Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 31401 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 31401 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 30/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Velletri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 4 luglio 2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma, pronunciandosi nell’ambito del procedimento relativo all’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria portoghese nei confronti di NOME COGNOME per reati corrispondenti a quelli previsti dagli artt. 73 e 80, comma 2,
d.PR n. 309 del 1990 (mittente dell’importazione dall’Uruguay di ingenti quantità di cocaina), ha applicato al consegnando la misura della custodia cautelare in carcere.
NOME COGNOME ricorre per cassazione premettendo che: i) il mandato di arresto europeo oggetto del presente procedimento riguarda i medesimi fatti oggetto di precedente mandato di arresto in relazione ai quali è stata rifiutata la consegna per la pendenza presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria di analogo procedimenti relativo agli stessi fatti; ii) l’ordinanza impugnata ha ritenuto superata tale condizione ostativa in c:onsiderazione della sopravvenuta richiesta di archiviazione del procedimento interno.
Con un unico motivo di ricorso deduc:e vizi di violazione di legge e di mancanza o apparenza della motivazione in ordine al pericolo di fuga.
Il motivo investe due distinti profili di censura: 1) la nultità dell’ordinanza quanto si è nuovamente pronunciata su un mandato di arresto europeo emesso per un fatto identico a quello in relazione al quale vi è già stata una pronuncia definitiva di rifiuto della consegna; 2) la mancanza di motivazione sul pericolo di fuga.
Quanto al primo profilo, si rileva l’errore in cui è incorsa la Corte territoria nel ritenere superata la condizione ostativa della pendenza in Italia di un procedimento per lo stesso fatto sulla sola base della avvenuta presentazione della richiesta di archiviazione, senza considerare che il procedimento interno è tuttora pendente.
Quanto al secondo profilo si rileva che la Corte territoriale ha applicato la misura di massimo rigore senza considerare i seguenti elementi sintomatici dell’assenza del pericolo di fuga e, comunque, rilevanti sulla scelta della misura cautelare: lo stato di incensuratezza del consegnando, il suo inserimento nel tessuto sociale, la sua stabile dimora e i suoi legami familiari nonché, infine, i rispetto della precedente misura degli arresti domiciliari applicata nel primo procedimento, la condizione di libertà del ric:orrente successivamente al rifiuto della consegna e la sua permanenza ad Ardeia dove si è adoperato per reperire un’occupazione lavorativa.
Con successiva memoria contenente motivi aggiunti il ricorrente ha ulteriormente illustrato il primo profilo di censura ed ha depositato documentazione a sostegno della dedotta violazione di legge (il precedente mandato di arresto europeo con le decisioni già adottate da questa Corte e dalla Corte di appello nonché il verbale di udienza relativo alla richiesta di estradizione proveniente dalla Repubblica dell’Uruguay).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Quanto al primo profilo di censura, rileva il Collegio che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che effettivamente il mandato di arresto europeo oggetto del presente procedimento riguarda i medesimi fatti oggetto del precedente mandato di arresto in relazione ai quali la Corte di appello di Roma ha ritenuto sussistente il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall’art. 18 bis legge n. 69 del 2005 per effetto della pendenza del proc. n. 2290/2023 NUMERO_DOCUMENTO iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. A fronte di tale sostanziale coincidenza dei fatti oggetto del procedimento nazionale e di quello avviato nello Stato di emissione, l’ordinanza impugnata, considerata la diversa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto non più sussistente la condizione ostativa alla consegna sulla sola base dell’avvenuta presentazione della richiesta di archiviazione.
Ebbene, ad avviso del Collegio siffatta motivazione è meramente apparente in quanto ha omesso di argomentare sulla identità o meno del fatto, a prescindere da come sia stato qualificato, e, soprattutto, sulla effettiva definizione de procedimento interno, quale elemento rivelatore della insussistenza dell’interesse dello Stato ad affermare la propria giurisdizione.
3.Anche l’ulteriore profilo di censura è fondato.
Va, in primo luogo, ribadito che in tema di mandato d’arresto europeo, la motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l’emissione della misura cautelare ai sensi dell’art. 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69, deve assumere connotati di concretezza, essendo necessario che il giudizio prognostico si fondi su circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta (Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 256568).
Si è successivamente chiarito che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l’applicazione delle misure coercitive devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla “traditio in vinculis” della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178).
3.1 Nel caso in esame la motivazione dell’ordinanza cautelare risulta essere del tutto apparente, in quanto si afferma la necessità della custodia in carcere «in
considerazione della gravità dei reati, non risultando alcun elemento a discarico diverso dalla mera permanenza e dalla presentazione all’A.G. procedente, fatto che di per sé non esclude le esigenze cautelari», e ciò, si aggiunge, anche in considerazione del pericolo di sottrazione alla procedura di consegna al Portogallo.
Si tratta, infatti, di una motivazione che prescinde da ogni valutazione in merito all’esistenza di elementi concreti sintomatici del concreto del pericolo che il ricorrente si sottragga alla consegna, limitandosi a generiche considerazioni sull’effettività della rrisura cautelare.
Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.Ml.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005, nonché per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 30 luglio 2024.