Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42946 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la memoria dell’avvocato NOME COGNOME, difensore dell’imputato; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Cagliari ha dis la consegna alla Francia di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME esecuzione del mandato di arres europeo emesso il 2 settembre 2024 dall’Autorità giudiziaria di Amiens, scontare il residuo della maggior pena inflittagli con sentenza di conda pronunciata il 20/07/2016 dal medesimo Tribunale, per i reati di sequestr persona, violenza privata, lesioni e danneggiamento.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge i relazione agli artt. 6, comma 1-bis, 7, ultimo comma, 18-ter, comma 1, e 28 lett. b) della legge n. 69 del 2005.
Deduce il difensore che il ricorrente è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione dal Tribunale di Amiens con sentenza del 20/07/2016, ha scontato trenta mesi di reclusione e, per i residui sei mesi, ha beneficiato della liberazione condizionale. Tale beneficio è stato revocato dal Tribunale di Grasse il 28/01/2021, a seguito di un procedimento penale di cui non ha avuto notizia e in cui è stato giudicato in contumacia. In esito a tale revoca, il pubblico ministero del Tribunale di Amiens ha emesso il mandato di arresto europeo oggetto del presente procedimento.
Ad avviso del ricorrente, dunque, il titolo del mandato di arresto europeo non è la sentenza del Tribunale di Amiens ma la sentenza del Tribunale di Grasse, che ha disposto l’esecuzione della pena residua di sei mesi di reclusione, in seguito a un procedimento contrastante con l’art. 6, comma 1-bis I. n. 69 del 2005. La violazione di tale disposizione, volta ad assicurare la conoscenza della pendenza del processo, avrebbe dovuto indurre la Corte di appello di Cagliari a richiedere informazioni integrative ai sensi dell’art. 16 della medesima legge.
Viene dedotta, infine, la violazione dell’art. 28, lett. b), della I. n. 69 del 2 che prevede, nel caso in cui il mandato sia emesso dal pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione, un limite di pena di dodici mesi di reclusione diverso da quello, di mesi quattro di reclusione, previsto in via generale dall’art. 7, comma 4, in caso di mandato di arresto per l’esecuzione di una sentenza di condanna.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 18-bis I. n. 69 del 2005 e 27, comma 3 Cost., in quanto la consegna del cittadino italiano è solo facoltativa e la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni per le quali essa è stata disposta. Il ricorrente è cittadino italiano, vive a Villanovafranca, nella casa di cui usufruttuario, e in tale luogo ha stabilito la sede dei propri interessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il titolo in esecuzione è la sentenza di condanna del Tribunale di Amiens che ha inflitto al ricorrente la pena di anni tre di reclusione, di cui anni due e mesi sei g scontati e mesi sei ancora da scontare.
Eventuali violazioni del diritto di difesa verificatesi nell’ambito del procedimento presso il Tribunale di Grasse, che ha portato alla revoca del beneficio della liberazione condizionale, non possono, dunque, essere fatte valere in questa sede.
Quanto alla violazione dell’art. 28 I. n. 69 del 2005, va condiviso il consolidato orientamento secondo cui in tema di estradizione per l’estero il limite minimo di pena da eseguire, costituente presupposto della consegna, stabilito dalle convenzioni tra gli Stati, va riferito alla pena irrogata dall’autorità giudiziaria e invece alla pena ancora da eseguire in concreto, detratto il periodo di detenzione presofferto (Sez. 6, n. 30269 del 15/10/2020, COGNOME, Rv. 281953)
Tale impostazione è stata confermata anche per la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 13867 del 22/03/2018, Clinck, Rv. 272721).
.. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
L’art. 18bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005 prevede che «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutar la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». Il successivo comma 2bis stabilisce che «ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, cultura sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italia e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri valutazione».
L’esecuzione all’estero di una pena o di una misura di sicurezza infli disposta a carico di una persona che abbia saldamente stabilito in Italia le p relazioni familiari, affettive e sociali finirebbe, infatti, per os grandemente, una volta espiata la pena o terminata l’esecuzione della misura reinserimento sociale, in contrasto con l’art. 27 Cost.
In quest’ottica l’art. 18-bis, comma 2-bis impone al giudice di compiere specifici accertamenti al fine di verificare se l’esecuzione della sanzione in Italia si maggiormente funzionale al reinserimento sociale del destinatario, mentre sanzionata con la nullità la sentenza che non contenga la specifica indicazi degli elementi considerati e dei criteri di valutazione adottati.
.3. In ordine al contenuto di tali accertamenti, come recentemente rilevato questa Sezione in ordine alla interpretazione dell’art. 18-bis, comma 2-bis (sentenza n. 5233 del 02/02/2023, De Siato, Rv. 284110), la lettera della nor riferisce la condizione della “legittima” ed “effettiva” residenza solo alla p residente in via in Italia continuativa da almeno cinque anni, non al citt italiano. Ne consegue che la facoltatività del rifiuto opponibile per il ci italiano non è collegata alla condizione di un positivo accertamento di fat ordine all’esistenza del suo eventuale “radicamento”, in ragione della legitti effettiva residenza o dimora nel territorio italiano. «Ciò, peraltro, non esclu la Corte di appello, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggetti caso oggetto della sua cognizione, debba valutare di volta in volta la possibi opporre, o meno, la condizione ostativa legata al possesso della cittadin italiana della persona richiesta in consegna, prendendo in considerazio molteplici profili legati alla gravità del fatto di reato e delle sue consegu piano sanzionatorio, alla sua rilevanza e concreta incidenza nell’ambito dei rap inter-giurisdizionali di cooperazione a livello europeo, all’eventuale connota di transnazionalítà della condotta e al coinvolgimento di vittime, alla natura consistenza delle relazioni affettive, familiari, di lavoro o di altro tip caratterizzano la richiesta di esecuzione della pena in Italia, o comunque ad elementi suscettibili di apprezzamento, sì da giustificare la valorizzazione garanzia di un effettivo reinserimento sociale della persona condannata all’es nella prospettiva legata all’applicazione territoriale del principio costituziona finalità rieducativa della pena. L’interesse correlato al perseguimento della f rieducativa della pena, che sottende la formulazione della sua richies esecuzione in Italia, deve essere infatti concretamente bilanciato con l’int punitivo dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso» (sentenza n. del 02/02/2023 citata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie la Corte di appello non ha fatto buon governo di tali princ poiché la sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione in ordine all garanzia di cui all’art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69 del 2005.
Sul punto, dunque, la sentenza impugnata dev’essere annullata, con rinvio a giudice emittente, per il necessario supplemento di motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d appello di Cagliari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge 69/2005.
Così deciso, il 21 novembre 2024.