Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28458 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28458 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME (CODICE_FISCALE), nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 17/05/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma convalidava l’arresto di NOME COGNOME e applicava al medesimo la misura cautelare RAGIONE_SOCIALE custodia in carcere, quale persona nei cui confronti era stato emesso mandato di arresto europeo dalle autorità giudiziarie francesi al fine del suo perseguimento per il reato di furto.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del NOME, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione alla direttiva (rectius, decisione) quadro 2002/584/GAI in ordine all’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare.
Alla luce delle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia e tenuto anche conto delle indicazioni provenienti da Sez. Un. n. 30769 del 2012, l’ordinanza impugnata va annullata in quanto il mandato di arresto europeo è stato emesso in assenza del mandato di arresto nazionale.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e in ordine alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari e al giudizio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misura gradata; vizio di motivazione in relazione ai presupposti di applicazione RAGIONE_SOCIALE massima misura cautelare.
L’ordinanza impugnata ha applicato la misura cautelare carceraria nei confronti di un soggetto radicato sul territorio, inserito in un contesto lavorativo, coinvolto in una condotta risalente al periodo 2019-2022, senza valutare le regole in tema di attualità e pericolo di recidiva.
Le Sezioni Unite n. 2580 del 2014 hanno chiarito quali sono i presupposti per l’emissione del mae e l’art. 28 RAGIONE_SOCIALE legge n. 69 del 2005 ha previsto che possa essere emesso il mae anche per l’esecuzione di un provvedimento cautelare degli arresti domiciliari.
Non è a tal fine vincolante il Vademecum elaborato dal RAGIONE_SOCIALE che sull’emissione del nnae collegato alla misura domiciliare invita alla prudenza per evitare che lo Stato di esecuzione applichi una misura più afflittiva.
“Posta la senza di condotte prodromiche a far ritenere che il NOME stesse per darsi alla fuga” (così segnatamente si legge nel ricorso).
Tutto ciò premesso, si ritiene che la necessaria verifica sia mancata nel caso di specie, nel quale il Giudice ha paralizzato l’istanza proposta in ragione di una asserita situazione di dubbio sull’applicabilità ex se del mae agli arresti domiciliari.
La Corte avrebbe dovuto valutare la necessità assoluta RAGIONE_SOCIALE misura carceraria.
Manca quel sinergico operare RAGIONE_SOCIALE regola del tempo trascorso ex art. 292 cod. proc. pen. e dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen., norma che impone una rigorosa e puntuale motivazione sul pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto declina censure manifestamente infondate, precluse in questa sede e anche generiche.
Il primo motivo è generico e in ogni caso manifestamente infondato.
La legge n. 69 del 2005 prevede nel caso di arresto di polizia giudiziaria che sia sufficiente che sia pervenuta alla autorità italiana la Segnalazione Schengen (art. 13, ultimo comma), purché contenga le indicazioni previste dall’art. 6.
Tra le indicazioni necessarie si pone quella RAGIONE_SOCIALE “indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza”.
Ebbene, il ricorrente non allega che tale indicazione manchi ma si limita a dedurre genericamente la mancanza del mandato nazionale.
Dall’esame degli atti in ogni caso emerge (cfr. Form A Schengen) che la Segnalazione Schengen conteneva la indicazione RAGIONE_SOCIALE esistenza di tale mandato (cfr. voci 240, 032, 035 dove sono rispettivamente indicati il titolo restrittivo, data di emissione e il giudice che lo ha emesso).
Il secondo motivo, che va circoscritto alle sole violazioni di legge (art. 719 cod. proc. pen.), enuncia principi e regole per nulla pertinenti alla fattispecie in esame e denuncia vizi neppure correlati alla motivazione del provvedimento impugnato.
In primo luogo, il ricorrente fa riferimento alla normativa relativa alla “emissione” del mandato di arresto europeo (c.d. procedura attiva), mentre siamo in presenza di un mandato di arresto europeo emesso all’estero e da eseguire in Italia (c.d. procedura passiva).
In secondo luogo, richiama regole e principi estranei alla disciplina RAGIONE_SOCIALE materia cautelare in caso di procedura passiva.
L’art. 9 RAGIONE_SOCIALE I. n. 69 del 2005 al quinto comma prevede l’osservanza, in quanto applicabili, soltanto delle “disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del tito del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2-bis, 278, 279, 297, nonché le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell’articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 22 settembre 1988, n. 448″.
E’ evidente pertanto che l’unico pericolo che viene in considerazione per le esigenze cautelari è il pericolo di fuga.
Infine, il ricorrente si astrae del tutto dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE ordinanza impugnata, allegando argomenti assertivi (quanto al radicamento in Italia e allo svolgimento di attività lavorativa) a fronte del ragionamento giustificativo sul pericolo di fuga e sulla adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misura carceraria, fondato su concreti elementi di fatto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, il ricorrente va a condannato al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/06/2024.