Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35601 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35601 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA, alias NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 23/09/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Roma ha ordinato la consegna di NOME in relazione al NUMERO_DOCUMENTO di arresto europeo esecutivo n. 824 dell’Il agosto 2025, emesso dall’Autorità Giudiziaria
della Romania, limitatamente al reato di indebito porto o uso di oggetti pericolosi di cui all’art. 372 del codice penale rumeno.
Il mandato risulta emesso in relazione alle sentenze pronunciate nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Craiova con sentenze n. 761 del 25 marzo 2025 e n. 1692 del 13 giugno 2023, irrevocabili, con le quali egli ha riportato condanna alla pena complessiva di anni uno, mesi sei, giorni 70 di reclusione per i reati di porto o uso di strumenti atti ad offendere e di gui senza patente, commessi il 23 ottobre 2020 e il 23 novembre 2020.
L’arresto di COGNOME è stato convalidato il 22 agosto 2025 ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
Ha proposto ricorso il consegnando, con atto del difensore, AVV_NOTAIO, affidato ad un unico motivo di violazione di legge.
Il difensore lamenta che vi sia incertezza sulla entità della pena che i ricorrente dovrà scontare, per non essere stata indicata la frazione di pen relativa al reato per il quale la richiesta di consegna è stata accolta, e c violazione dell’art. 7, comma 4, della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, ch individua una indefettibile condizione processuale per la consegna, non un mero motivo di rifiuto facoltativo.
Non è dato comprendere se la pena complessiva di anni 1, mesi 6 e giorni 70 di reclusione sia frutto di un cumulo materiale ovvero di un cumulo giuridico, con applicazione di un aumento su una pena assunta a base del calcolo, su modello della disciplina dettata in tema di reato continuato dall’ordinamento nazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
La sentenza impugnata, nell’accogliere la domanda di consegna in forza del mandato di arresto europeo esecutivo emesso nei confronti del ricorrente, non ha indicato l’entità della pena da eseguire.
Sulla generica premessa che il mandato trovi fondamento nelle condanne inflitte a COGNOME, in forza delle sentenze del Tribunale di Craiova n. 761 del 2 marzo 2025, e n. 1692 del 13 giugno 2023, la Corte di appello ha indicato, quale oggetto della richiesta, la pena complessiva di anni uno, mesi sei, giorni 70 d reclusione, risultante dal cumulo di quelle irrogate in riferimento ai reati di po o uso di oggetti atti ad offendere e di guida senza patente, senza individuare frazioni di essa riferibili a ciascuna condanna.
Ha conclusivamente disposto la consegna in relazione al solo reato di indebito porto o uso di oggetti pericolosi di cui all’art. 372 del codice pen rumeno, demandando alla Autorità Giudiziaria di condanna di procedere alla rideterminazione della relativa sanzione.
L’indicazione era invece necessaria, ai fini della verifica del requisito pena minima di cui all’art. 7 della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, il qual comma 4, stabilisce che “In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi”.
Non potrebbe, in senso contrario, richiamarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di mandato di arresto europeo emesso per l’esecuzione di una sentenza di condanna relativa ad una pluralità di reati, rispetto del limite minimo di durata della pena (non inferiore a quattro mesi fissato dall’art. 7, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, va accertato avend riguardo alla pena complessivamente irrogata e non a quella applicata per ogni singolo reato (Sez. 6, n. 5111 del 05/02/2020, 0. Rv. 278327 – 01; Sez. F, n. 35533 del 22/08/2013, F., Rv. 256717 – 01).
L’impossibilità di scissione dei singoli reati, in tali arresti, è invero corr al principio di unicità del titolo esecutivo, sicché non può essere ravvisata caso in cui i titoli da eseguire siano più.
La soluzione di demandare all’Autorità Giudiziaria di emissione l’individuazione della pena da eseguire, previamente rideterminata dalla stessa Autorità giudiziaria rumena, non è praticabile.
