Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3745 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3745 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
nei confronti di:
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza emessa il 17/12/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Milano disponeva consegna di NOME in esecuzione di un mandato di arresto europe (MAE), emesso dall’autorità giudiziaria rumena per l’esecuzione della senten emessa dal Tribunale di Timis con cui il predetto è stato ritenuto responsab condannato per il reato di furto aggravato in concorso.
Avverso il provvedimento, NOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso, deducendo:
-violazione di legge, in relazione all’art. 16, comma 2, della legge del 22 aprile 2005, n. 69 e all’art. 52 CDFUE, per avere la Corte territoriale respinto la richiesta di rinvio della udienza al fine di consentire al consegnando di “collaborare” con le autorità inquirenti italiane;
violazione di legge, in relazione all’art. 2 della citata legge n. 69 e all’ar CEDU, per avere la Corte di appello disposto la consegna, nonostante le informazioni sulle condizioni delle carceri in Romania non fosse esaustiva e, nel caso di specie, non risultasse rispettato lo spazio minimo di tre metri quadrati e non fosse stata verificata la competenza dell’autorità a rendere le informazioni richieste.
Alla odierna udienza- che si è svolta in forma partecipata- il Pubblico Ministero e il difensore hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 16, comma 2, della legge 22 aprile 2005 n 69, ma, nella sostanza, censura il percorso motivazionale posto a fondamento della ordinanza di rigetto della istanza di rinvio del procedimento di consegna, non censurabile in questa sede, salve le ipotesi di motivazione apparente ed assertiva.
A tenore, infatti, dell’art. 22 della citata legge n. 69 il ricorso per cassazion è ammesso solo per violazione di legge : in tale nozione si comprendono sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito dal Giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; ex multis, Sez. 6, n. 3 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129).
2.1. Ciò non si è verificato nel caso in esame: la Corte territoriale ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando, per un verso, che il rinvio non era consentito e, per altro verso, che la consegna del NOME non avrebbe comunque pregiudicato
l’attività d’indagine dell’organo inquirente italiano per le forme di cooperazione giudiziaria. E ciò vieppiù al cospetto di un’asserita attività di collaborazione del NOME, che si sarebbe finora risolta in una non meglio precisata identificazione fotografica compiuta nel corso delle indagini di un procedimento pendente dinanzi all’autorità giudiziaria riminese.
Si è, dunque, al cospetto di un provvedimento adeguatamente motivato e, che, comunque, non si pone in contrasto con alcuna disposizione di legge concernente la materia de qua.
Si consideri, peraltro, che l’art. 16 della legge n. 69 – che, secondo il ricorrente sarebbe stato violato – nel consentire all’Autorità dello Stato richiesto il rinv dell’udienza, concerne gli accertamenti necessari allo svolgimento della procedura e anche, in una tale evenienza, non impone alcun obbligo di rinvio : la decisione è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice dovrà necessariamente tenere conto dei tempi celeri e ristretti della procedura di consegna.
In ordine al secondo motivo, la Corte di appello ha assunto informazioni individualizzanti sul trattamento penitenziario e al regime di detenzione cui verrà sottoposto il consegnando.
Si legge nella documentazione pervenuta (richiamata in sentenza per quanto di interesse- v. pagg. 2 e 3) che il NOME sarà ospitato nel centro di detenzione e arresto preventivo dell’IN RAGIONE_SOCIALE Severin e allocato in una cella, dotata di due letti, con superficie complessiva di 8,54 mq – esclusa la superficie del bagnousufruendo di uno spazio di 4,27 mq. La cella è fornita di un tavolo e sedie infisse al suolo per consumare i pasti, di acqua calda e fredda, è illuminata e ventilata attraverso la finestra, è fornita di termosifone e di impianto di climatizzazione. Inoltre, la struttura è dotata di un cortile esterno di circa 27 mq, ove i detenu possono quotidianamente passeggiare almeno per un’ora.
3.1. Ebbene, la decisione di consegna assunta dalla Corte d’appello poggia su adeguata motivazione e non contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e unionale.
Indubbiamente, il criterio dei tre metri quadrati, quale spazio minimo (detratta la superficie occupata dagli arredi) da assicurare a ciascun detenuto, rientra tra i parametri di valutazione che il Giudice è tenuto a compiere, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da questa Corte, che ha affrontato la specifica questione in relazione al diritto al risarcimento in favore di soggetti detenuti internati, previsti dall’art. 35-ter ord. pen.(cfr Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, Rv. 280433).
Tuttavia, dal complessivo tessuto motivazionale, si evince che la presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella colletti di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati può essere superata dalla presenza dei cc.dd. “fattori compensativi”, f.e. la breve durata della detenzione, le dignitose condizioni carcerarie, la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività.
Naturale corollario di tale premessa è che la valutazione sull’eventuale contrasto con i diritti fondamentali del detenuto non può essere agganciata sic et simpliciter ad una quantificazione in senso aritmetico dello spazio libero per questi disponibile. Un tale dato rappresenta, dunque, soltanto uno degli indici, per quanto oggettivamente significativo, della sottoposizione del detenuto ad un trattamento inumano o degradante.
3.2. Ma questo non è il caso in esame, posto che dalla documentazione prodotta dalle Autorità rumene risulta, al contrario, che al detenuto sarà messo a disposizione uno spazio di 4,27 mq (sebbene comprensivo del letto e tavolo), lo stesso potrà usufruire ogni giorno e per almeno un’ora di un cortile esterno, e la misura custodiale, trattandosi di un MAE processuale, potrà essere sostituta con altra di minor rigore.
Peraltro, va considerato che, in materia di MAE, la valutazione relativa alle condizioni degli istituti carcerari dello Stato richiedente poggia su una presunzione di conformità degli istituti penitenziari degli Stati europei a standard dignitosi. I meccanismi di cooperazione giudiziaria, tra cui il MAE, trovano, infatti, il proprio fondamento nel principio di reciproca fiducia tra Stati, con la conseguenza che occorre muovere dall’assunto per cui il trattamento penitenziario dello Stato richiedente “non” implica comportamenti inumani o degradanti, salvo dimostrazione del contrario.
3.3. Ora, con specifico riferimento alle carceri rumene – a seguito della sentenza delle Corte EDU Rezmives ed altri c. Romania del 25 aprile 2017, con cui lo Stato rumeno venne condannato per gravi carenze strutturali delle condizioni di detenzione, ritenute in violazione dell’art. 3 CEDU- la Romania ha successivamente attuato misure legislative ed amministrative volte a colmare le lacune denunciate.
Proprio in conseguenza del mutamento della situazione, già in plurime occasioni questa Sezione ha escluso permanesse un «rischio sistemico» di violazione dei diritti fondamentali, tale da giustificare una deroga al principio di reciproca fiduc del quale si è detto (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 38644 del 27/11/2025 COGNOME, non mass.; Sez. 6 n. 25858 del 01/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, COGNOME, non mass.).
3.4. Infine, è generica l’ulteriore deduzione difensiva, relativa alla asserit “incompetenza funzionale” dell’Autorità che ha trasmesso le informazioni
suppletive: la Corte di appello ha, infatti, verificato la provenienza del documento dall’Autorità giudiziaria rumena e della trasmissione di esso per il tramite del canale ufficiale previsto per le comunicazioni in materia di MAE.
Sicchè non vi sono ragioni per dubitare della attendibilità della fonte di provenienza, alla luce del diritto interno rumeno della fonte di provenienza.
Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso, 28/01/2026