Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23044 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 14/05/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Napoli ha ordinato la consegna di NOME, in attuazione del mandato di arres europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca (Amtsgericht di Frankfurt am Main) il 6 febbraio 2024, ai fini dell’esercizio dell’azione penale in relaz reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggrav di concorso in rapina.
L’arresto di NOMENOME avvenuto in data 3 maggio 2024, è stato convalidat dal Presidente della Corte di appello, che ha disposto nei suoi confr l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Ha proposto ricorso il consegnando a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 16 legge 22 apr 2005, n. 69.
La Corte di appello, pur richiestane dal ricorrente, non ha verificat completezza del materiale informativo trasmesso dalla Autorità di emission dell’euromandato e ha omesso il necessario vaglio preliminare sugli elemen istruttori che ne costituiscono il fondamento.
I Giudici di merito hanno erroneamente inteso la sollecitazione d difensore come diretta a provocare un apprezzamento sulla esistenza dei grav indizi di colpevolezza. Di contro, senza porre in discussione tale pro l’acquisizione di informazioni dall’autorità giudiziaria dello Stato di emi avrebbe consentito di superare il carattere meramente esplorativo del mandat di arresto, che non risulta sostenuto da congrue allegazioni.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo proposto.
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia avanzat richiesta di informazioni e accertamenti integrativi ai sensi dell’art. 16 dell 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 12, comma 1, del d.lgs febbraio 2021, n. 10, pur in presenza dei relativi presupposti: il mate trasmesso a supporto del mandato di arresto sarebbe carente, perché no supportato da congrue allegazioni documentali.
Ha dunque invocato l’applicazione del principio di diritto enunciato Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, Perica, Rv. 283053 – 01, censurando il carattere “esplorativo” della richiesta di consegna, così come formulata.
Il principio di diritto evocato non è stato, all’evidenza, correttam inteso. GLYPH La richiesta di informazioni ed accertamenti integrativi di cui all’ar cit. consente alla Corte d’appello di svolgere, ex officio o su sollecitazione di parte, un’opportuna verifica preliminare in relazione alla completezza esaustività del materiale informativo trasmesso dalle Autorità di emissione fine di pervenire cognita causa all’adozione della decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto.
Come è stato precisato da questa Corte di legittimità nel richiama arresto, si tratta di uno strumento che non introduce alcuna sub-proced contrassegnata da termini, forme e modelli decisori autonomi rispetto ai tempi alla definizione della procedura di consegna, nella cui dinamica funzion s’inserisce come un mero incidente.
Per quel che qui interessa, l’attivazione di siffatto strumento operat che ha natura discrezionale, essendo rimesso al prudente apprezzamento dell’organo procedente in sede passiva – postula una richiesta delimitata nel contenuto e che non abbia carattere meramente esplorativo (nella sentenz Perica, la richiesta di acquisizione della documentazione relativa al prospe inserimento in un programma di protezione di testimone della persona chiesta i consegna era stata ritenuta non supportata da elementi sintomatici a sosteg della ricorrenza di un effettivo pericolo di vita).
Di contro, indeterminatezza e genericità connotano la richiest sollecitata dall’odierno ricorrente, non essendo operata alcuna allegazione da evincere la finalizzazione delle informative che la Corte avrebbe dovu richiedere allo stato di emissione, né emergendo dal ricorso la necessità d qualche approfondimento su alcuno dei requisiti da valutare ai fini della decisi sulla consegna.
5. E’ poi il caso di precisare che, attraverso la sollecitazione ad ampl la base cognitiva su cui è fondata la decisione di consegna, non sare comunque possibile porre in discussione il profilo della gravità indiziaria (per neppure contestato dallo stesso ricorrente) .
Difatti, è principio oramai acquisito nella giurisprudenza di legittimità la novella di cui al d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, con eliminazione, dal dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi i di colpevolezza, comporta che la carenza o insufficiente prospettazione di indizi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 2821 01).
Dal che ancor più risulta l’inammissibilità della richiesta di informa sollecitata dl ricorrente, del tutto indeterminata nel suo contenuto, e dell non viene in alcun modo precisata la finalità conoscitiva.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 co proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della caus inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
La Cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi di cui all’art. GLYPH 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 6 giugno 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH
GLYPH
nte