Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2347 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2347 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Turchial’11/10/1996
avverso la sentenza emessa il 18 luglio 2024 dalla Corte di appello di Catanza visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha disposto consegna di NOME COGNOME all’autorità giudiziaria ungherese, in esecuzione mandato di arresto europeo emesso nei confronti del predetto per i reat partecipazione ad una organizzazione criminale, tratta di esseri uman favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo di
ricorso, la violazione degli artt. 1 e ss. della legge n. 69 del 2005. Si sostiene, primo luogo, che la Corte territoriale ha omesso di valutare l’infondatezza della notizia di reato atteso che, dalla sentenza del Tribunale di Bologna relativa ad altro procedimento a carico del ricorrente, emerge l’incompatibilità tra la data di commissione dei fatti oggetto del mandato di arresto (2022) e la circostanza che in detto periodo il ricorrente si trovava in Italia, come dichiarato dalla persona offesa nel diverso procedimento a suo carico.
Si deduce, inoltre, l’illegittimità del mandato di arresto europeo ove utilizzato a fini investigativi e si richiama, riproducendo ampi brani dell motivazione di una pronuncia di questa Corte e massime relative anche al motivo di rifiuto facoltativo di cui all’art. 18-bis, legge n. 69 del 2005, la giurisprudenza di legittimità sul controllo spettante all’autorità giudiziaria s fatto reato per il quale si richiede la consegna.
Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato una memoria in cui ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto che, al di là della eccentricità dei riferimento giurisprudenziali riprodotti, omet di considerare l’attuale dato normativo, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 e, in particolare, l’eliminazione, nel procedura passiva di consegna, di ogni controllo da parte dell’autorità giudiziaria sui gravi indizi di colpevolezza (cfr. art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005 dal quale è stato soppresso il periodo concernente detto controllo). A tale riguardo, si è, infatti, affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, l’eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17 comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).
Peraltro, proprio il venir meno della valutazione autonoma dei gravi indizi, ha comportato anche la drastica riduzione delle allegazioni al mandato di arresto, con conseguente impossibilità di fondare il motivo di ricorso sulla presunta carenza di documentazione (cfr. art. 6, legge n. 69 del 2005 e, in particolare, l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5).
Deve, infine, aggiungersi che il riferimento alla residenza in Italia del ricorrente è formulato in termini del tutto generici, sia in relazione al quadr indiziario sia in relazione alla specifica disciplina del procedimento di consegna,
in assenza di una puntuale deduzione di profili tali da imporre, se del caso, l’applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il PreSlente A