La Corte di appello ha precisato, in sentenza, di avere fatto richiesta informative allo Stato di emissione, che, con nota in atti allegata, testualmente escluso la possibilità di “prendere in esecuzione il riconoscimento parziale della decisione giudiziaria, dato che non è possibile l’esclusione del pena che non è sanzionata penalmente in Italia” dovendo la presa in carico dell’esecuzione sul territorio italiano essere “integrale” e “in regime carcerario”
A seguito di tale interlocuzione, la Corte di merito ha, dunque, ritenuto d prescindere dal relativo accertamento, richiamando il portato della sentenza della Corte di Giustizia C-305/22 del 4 settembre 2025, sul presupposto che il consenso dello Stato di emissione per procedere ad esecuzione frazionata fosse comunque imprescindibile.
Il riferimento non è pertinente.
La ricordata pronuncia, decidendo su rinvio pregiudiziale, ha escluso che lo Stato di esecuzione possa autonomamente decidere di farsi carico dell’esecuzione della
pena, quando rifiuta di dare corso ad un mandato di arresto europeo, e che possa procedere con il riconoscimento senza l’osservanza delle procedure previste dalla decisione quadro 2008/909 sul trasferimento dei condannati, che compreso il consenso dello stato di emissione.
La Corte di appello, secondo la Corte di Giustizia, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, con la sentenza di condanna ed il certificato a sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, quando intenda rifiutare la consegna e prendere in carico l’esecuzione della pena ai sensi dell’a 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, ossia quando ravvisi i presupposti del radicamento, mentre è tenuta a disporre la consegna nel caso di dissenso da parte dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 30618 del 08/09/2025, NOME. – in corso d massimazione).
Si è osservato – nella sentenza “K”, cit. – che spetta allo Stato di emissione assicurare che ”la prerogativa conferitagli dalla decisione quadr 2008/909 di non trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza di condanna pronunciata da uno dei suoi organi giurisdizionali nonché il certificato L.] s esercitata in modo da consentire una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri in materia penale e da garantire che il funzionamento del mandato d’arresto europeo e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro non siano paralizzati” (par. 71)” e che “a fronte del rifiuto dello Stato condanna di trasmettere i suddetti atti, “al fine di evitare l’impunità d persona ricercata, un mandato d’arresto europeo deve essere eseguito” (par. 70).
In realtà, la pronuncia della Corte sovranazionale si riferisce al motivo d rifiuto correlato al radicamento del soggetto in Italia, ossia proprio a que condizione che nella sentenza impugnata, pur prospettata inizialmente dalla difesa è stata ritenuta insussistente dalla Corte di merito, essendosi rilevato non sarebbe proficua l’eventuale esecuzione della pena in Italia del NOME in una prospettiva di reinserimento sociale, avuto riguardo alla pluralità di condann definitive a suo carico, anche per fatti successivi.
Ove venisse confermato lo scorporo della pena per il reato di guida senza patente, all’esito delle necessarie verifiche, dovrebbe poi altresì verific se permangano le condizioni per far luogo alla consegna, a norma dell’art. 7 cit.
Il principio del consenso, presupponente la riaffermazione della sovranità dello Stato di emissione, non elide invero, il principio cardine della fiduc reciproca, quale fondamento della cooperazione nello spazio giuridico comune,
e non esime il Giudice di merito dal verificare la ricorrenza degli ulterior presupposti dettati dalla legge n. 69 del 2005 e successive modifiche.
La sentenza va dunque annullata, affinché la Corte di appello provveda ad emendare le evidenziate lacune, se del caso avviando una ulteriore interlocuzione con l’Autorità giudiziaria dello Sato di emissione, specificamente finalizzata ad ottenere almeno la trasmissione della sentenza, in vista non del riconoscimento e della esecuzione in Italia – che quello Stato ha dichiarato di non consentire – ma al fine di poter determinare quale sia il titolo esecutivo d porre in esecuzione e la relativa durata.
Sono demandati alla Cancelleria gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
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