Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11993 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11993 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; uditi l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 23 novembre 2023 dal Giudice distrettuale di Praga nei confronti del cittadino italiano NOME COGNOME –
tratto in arresto in Italia il 16 dicembre 2023 e, in seguito, sottoposto a misura cautelare non custodiale – in quanto indagato in un procedimento penale pendente dinanzi all’autorità giudiziaria della Repubblica Ceca per il reato di appropriazione indebita.
Precisava la Corte territoriale che la richiesta di consegna, avanzata per ottenere la presenza fisica dell’COGNOME ai fini della effettuazione, dinanzi a un giudice ceco, di un interrogatorio, doveva considerarsi formulata non per il compimento di un atto di indagine, ma per finalità di garanz a, per permettere cioè al pubblico ministero di avanzare una richiesta e al giudice di valutare l’eventuale adozione di un provvedimento di applicazione di una misura detentiva o di altra misura altrimenti limitativa della libertà personale del “sospettato”: mandato di arresto europeo doveva, perciò, considerarsi emesso “per l’esercizio dell’azione penale” e non per il compimento di vaghi e generici “atti di istruzione”.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, con due atti di impugnazione sottoscritti da ognuno dei suoi difensori.
2.1. Con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO sono stati dedotti i seguenti motivi
2.1.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 1, 2, 6, 7 e 16 legge n. 69 del 2005, 1 e 18 d.lgs. n. 108 del 2017, 1 e 5 decisione quadro 2002/584/GAI, 5 e 6 CEDU, 6, 7 e 52 CDFUE, e altre direttive dell’Unione europea, per avere la Corte di appello accolto la richiesta di consegna senza considerare che: a) nelle note inviate dall’autorità giudiziaria ceca si era fatto impropriamente riferimento al contenuto di un “ordine europeo di indagine” e non a un mandato di arresto europeo; b) l’COGNOME aveva comunicato a quella autorità giudiziaria, per il tramite del proprio difensore, la propria disponibilità ad essere interrogato in videoconferenza, misura di certo più rispettosa del principio di proporzionalità; c) la richiesta di consegna era stata formulata nella sostanza per il compimento di un atto di investigazione – per giunta anche con riferimento ad altro soggetto e ad altra ipotesi di reato, e con una impropria lettura della disciplina vigente nel sistema processuale ceco – e, comunque, in assenza di un già adottato titolo custodiale ovvero della notifica di una formale contestazione di reato.
2.1.2. Violazione di legge, per mancanza o apparenza della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di confrontarsi con gli elementi rappresentati dalla difesa in ordine agli argomenti elencati nel punto che precede.
2.1.3. Violazione di legge, in relazione all’art. 19 legge n. 69 del 2005, per avere la Corte distrettuale mancato di prevedere la condizione di rinvio in Italia,
dopo l’ascolto dell’interessato, per poter scontarvi una eventuale pena o misura limitativa della libertà personale applicata.
2.2. Con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO sono stati dedotti i seguenti motivi.
2.2.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello emesso una sentenza senza indicare chiaramente le ragioni per le quali era stato emesso il mandato di arresto europeo.
2.2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 5 TUE, 6, 7 e 52 CDFUE, 3, 5 e 8 CEDU, e motivazione apparente, per avere la Corte territoriale ritenuto di accogliere la richiesta di consegna con riferimento ad un mandato di arresto emesso in una fase “preprocessuale” con finalità puramente investigative, senza che fosse stato previamente adottato un “provvedimento cli arresto interno” diverso dal provvedimento emesso per permettere l’interrogatorio; disattendendo così il principio di proporzionalità vigente in materia, che sarebbe stato possibile rispettare con l’adozione di un ordine europeo di indagine.
Con memoria trasmessa il 6 marzo 2024 i difensori del ricorrente hanno ripreso e sviluppato gli argomenti posti a sostegno dei motivi dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.
Il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO – di analogo contenuto e, perciò, esaminabili congiuntamente – sono fondati.
Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 2, legge n. 69 del 2005, il mandato d’arresto europeo può essere emesso dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea, tanto «al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale», quanto allo scopo «dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale».
Va evidenziato come, nel caso di specie, nel trasmettere le informazioni integrative richieste ai sensi dell’art. 16 legge n. 69 del 2005, l’autorit giudiziaria ceca ha risposto che «lo scopo dell’ordine di indagine europeo impartito (era stato) quello di garantire la presenza fisica del sospettato,
NOME COGNOME, nella Repubblica Ceca», cosi chiarendo quale fosse la finalità dell’atto da compiere in quello Stato membro dell’Unione europea.
