Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32054 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME (CODICE_FISCALE), nata a Vladivostok (Russia) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/05/2024 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che conclude per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata in data 18 giugno 2024 nei confronti di NOME COGNOME, in funzione della sua consegna alla Repubblica di Cipro, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 12 giugno 2023 dalla Corte Distrettuale di Nicosia, nell’ambito di un
procedimento in cui si contestano alla COGNOME i reati di associazione a delinquere, corruzione, riciclaggio, commessi nel territorio cipriota, punibili con pena massima di anni quattordici di reclusione.
Con atto a firma del difensore di fiducia, COGNOME ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. co proc. pen.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 9, commi 4 e 5, legge n. 69 del 2005, nonché degli artt. 274, lett. b), e 275, commi 1, 3 e 3-bis, cod. proc. pen., per avere l’ordinanza omesso di motivare su elementi tali da escludere il pericolo di fuga, quali la sopraggiunta disponibilità di una dimora in Italia (presso l’abitazione in Bomarzo di una cittadina russa disposta ad ospitarla), in contraddizione con la precedente ordinanza cautelare che aveva disposto la custodia in carcere motivando esclusivamente sull’assenza di un alloggio idoneo “per ottenere eventualmente il regime degli arresti dorniciliari con dispositivo elettronico di controllo”.
2.2. Violazione di legge per mancanza di motivazione sulla concreta sussistenza di un pericolo di fuga, desunto dalla disponibilità di ingenti risorse economiche e dalla circostanza dell’avvenuto arresto presso l’aeroporto di Roma Fiumicino dopo un volo proveniente dal Quatar, quindi, in assenza di congrui elementi di valutazione.
2.3. Violazione di legge in relazione alle già sopra indicate disposizioni, per avere l’ordinanza omesso di motivare sull’esclusiva adeguatezza della custodia in carcere e non anche degli arresti domiciliari con controllo elettronico, giustificando tale sua decisione esclusivamente sulla base delle circostanze di fatto sopra specificate.
Si deve dare atto che in data 20 giugno il difensore della ricorrente ha depositato motivi nuovi per violazione di legge deducendo:
con il primo motivo, il difetto delle condizioni per disporre la consegna e, quindi, per il mantenimento della misura cautelare, in ragione delle pessime condizioni delle carceri cipriote tali da tradursi in una violazione del divieto d trattamenti inumani e degradanti;
con il secondo e terzo motivo, l’assenza di un provvedimento cautelare, essendo stato il mandato di arresto emesso sulla base di mere esigenze investigative al di fuori di un procedimento penale pendente nei confronti della persona richiesta, senza una descrizione degli elementi indiziari a supporto dell’accusa di riciclaggio;
con il quarto motivo, si ripropongono le stesse argomentazioni poste a fondamento del ricorso in merito alla assenza di ragioni che possano giustificare la necessità della custodia in carcere in luogo della misura degli arresti domiciliari con l’ausilio del c.d. braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Si deve innanzitutto rammentare che ai sensi degli artt. 9, comma 7, legge 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è ammesso il ricorso per cassazione per la sola violazione di legge.
La mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge (ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e non vizio della motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e, cod.proc.pen.) quando la motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente.
Nel caso di specie il ricorrente censura il contenuto della motivazione, svolgendo deduzioni sulla non pertinenza degli argomenti utilizzati dalla Corte di appello a supporto del pericolo di fuga e della scelta della custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata al caso concreto.
Ma è sufficiente osservare che le valutazioni dell’ordinanza impugnata, sul piano logico, appaiono del tutto coerenti ad una lettura dell’attuale situazione e contesto specifico della persona richiesta, compatibile con la concreta attuale possibilità che la stessa si sottragga alla consegna.
Nell’ordinanza impugnata si evidenzia che l’arrestata non parla la lingua italiana, che non è titolare di documenti d’identità italiani, che è priva di lavoro di una residenza stabile in Italia, che l’arresto è avvenuto presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino con provenienza dal Qatar e che le enormi disponibilità finanziarie (21 milioni di dollari americani sul proprio conto bancario) ed i legami all’estero (Vietnam e Russia) rendono altamente probabile la disponibilità di appoggi per rendersi latitante e sottrarsi alla consegna.
Le ulteriori considerazioni sulla impossibilità di viaggiare per effetto del ritir del passaporto sono evidentemente superate dalla rilevata disponibilità di ingentissime disponibilità finanziarie, oltre che dalla natura dei reati per cui s procede (associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio), in ragione dell’implicito riferimento alla facilità di reperire falsi documenti di identità.
Si deve, pertanto, escludere che la motivazione del provvedimento impugnato sia inesistente o solo apparente, e che sussista il vizio di violazione di legge che, solo, rileva in questa procedura cautelare.
I motivi nuovi sono, invece, inammissibili perché investono questioni che non sono state poste a base della istanza di revoca e/o sostituzione della misura cautelare e che devono essere avanzate in prima istanza davanti al giudice di merito, anche perché presuppongono accertamenti in fatto sui presupposti della consegna non consentiti in sede di legittimità neppure nell’ambito della stessa procedura di verifica dei presupposti della consegna a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10.
Con specifico riferimento, poi, al perimetro di valutazione proprio della fase cautelare, si deve ribadire il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 29815 del 31/05/2017, COGNOME, Rv 270641; Sez. 6, n. 19764 del 05/05/2006, COGNOME, Rv. 234164) che la condizione negativa dell’insussistenza di cause ostative alla consegna, pur prevista dall’art. 9, comma 6, della I. n.69 del 2005 come necessaria anche all’adozione di misura coercitiva, presuppone elementi obiettivi certi che non richiedono accertamenti integrativi, non previsti nella sede di sommaria delibazione svolta al limitato fine cautelare, essendo riservato ogni approfondimento istruttorio alla fase successiva dell’apprezzamento dei presupposti della consegna.
L’art. 9 della citata legge n. 69/2005 prevede, infatti, che l’emissione delle misure cautelari sia oggetto di una valutazione basata sulle sole informazioni contenute nel mandato di arresto europeo o della equipollente segnalazione della persona nel RAGIONE_SOCIALE Informativo RAGIONE_SOCIALE (S.I.S.), funzionali non alla verifica della fondatezza della richiesta di consegna ma alla sola delibazione della sussistenza di cause ostative alla consegna all’estero che emergano in modo evidente, senza necessità di ulteriori accertamenti.
Le informazioni e gli accertamenti integrativi sono previsti dall’art.16 della cit. in funzione delle più approfondite valutazioni che la Corte di appello è tenuta a compiere ove non ritenga sufficienti le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione ai fini della decisione sulla consegna.
Del resto, la più limitata cognizione nella fase cautelare è compensata dalla previsione di tempi ristrettissimi per la decisione con ripercussioni sul mantenimento della misura cautelare, sebbene non più soggetta a caducazione immediata secondo le nuove disposizioni introdotte dall’art.22-bis (aggiunto dall’art.19 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10).
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
liere estensore Il Co
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Così deciso in Roma il 25 giugno 2024
Il Presidente