Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19642 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19642 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nata in Romania il 03/09/1988 CUI 076EG7L avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria tedesca di NOME COGNOME per essere stato emesso nei suoi confronti dal Tribunale distrettuale di Lorrach (Germania) un mandato di arresto europeo, al fine di eseguire la pena di mesi nove di reclusione, irrogatale con sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 18 maggio 2020, irrevocabile 1’11 novembre 2021, per due reati di furto commessi il 16/12/2019 e il 19/12/2019.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando un unico, articolato motivo di annullamento per violazione degli artt. 18-ter, comma 2, 6, comma 1-bis lett. c), e 16 della I. n. 69 del 2005, con conseguente violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen.
Il processo in Germania nei confronti della ricorrente è stato celebrato in assenza, per cui la Corte di appello avrebbe potuto rifiutare la consegna, perché nel mandato di arresto europeo risultava carente l’indicazione di cui all’art. 6, comma 1-bis lett. c), o esercitare i propri poteri istruttori per chiedere tutti gli relativi alle modalità di notificazione all’interessata della sentenza da eseguire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
L’art. 18-ter della I. n. 69 del 2005, relativo alla decisioni pronunciate in assenza, stabilisce, al comma 1, che «Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all’esito di un processo in cui l’interessato non è comparso personalmente, la corte di appello può altresì rifiutare la consegna se il mandato di arresto europeo non contiene l’indicazione di alcuna delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 1-bis, e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell’articolo 16» il successivo comma 2 prevede che «nei casi di cui al comma 1, la corte di appello può, comunque, dar luogo alla consegna se risulta provato con certezza che l’interessato era a conoscenza del processo o che si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo».
L’art. 6, comma 1-bis, I. n. 69 del 2005 stabilisce che il mandato di arresto esecutivo, emesso a seguito di processo in cui l’interessato non è comparso personalmente, deve contenere l’indicazione di almeno una delle condizioni indicate alle successive lettere da a) a d), ossia, che l’interessato è stato citato mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire inequivocabilmente la conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza (lett. a), oppure, che l’interessato, essendo stato informato del processo a suo carico, è stato rappresentato da un difensore da lui nominato o incaricato d’ufficio (lett. b).
Le successive lettere c) e d) regolano i casi in cui l’interessato non ha avuto conoscenza certa della vocatio in ius. In tali ipotesi, la consegna è possibile se:
– «ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l’esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio d appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonché, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilità di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti » (lett. c);
– « non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sarà espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonché, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilità di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potrà richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello» (lett. d).
In sostanza, l’art. 6, comma 1-bis, I. n. 69 del 2005 richiede la conoscenza certa del processo, acquisita prima della sua celebrazione (lett. a e b), oppure la conoscenza certa dell’avvenuta celebrazione del processo, conclusasi con la decisione oggetto di esecuzione, a condizione che lo Stato membro di emissione garantisca il diritto ad un nuovo processo nel merito, processo cui l’interessato può rinunciare.
In questa seconda ipotesi, il raffronto tra la disposizione di cui alla lettera e quella di cui alla lettera d) dell’art. 6, comma 1-bis citato, impone di ritenere che la notificazione cui si riferisce la prima disposizione sia solo quella effettuata mani o comunque con modalità tali da garantire l’effettiva conoscenza dell’atto notificato. Infatti, se così non è – e cioè se «non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione»- la successiva lett. d) introduce una diversa procedura, con obbligo dello Stato di emissione di effettuarla successivamente.
In questa prospettiva, la Corte di giustizia (sentenza del 19 maggio 2022, IR, C-569/20) ha confermato ed ulteriormente precisato l’ambito di applicazione dei richiamati principi con riferimento agli artt. 8 e 9 della direttiva 2016/343 d Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, stabilendo che tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a
seguito della notificazione di tale condanna, di far valere direttamente il diritt riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo, o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente, che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest’ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrar all’azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente tale processo.
Dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Lorrach, in data 18/05/2020, per due furti alla pena di mesi nove di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione della pena, subordinato al pagamento della somma di euro 400,00. Con successiva ordinanza del 23/06/2022 la sospensione è stata revocata in quanto la somma non era stata pagata, nonostante due solleciti del 12/11/2021 e del 26/01/2022.
La difesa ha eccepito la violazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. c), I. n. 69 del 2005 per mancata effettiva conoscenza della decisione di condanna del 18/05/2020.
Sul punto la Corte di appello ha rilevato che dalla documentazione emerge che il titolo in base al quale è stato emesso il MAE è stato regolarmente notificato e che la ricorrente è stata avvisata del proprio diritto a richiedere la celebrazione di un nuovo processo o di ricorrere in appello, ma non risulta aver esercitato tale diritto (pag. 2), con ciò dando atto dell’integrazione della condizione di cui al citat art. 6, comma 1-bis lett. c), che, come detto, presuppone che la notificazione sia avvenuta a mani o, comunque, con modalità tali da garantire la conoscenza certa dell’atto.
Dal modulo trasmesso dalla Stato richiedente emerge, invece, semplicemente che la notificazione è stata eseguita, ma non è specificato in che modo.
Né risulta dal MAE, o comunque accertato dalla Corte di appello, la sussistenza dell’altra condizione satisfattiva della garanzia del processo in absentia secondo la lett. d) del comma 1-bis, ovvero che l’interessato, se non ha avuto notifica personalmente, «… la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sarà espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello».
Al fine di verificare se la modalità della notificazione è stata tale da garantir alla ricorrente la conoscenza certa del processo celebrato a suo carico e del diritto
a ottenere un nuovo processo nel merito oppure se, quando riceverà
personalmente la notifica, dopo la consegna, sarà informata di tali diritti, la Corte avrebbe dovuto, dunque, come correttamente rilevato dalla difesa, richiedere con
urgenza informazioni integrative allo Stato di emissione ai sensi dell’art. 16 d. Igs.
n. 60 del 2005.
La sentenza impugnata va quindi annullata, per nuovo giudizio sul punto, una volta acquisite le informazioni integrative.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22,
comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 23/05/2025.