Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39191 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39191 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME .lan, nato in Afghanistan il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa il 17/10/2025 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglime
dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di NOME all’autorità giudiziaria francese, in esecuzion del mandato di arresto europeo emesso in data 25 settembre 2025 per procedere
nei suoi confronti per il reato di favoreggiamento di NOME, ricercato per il reato di omicidio.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo tre motivi.
2.1. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, ha censurato l’inosservanza dell’art. 6, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto il mandato di arresto europeo non sarebbe stato trasmesso all’autorità giudiziaria italiana tradotto in lingua italiana.
2.2. Con il secondo motivo, il difensore ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005, in quanto il mandato di arresto europeo difetterebbe della descrizione delle circostanze di commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato.
2.3. Il difensore, con il terzo motivo, ha denunciato l’inosservanza degli artt. 16, comma 1 e 2, e dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello, a fronte dell’omessa indicazione del /ocus commissi delicti nel mandato di arresto europeo, avrebbe dovuto rifiutare la consegna o, comunque, richiedere informazioni supplementari all’autorità giudiziaria francese al fine di escludere che si fosse in presenza di un reato commesso in tutto o in parte in territorio italiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il difensore, con il primo motivo di ricorso, ha censurato l’inosservanza dell’art. 6, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto il mandato di arresto europeo non sarebbe stato tempestivamente tradotto in lingua italiana.
Il motivo è inammissibile, in quanto la violazione di legge censurata non è stata dedotta innanzi alla Corte di appello di Torino.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di mandato d’arresto europeo, è, infatti, applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all’art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 la disposizione dell’art. 609 cod. proc. pen. che limita la cognizione della corte di cassazione ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 6, n. 47071 del 4/12/2009, Lefter, Rv. 245456, fattispecie in cui il ricorrente aveva sollevato solo all’udienza in cassazione la questione del rifiuto della consegna per la stabile
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dimora acquisita in Italia).
Il motivo è, comunque, manifestamente infondato.
In tema di mandato di arresto europeo, la consegna per l’estero può essere legittimamente disposta solo quando il mandato, o l’equipollente segnalazione nel RAGIONE_SOCIALE Informativo Schengen (SIS), siano stati compilati o tradotti nella lingua italiana, essendo irrilevanti forme alternative di conoscenza, quale ad esempio l’illustrazione per le vie brevi al consegnando dei contenuti dell’atto da parte del giudicante (Sez. F, n. 31766 del 25/08/2022, Jebari, Rv. 283710 – 01).
Nel caso di specie, peraltro, risulta che l’arresto del ricorrente in territorio italiano è stato eseguito a seguito della segnalazione nel RAGIONE_SOCIALE di informazione Schengen (SIS) ai sensi dell’art. 11 della legge n. 69 del 2005 (e non già di trasmissione del mandato di arresto europeo ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge n. 69 del 2005); il mandato di arresto europeo è, peraltro, stato tradotto e trasmesso dall’autorità giudiziaria francese nel termine assegnato dalla Corte di appello di Torino con l’ordinanza del 4 ottobre 2025.
Con il secondo motivo, il difensore ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005, in quanto il mandato di arresto europeo difetterebbe della descrizione delle circostanze di commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato.
Il motivo è inammissibile, in quanto dedotto per la prima volta nel giudizio di legittimità, in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondato.
Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta, infatti, che il mandato di arresto europeo descrive compiutamente il reato contestato alla persona richiesta in consegna, in quanto «dopo 1’8 settembre 2025» il ricorrente avrebbe aiutato il connazionale NOME COGNOME, ricercato per il reato di omicidio, a sottrarsi alla ricerche promosse dall’autorità giudiziaria francese, aiutandolo a fuggire dalla Francia in Italia, «da Poitiers (Francia) fino al territorio nazionale italiano».
Il difensore, con il terzo motivo, ha denunciato l’inosservanza degli artt. 16, comma 1 e 2, e dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello, a fronte dell’omessa indicazione del /ocus commissi delicti nel mandato di arresto europeo, avrebbe dovuto rifiutare la consegna o, comunque, richiedere informazioni supplementari all’autorità giudiziaria francese
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al fine di escludere che si fosse in presenza di un reato commesso in tutto o in parte in territorio italiano.
Il motivo è inammissibile, in quanto dedotto per la prima volta nel giudizio di legittimità, in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ed è, comunque, manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, in violazione dell’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., non ha allegato le circostanze fattuali atte a dimostrare che il reato per il quale è stato emesso il mandato di arresto europeo dall’autorità giudiziaria francese sia stata commesso in tutto o in parte in territorio italiano.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025.