Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4863  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita  la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/02/2023 la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere la revoca e/o l’inefficacia del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Taranto il 4 agosto 2020.
A fondamento del provvedimento reiettivo la Corte territoriale rilevava come, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il mandato d’arresto europeo emesso dall’AG italiana nell’ambito della procedura attiva di consegna prevista dalla legge n. 69 del 2005 non fosse contestabile innanzi al Giudice dell’esecuzione.
Ricorre per Cassazione NOME AVV_NOTAIO COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, formulando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, avendo il G.E. reso una motivazione incoerente rispetto alla richiesta formulata con il ricorso introduttivo, a mezzo del quale era stata chiesta l’inefficacia del MAE e non la sua revoca. Si duole in particolare il ricorrente della violazione del principio di specialità, principio cui il condannato non aveva rinunciato; osserva come non esista alcun documento attestante l’estradizione. Il P.M. avrebbe dovuto redigere un M.A.E. per ciascuna delle sentenze di condanna comprese nel provvedimento di cumulo e non un unico provvedimento; se sopravvengono nuovi titoli, occorre consultare il condannato per verificare se rinuncia al principio di specialità e, se del caso emettere nuovo MAE. La Corte di Lecce, anziché procedere, come ha fatto, all’estensione del precedente MAE, avrebbe dovuto predisporre un nuovo provvedimento in relazione alla nuova sentenza confluita nel cumulo, ed inviarlo all’autorità straniera, la quale avrebbe dovuto interpellare il richiesto in consegna per acquisire la sua dichiarazione circa l’eventuale rinuncia al principio di specialità. Si è quindi proceduto irritualmente e il Giudice dell’esecuzione, investito della questione, non ha dato risposta a tali doglianze.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea interpretazione di norma ed omesso esame di atto con travisamento della prova nonché vizio di motivazione.
Il Giudice dell’esecuzione ha travisato gli atti: la Procura Generale aveva revocato la richiesta di emissione del MAE del 04/08/2020, come comunicato al Ministero della Giustizia il 13/05/2021; la Corte di Madrid aveva archiviato la procedura proprio in conseguenza della revoca del MAE da parte della Procura Generale. Il provvedimento impugnato è quindi .
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione: assume la difesa che COGNOME, scarcerato provvisoriamente il 27/02/2014, non si è potuto allontanare dallo stato italiano nei 45 giorni successivi in quanto vincolato alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Taranto; il rilascio era stato tuttavia provvisorio con conseguente non operatività della regola derogatoria al principio di specialità di cui all’art. 721 cod. proc. pen.. Osserva quindi la difesa che  e si duole che il COGNOME venga attualmente trattenuto in carcere per condanne per le quali non è stata mai chiesta l’estradizione alla Spagna.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
 Va premesso, per delineare esattamente le coordinate entro le quali questo giudizio di legittimità può e deve muoversi, che l’istanza originaria rivolta al Giudice dell’esecuzione era volta testualmente alla “revoca e/o inefficacia del mandato d’arresto europeo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Taranto in data 4 agosto 2020”.
E’ quindi del tutto indubitabile che il ricorrente abbia, con l’istanza genetica, impugnato innanzi al Giudice dell’esecuzione il mandato di arresto europeo del 4 agosto 2020, invocandone, nell’ordine, la revoca e/o l’inefficacia, e denunciandone i vizi propri.
Ebbene, così delineato il quadro entro il quale deve essere condotta l’analisi di questa Corte, non può che evidenziarsi come del tutto correttamente la Corte territoriale abbia respinto l’incidente di esecuzione.
Ed infatti, secondo ripetute pronunce di questa Corte in tema di mandato di arresto Europeo, l’ordinamento processuale, nella fase attiva di consegna, consente di contestare il titolo esecutivo su cui si fonda il mandato di arresto Europeo, ma non direttamente quest’ultimo (Sez. 6, n. 9273 del 05/02/2007, COGNOME NOME, Rv. 235557); tale orientamento interpretativo è stato ribadito da Sez. U, n. 30769 del
21/06/2012, COGNOME, Rv. 252891 – 01, secondo cui non sono impugnabili nell’ordinamento interno, neanche ai sensi degli artt. 111, comma settimo, Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., il mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (artt. 28, 29 e 30 della L. 22 aprile 2005, n. 69) ed il provvedimento emesso (eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della consegna di cui agli artt. 32 e 26 della legge sopra citata, potendo i loro eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento.
Ancora va ricordato come in tema di mandato di arresto europeo, le questioni relative al principio di specialità sono deducibili soltanto davanti allo Stato richiesto (Sez. 6, n. 27098 del 30/03/2017, Santafede, Rv. 270402 – 01).
Le ulteriori, generiche, doglianze, sopra sinteticamente riportate nella parte in fatto, involgenti implicitamente anche ulteriori e diversi provvedimenti rispetto a quello impugnato, risultano de-assiali e aspecifiche, e mirano ad introdurre tematiche non affrontate, correttamente dal Giudice dell’esecuzione, che, nel rispetto dei principi sopra esposti, non poteva essere chiamato a conoscere delle vicende inerenti il mandato d’arresto europeo.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2023
Il Consigliere-estensore
Il Presidente