È, perciò, fondata la censura con la quale la difesa del ricorrente si è doluta del fatto che la Corte di appello di Napoli abbia confuso i presupposti applicativi e le finalità delle diverse discipline del mandato di arresto europeo e dell’ordine europeo di indagine.
Ed infatti, il d.lgs 21 giugno 2017, n. 108, con cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2014/41/LIE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’ordine europeo di indagine penale, prevede che tale provvedimento possa avere ad oggetto anche l’esecuzione in Italia di una audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato, con il consenso di queste, audizione che è condotta direttamente dall’autorità di emissione o sotto la sua direzione (art. 18); ordine che, in ogni caso, non è proporzionato se dalle sua esecuzione possa derivare un sacrificio ai diritti e alle libertà dell’imputato o della persona sottoposta al indagini, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto (art. 7).
La valenza di tali disposizioni va interpretata alla luce del contenuto della suddetta direttiva, nella quale, nel considerando 26, si legge significativamente che “Per garantire un uso proporzionato del mandato di arresto europeo, l’autorità di emissione dovrebbe esaminare se un ordine europeo di indagine costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. L’autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l’emissione di un ordine europeo di indagine ai fini dell’audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa”.
Né va trascurato che la Commissione europea, nel formalizzare con il provvedimento C/2023/1720 il “Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato di arresto europeo”, ha espressamente stabilito che il mandato di arresto europeo “lo scopo del mandato di arresto europeo non è il trasferimento di persone affinché siano semplicemente sentite in quanto indagate (potendo) ricorrere ad altre misure, come l’ordine europeo d’indagine» (punto 2.1.1): provvedimento che, “in talune situazioni può essere emesso per l’audizione di un indagato mediante collegamento video al fine di valutare se (poi) emettere un mandato di arresto europeo per l’esercizio dell’azione penale contro tale persona» (punto 2.5).
In tale ottica non va dimenticato che, nella fattispecie, l’impiego di un siffatto “alternativo” strumento di indagine era stato espressamente sollecitato dai difensori dell’odierno ricorrente, senza aver ricevuto alcuna risposta da parte
delle autorità competenti; circostanza che è stata “svalutata” dalla Corte di appello di Brescia che ha preferito pronunciarsi sulla richiesta contenuta in un mandato di arresto europeo che l’autorità giudiziaria dello stato di emissione aveva successivamente “riqualificato” come ordine europeo di indagine.
5. L’opzione interpretativa, che in questa sede si è inteso, privilegiare si inscrive coerentemente in un oramai ben delineato orientamento interpretativo di questa Corte, in base al quale si è affermato che, per un verso, non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale, dovendosi garantire un uso proporzionale dell’euromandato ed essendo possibile il ricorso, ai detti fini, a strumenti di cooperazione non coercitivi nell’ambito dello spazio giuridico comune, alla stregua della Direttiva 2014/41/UE sull’Ordine europeo d’indagine (Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, COGNOME, Rv. 284251; Sez. 6, n. 15970 del 17/04/2007, COGNOME, Rv. 236378); e che, per altro verso, in tema di mandato di arresto europeo processuale, non viola il principio di proporzionalità di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 108 del 201:7, la decisione con cui l’autori giudiziaria italiana, su richiesta di quella straniera, “disponga” la consegna dell’imputato ai fini della partecipazione al procedimento a suo carico, qualora sia stata già inutilmente esperita, ai medesimi fini, una opzione procedurale meno invasiva della libertà personale della persona imputata (principio enunciato in un procedimento nel quale era accaduto che la consegna all’autorità giudiziaria estera era stata disposta alla luce della pregressa condotta non collaborativa dell’imputato che, già citato per l’udienza in videoconferenza, non si era presentato: v. Sez. 6, n. 37474 del 12/09/2023, T., Rv. 285776; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, Berdzik, Rv. 268305). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio per la mancanza dei presupposti di fondo per l’accoglimento della richiesta di consegna contenuta in un mandato di arresto europeo, non essendo necessario il compimento di ulteriori accertamenti in un giudizio di rinvio che, allo stato, appare superfluo.
Nel riconoscimento della fondatezza dei sopra indicati motivi resta assorbito l’esame delle restanti doglianze formulate con il ricorso.
Segue la declaratoria di perdita di efficacia della misura calKelare alla quale è sottoposto il ricorrente.
Alla cancelleria vanno demandati per gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Dichiara cessata l’esecuzione della misura cautelare in corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n.
69/2005 nonché per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. Pen. Così deciso il 20/03/2024