandosi la violazione dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., che va eccepita o rilevata, ai sensi degli art. 180 ss. cod. proc. pen., con l’impugnazione.
Le Sezioni Unite hanno anche escluso che, omessa la traduzione, la parte sia tenuta ad allegare un concreto ed attuale pregiudizio, che deve considerarsi in re ipsa, quanto alle prerogative difensive, non potendo chiedersi al difensore di sostituirsi all’imputato nella valutazione di esso. Piuttosto, l’interesse a f valere la nullità «potrà venire in considerazione in quelle situazioni in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall’interessato non conformi al dettato dell’art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. att. cod. proc. pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto, ovvero in forma orale».
Nel caso in esame, dall’esame degli atti, cui è possibile accedere ogni qual volta sono dedotti errores in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), si evince che il ricorrente, presente in videocollegamento, è stato assistito dal proprio difensore e coadiuvato durante tutto lo svolgimento della procedura dall’interprete di lingua albanese e allo stesso è stato conferito l’incarico della traduzione degli atti e da ultimo, anche della sentenza (v. verbale di udienza del 13 novembre 2025).
Dunque è del tutto infondata la eccezione difensiva con riguardo alla omessa traduzione della sentenza.
Quanto agli ulteriori atti della cui omessa traduzione il ricorrente si duole, dei quali il solo mandato di arresto europeo potrebbe ritenersi essenziale per la comprensione delle accuse a carico di cui all’art. 143, comma 3, cod. proc. pen., posto che le informative hanno riguardato essenzialmente il regime di esecuzione della misura cautelare e i presupposti del radicamento, la presenza di un interprete tranquillizza sulla tempestiva illustrazione del loro contenuto, nulla avendo eccepito il difensore presente. In ogni caso non è stato neppure dedotta l’esistenza di un interesse a far valere la nullità da parte dell’interessato e del difensore presente.
7. Il quinto motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 6 Convenzione EDU per mancata descrizione degli elementi di accusa e degli elementi di prova, è inammissibile, perché non formulato dinanzi alla Corte di appello e comunque manifestamente infondato.
La doglianza è inammissibile perché il difensore lamenta la violazione di una disposizione della Convenzione EDU e non anche delle norme dell’ordinamento nazionale attraverso le quali si sarebbe potuta astrattamente prospettare una questione di rispetto di diritti fondamentali.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3,4,5,6 dell’art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittim motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez.6, n. 35462 del 23/9/2021, M., Rv. 282253).
Si è anche precisato che l’eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).
Il tema è stato poi affrontato con riguardo al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con sentenza 28 gennaio 2021, C-649/19, IR -.
Tale diritto presuppone, nel caso di mandato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, l’avvenuta consegna della persona interessata alle autorità competenti dello Stato membro emittente, posto che solo da tale momento, ai sensi della Direttiva europea 2012/13, è acquisita la qualità di imputato con i diritti connessi a tale qualità (e a quella di indagato), sicché, nella fas precedente, sono sufficienti a garantire il diritto di difesa avverso i provvedimento custodiale emesso dallo Stato richiedente le informazioni inserite nell’euromandato, riguardanti la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze, del momento e del luogo della sua commissione, nonché del grado di partecipazione della persona ricercata. (Sez. 6, n. 13274 del 03/04/2025, COGNOME, Rv. 287965 – 01, con riferimento ad un ricorso, ritenuto inammissibile, con cui la persona richiesta in consegna lamentava la violazione di diritti fondamentali, per non avere avuto cognizione del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale finlandese e dei rimedi esperibili).
In relazione alla mancata possibilità di conoscere il grado di partecipazione al reato – della cui mancata specificazione il ricorrente pure si duole – si è poi condivisibilmente precisato che le informazioni formali minime
indicate dall’art. 6 legge 22 aprile 2005, n. 69, devono avere un contenuto tale da permettere allo Stato richiesto di eseguire in tempi rapidi i controlli demandati dalla legge ai fini della consegna, sicché “il grado di partecipazione del ricercato” – evocativo della differente disciplina che il reato associativo e il concorso di persone presentano in altri sistemi penali europei – non va inteso come intensità del coinvolgimento del soggetto nel reato, in quanto profilo non rilevante nell’ordinamento nazionale, caratterizzato dalla pari responsabilità dei concorrenti (Sez. 6, n. 42602 del 17/10/2023, Chernenkaia, Rv. 285356 – 01)
8. Il sesto motivo è anch’esso inammissibile perché non posto al vaglio della Corte di appello.
Anzitutto, non pertinente è il richiamo alla violazione dei criteri di competenza per l’emissione del mandato, secondo i principi affermati da Sez. U, n. 2850 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, 257433 – 01, secondo cui la competenza funzionale ad emettere il mandato d’arresto europeo per l’esecuzione di una misura cautelare custodiale, ai sensi dell’art. 28, comma primo lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, spetta al giudice che procede, tale disposizione riguardando la procedura attiva di consegna.
La censura è manifestamente infondata, perché l’art. 1, comma 3, della legge n. 69 del 2005 prescrive che sia sufficiente verificare che il mandato di arresto europeo provenga da un’autorità giudiziaria, mentre eventuali questioni di competenza avrebbero dovuto essere poste al Giudice dello Stato di emissione del mandato.
In tale linea la Corte di Giustizia, con sentenza CGUE – 31 gennaio 2023 C158/21 Puig COGNOME ha stabilito che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo non può rifiutarsi di darvi esecuzione per ragioni di violazioni dei criteri di competenza che valgono in tale ordinamento, a meno che non siano acquisiti elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o AVV_NOTAIOalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente e non si disponga in quello Stato di un rimedio giuridico effettivo di verifica della competenza del giudice penale.
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Così deciso il 09/9/2025