Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14392 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di Appello di COGNOME
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di COGNOME ha dispost consegna di NOME COGNOME all’autorità giudiziaria della Repubblic:a d’Austria in esecuz del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 23 febbraio 2024 dal Procuratore della Repubblica di AVV_NOTAIO, autorizzato dalla Corte Regionale, per avere partecipato ad una associazione a delinquere con altri soggetti identificati (NOME NOME NOME COGNOME) commettere una serie indeterminata di furti con strappo di orologi di elevato valore ed ave
commesso in concorso con i predetti, il giorno 10 agosto 2023 nella città di Modling, un f con strappo di un orologio del valore di 120 mila euro.
La Corte di appello con la sentenza impugnata ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato emittente subordinatamente alla condizione che la persona dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la mis sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello membro di emissione.
Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge, nello spec degli artt. 6, 17, comma 4, 18 lett.t) e p) della legge n. 69 del 2005 essendo il MAE stato eme senza la descrizione delle fonti di prova necessaria al vaglio della sussistenza dei gravi posti a fondamento della misura cautelare emessa dall’autorità Giudiziaria austriaca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE, contenente sia l’indicazione del provvedimento cautelare emesso per reati rientranti nel camp di applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005, e sia la descrizione delle circ del reato, delle modalità esecutive e del grado di partecipazione del ricercato.
Viene anche chiarito che trattandosi di mandato di arresto emesso in data successiva al 2 febbraio 2021 trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 202 10, che ha modificato l’art. 17 escludendo il potere della Corte di appello di valutare i grav di colpevolezza.
Al riguardo si deve solo rettificare il riferimento alla data di entrata in vigore del disposizioni, atteso che il citato d.lgs. n. 10 del 2021 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 febbraio 2021 ed è entrato in vigore il 20 febbraio 2021 dopo la scadenza dell’ordinario termi di quindici giorni di vacatio legis, in assenza di diverse disposizioni.
Il ricorrente richiama nel motivo di ricorso delle disposizioni che sono state abrogate effetto della citata riforma della legge 22 aprile 2005, n. 69, che dis il mandato di arresto europeo.
Invero, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale a quella europea, con l modifiche apportate dal d.lgs 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle disposizioni facevano riferimento all’emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di all’art. 1, comma 3, legge 69 del 2005 che stabiliva che « l’Italia darà esecuzione al mand d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre ch provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da u giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile».
Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l’art. 18, comma 1, lett. q), della cit. che faceva riferimento all’emissione di un provvedimento cautelare mancante di motivazione
L’art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il rico procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inere processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall’A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all’eserciz dell’azione penale.
Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai “gravi indizi” è stato espunto 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo d rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/202 Ferrari, Rv. 282118).
E in linea con tale indicazione, l’attuale art. 6, al comma 1, lettera e), della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato mentre è s soppresso il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di co (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6).
Come correttamente affermato dalla Corte di appello, quindi, rispetto alla verifica d fondatezza dell’accusa, per quanto sopra osservato sugli interventi normativi operati l’adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nessuna interferenza è ammessa da parte dell’A.G. dello Stato di esecuzione, essendo tale verifica di esclusiva competenza giudizio penale pendente davanti all’A.G. dello Stato di emissione.
La descrizione dei fatti è comunque sempre richiesta dalla nuova disciplina ma solo perché funzionale alla verifica del requisito della doppia incriminazione e più in generale dell’amb applicazione riferito ai reati di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005.
Coerentemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo è stato definitivamente chiarito, con la soppressione delle disposizioni ora abrogate ed erroneamente richiamate dal ricorrente, che non spetta alla A.G. dello Stato esecuzione il vaglio della fondatezza dell’accusa che è rimesso esclusivamente all’A.G. dello Sta di emissione.
Va ricordato, peraltro, che anche in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 6 del 2005, che prevedeva, quale presupposto per la consegna, l’esistenza di “gravi indizi colpevolezza”, tale requisito è sempre stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità in t di mero controllo esterno del provvedimento cautelare estero e non come autonoma verifica della qualificata probabilità di colpevolezza, proprio al fine di fornire una interpre costituzionalmente orientata di dette previgenti disposizioni che si ponevano altrimen contrasto con la normativa europea e con il principio della massima reciproca fiducia degli S membri sul rispetto dei diritti fondamentali di libertà personale da parte degli ordina nazionali, garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, guadi risultano dalle tra
costituzionali comuni degli Stati membri (per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci Rv. 235348).
Da qui la manifesta infondatezza del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
La Cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 5 aprile 2024.