Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30607 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento relativo a NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 28/05/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che l’ordinanza
sia confermata e il ricorso rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede di emissione della misura cautelare custodiale nei confronti di NOME COGNOME, persona della quale con
sentenza del 23 febbraio 2024 la stessa Corte aveva disposto la consegna alle autorità giudiziaria rumene, ai sensi della legge n. 69 del 2005.
Secondo la Corte di appello, la richiesta non poteva trovare accoglimento allo stato risultando il consegnando non più presente sul territorio italiano (dall’informativa della p.g., il datore di lavoro aveva riferito delle intenzioni d NOME di tornare in Romania; lo stesso NOME interpellato telefonicamente su utenza mobile confermava di essere tornato nel suo paese, per poi rendersi non più rintraccia bile).
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 9 e 23 I n. 99 del 2005.
A seguito della irrevocabilità della sentenza che disponeva la consegna del NOME, il Ministero della giustizia aveva fissato la data della stessa per il giorno 17 maggio 2024.
Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto presupposto della misura cautelare l’individuazione del luogo dove si trovi il consegnando, mentre rileva solo il pericolo di fuga e l’esigenza di assicurare la traditio in vinculis della persona richiesta.
Nel caso in esame tale pericolo si è verificato poiché il COGNOME si è reso irreperibile, risultando per contro inconferente la sua dichiarazione di trovarsi all’estero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte, formatasi nella materia estradizionale, ma applicabile, per analogia ex rt. 39, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, anche in relazione alla procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, la presenza nel territorio italiano della persona di cui è richiesta l’estradizione costituisce il presupposto della domanda di consegna dello Stato estero, sicché, qualora vi sia certezza che l’estradando se ne è allontanato, la decisione sulla estradabilità non può essere —resa e va dichiarato il non luogo a provvedere (Sez. 6, n. 8601 del 08/02/2-022, Rv. 282912).
Perché il procedimento di consegna risulti privo del suo oggetto tipico è dunque necessaria la certezza che la persona richiesta in consegna si sia allontanata dal territorio italiano.
Non è infatti di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l’estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano (ex multis, Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016, Rv. 267682).
I medesimi principi vanno applicati anche per la esecuzione della decisione di consegna.
Nel caso in esame, come dedotto dal ricorrente, la persona richiesta non risulta affatto essere fuoriuscita con certezza dallo Stato italiano (allo stato risultano soltanto dichiarazioni dello stesso interessato), essendosi solo resa irreperibile, sicché, sino a quando non sarà provato che essa non si trovi più nel territorio della Repubblica, va eseguita la disposta consegna.
Tale irreperibilità, viepiù, rende attuale l’interesse dell’Ufficio ricorrent all’applicazione della misura cautelare richiesta alla Corte di appello.
Ne consegue pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 03/ /2024.