Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15402 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME (CODICE_FISCALE), nato a Velletri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha richiesto l’annullamento con rinvio della sentenza; sentito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglinnento del ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza e, in subordine, annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 marzo 2024 la Corte di appello di Roma ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto europeo n confronti di NOME COGNOMECOGNOME emesso il 12 luglio 2023 dalla Procura Distrettuale di Lisbona in ordine al reato di traffico internazionale di stupefacenti aggravat punito dagli artt. 21 e 24, lett. b) e c), del Decreto Legge n. 15/93 del 22 gen con riferimento alla tabella 1-B, dal 28 settembre 2022 al giugno 2023.
La Corte di appello ha apprezzato il dato relativo alla pendenza di una richiest di estradizione da parte dell’Uruguay per gli stessi fatti per cui procede l’Aut portoghese ed ha fatto riferimento alla consistenza degli addebiti in ordine ai qu era stata altresì emessa misura cautelare in carcere a carico del COGNOME COGNOME di aver acquistato dall’Uruguay sostanza stupefacente per un quantitativo di circa cinquanta chilogrammi di sostanza stupefacente del tip cocaina, che era stata fatta arrivare in Portogallo.
La Corte di appello ha, inoltre, condiviso la necessità, conformemente alla richiesta ministeriale, di dare precedenza alla richiesta di consegna in fav dell’Autorità portoghese, nel cui territorio erano stati arrestati due cittadini all’atto del ritiro dello stupefacente fatto recapitare a Lisbona e proveni dall’Uruguay con consegna controllata delle Autorità uruguaiane e portoghesi, con transito dalla Spagna, in quanto la consegna al Paese europeo richiedente contrariamente a quanto si verificherebbe nell’ipotesi della consegn estradizionale in favore dell’Uruguay, consentirebbe, se del caso, l’espiazione del pena in Italia ex art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005.
I Giudici di merito hanno escluso, infine, la rilevanza dell’eccepita simultan pendenza di altro procedimento per gli stessi fatti in Italia, segnatamente pre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, e hanno disposto consegna del cittadino italiano all’Autorità giudiziaria portoghese, condizionandol a pena eventualmente irrogata, al rinvio in Italia per l’espiazione della stessa
Avverso la decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME COGNOME, per il tramite del difensore, deduce che l’esecuzione del mandato di arresto si era re possibile grazie ad indagini condotte anche dalle Procura della Repubblica presso i Tribunali di Reggio Calabria e di Velletri, dovendosi pertanto ritenere che pre quelle sedi giudiziarie penda un procedimento penale in ordine al quale è sta sollecitata una richiesta di notizie alla Corte di appello, che tutta disinteressava del tema ed ometteva ogni motivazione sul punto.
Il ricorrente evidenzia l’anomalia insita nel fatto che il mandato di arre europeo sia stato eseguito dopo circa sette mesi dalla sua emissione.
Deve altresì rilevarsi, ad avviso del ricorrente, che, a fronte di tale ritar Corte di appello si è affrettata ad emettere la sentenza senza svolgere accertamenti pur richiesti ed impedendo la predisposizione di un’adeguata difesa del cittadino italiano, specie nella parte in cui è stata rappresentata la pen di un procedimento penale per lo stesso fatto di reato.
Si evidenzia, infine, il fatto che la consegna è stata disposta solo per la cautelare e che, qualora venisse condannato, il ricorrente sconterebbe in Italia pena. Tali elementi impongono di annullare la sentenza della Corte di appello, atteso che il COGNOME è soggetto incensurato, ben inserito nel tessuto social lavorativo, avendo finanche ricoperto cariche pubbliche.
Con memoria difensiva del 6 aprile 2024, la difesa del ricorrente rileva, conferma della pendenza presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria di altro procedimento afferente gli stessi fatti, come ciò emerga dalla nota – di cu è avuta la disponibilità solo dopo la decisione della Corte di appello – del Minist dell’Interno che era presente negli atti del fascicolo pendente presso l’Auto portoghese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
In disparte il dedotto irrilevante tema connesso al presunto ritardo con cu sarebbe stato eseguito il mandato di arresto europeo in uno al manifestamente infondato rilievo attraverso cui si assume la eccessiva celerità con cui la Corte appello avrebbe adottato la decisione in ordine alla consegna (la cui scansion cronologica risulta rigorosamente disciplinata proprio dalla legge n. 69 del 2005 fondata risulta la dedotta violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. b), I. n. 69 del 2005.
Si assume, al riguardo, che il provvedimento di consegna sarebbe stato emesso in presenza di cause ostative in ragione della pendenza, sul territor italiano, di indagini afferenti allo stesso fatto di reato che ha portato le Au portoghesi a richiedere l’esecuzione del mandato di arresto europeo.
La Corte ribadisce sul punto l’orientamento consolidato, formatosi già nel vigore dell’art. 18, comma 1, lett. p), legge cit. – e tenuto fermo anche a segu dell’introduzione, da parte della legge n. 117 del 2019, della causa facoltativ rifiuto di cui all’art. 18-bis, lett. b), legge cit. – in forza del quale anche il motivo di rifiuto per fatti commessi in parte nel territorio dello Stato si
sull’individuazione di un concreto interesse, legato ad una situazione oggettiv attestata dalla sussistenza di indagini sul fatto oggetto della richiesta di cons sintomatiche della volontà di affermare la propria giurisdizione; giurisprudenza legittimità del medesimo tenore sussiste anche in ordine ai limiti della conseg quanto all’esistenza di un procedimento pendente in Italia (Sez. 6, n. 5929 d 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329; Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544).
Specie per quel che concerne la pendenza di analogo procedimento per gli stessi fatti, risulta doverosa una preliminare verifica degli elementi da cui desumere la sussistenza di un concreto interesse tale da essere significativo de volontà di affermare la propria giurisdizione e, se del caso, rifiutare la conseg
Ed infatti, questa Corte ha rilevato che quando la richiesta di consegn riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezi della richiesta di consegna, risulti l’effettivo e pregresso esercizio giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandai:o (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283600).
4. Proprio quanto allegato nel ricorso e nella memoria difensiva trasmessa il 6 aprile 2024, che ha evidenziato la contestuale pendenza, in ordine agli ste fatti, di un procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Regg Calabria, come emergente dalla nota del Ministero dell’Interno che di detta attivi dà esplicito conto nella parte in cui si accenna a consistenti investigazioni, a di natura tecnica, di cui al procedimento n. 2290/2023 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A. (da cui si desume il coinvolgimento delle medesime persone, tra cui il COGNOMECOGNOME COGNOME ordine agli stessi fatti afferenti un traffico internazionale di so stupefacente per cui procede l’Autorità giudiziaria portoghese richiedente consegna), impone alla Corte del merito una compiuta verifica della volontà da parte dell’Autorità procedente di affermare la propria giurisdizione e, se del ca rifiutare la consegna.
Poiché il dato non risulta esaminato dalla Corte di appello, che ha fat riferimento al solo procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Velletri (certamente relativo alla esecuzione della perquisizione nel contes territoriale ove vive il NOME, resasi necessaria per la esecuzione della mis cautelare emessa nell’ambito della richiesta estradizionale da parte dell’Uruguay) consegue la necessità di annullare la sentenza con rinvio alla Corte di appello Roma che dovrà accertare la sussistenza o meno di «un concreto interesse, legato ad una situazione oggettiva, attestata dalla sussistenza di indagini sul f
oggetto della richiesta di consegna», significativo della volontà di affermare giurisdizione italiana.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 11/04/2024