Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27654 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato in Belgio il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 6 giugno 2024 dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in merito al mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria belga con il
quale si chiede la consegna temporanea di NOME COGNOME per la durata di un mese al fine di consentirgli di partecipare alle udienze già calendarizzate dal 10/3/2025 al 31/3/2025 nel procedimento relativo ai reati di associazione finalizzata al traffico, importazione, esportazione e cessione di sostanze stupefacenti, acquisito il consenso alla consegna da parte di NOME COGNOME, l’ha rinviata sino alla definizione del procedimento penale italiano, autorizzandone il trasferimento temporaneo per la durata di un mese nel periodo dall’1/3/2025 al 31/3/2025, ciò al fine di consentirgli di preparare la propria difesa in vista della prima udienza del 10/3/2025.
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione e deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione del divieto di doppia giurisdizione e litispendenza, nonché degli artt. 50 Carta di Nizza, 54 Convenzione di Schengen (violazione del ne bis in idem), 4 e ss. d.lgs. n. 29/2016 in tema di concentrazione di procedimenti paralleli, 1, 23 e 24 decisione quadro 2002/584.
Ad avviso del ricorrente il procedimento pendente a suo carico in Italia (proc. n. 2520/22 presso la Procura della repubblica del Tribunale di Reggio Calabria), relativo alla partecipazione ad un’organizzazione criminale tra gennaio 2020 e gennaio 2022 (c.d. operazione “RAGIONE_SOCIALE“), costituisce un “procedimento parallelo” rispetto a quello pendente in Belgio cui si riferisce il mandato di arresto europeo (cd. operazione “Costa”, avviato in Belgio già nel 2019). Si tratta, dunque, di due procedimenti tra loro “sovrapponibili”, riguardanti reati in materia di stupefacenti. Pertanto, trattandosi di un caso di litispendenza, la giurisdizione spetta all’Autorità belga nel cui territorio è avvenuta la consumazione del reato.
Deduce il ricorrente di avere chiesto alla Corte d’appello di prendere atto, attraverso il mandato di arresto europeo, che l’indagine denominata “RAGIONE_SOCIALE” costituisce un procedimento parallelo al procedimento belga, denominato “Costa” il quale è stato avviato nel 2018 e si basa sulle risultanze delle “chat” acquisite dai sistemi “Sky-Ecc” e “Encrochat”, di cui quelle relative al primo sistema costituiscono anche il compendio probatorio utilizzato nel procedimento “RAGIONE_SOCIALE“.
Nel corpo del motivo, attraverso la comparazione tra i capi di imputazione contestati nei due procedimenti, si insiste sul fatto che questi ultimi riguardano «fattispecie coincidenti e strettamente connesse» in quanto:
le operazioni di importazione effettuate dai belgi con la propria organizzazione avvengono nel medesimo tempo in cui gli italiani trattano l’importazione per quantitativi superiori.
2) Le imputazioni contestate in Belgio sono sovrapponibili a quelle contestate in Italia in quanto relative ad acquisti in Sud America e ad importazioni in Belgio all’interno di “container” trasportati via mare unitamente a generi alimentari. Le importazioni, dunque, sono identiche e connesse.
Il giudice nazionale ha acquisito conoscenza della pendenza del procedimento belga, come riportato sia nell’ordinanza custodiale che nella informativa investigativa finale.
Sulla base di tali premesse fattuali, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 54 della Convenzione di Schengen, nonché la violazione degli artt. 4 e ss. d.lgs. n. 29 del 2016 in quanto l’Autorità giudiziaria italiana, una volta informata della pendenza del procedimento penale parallelo, GLYPH avrebbe dovuto avviare la procedura di informazione e consultazione GLYPH al fine di pervenire ad una concentrazione dei procedimenti.
Pertanto, in accoglimento del motivo, il ricorrente chiede che la Corte prenda atto della litispendenza e disponga la consegna condizionata alla verifica ad opera dell’Autorità belga della legittimità della litispendenza.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione dell’art. 6 CEDU per l’impedimento e la limitazione all’esercizio del diritto di difesa che deve poter essere esercitato nel procedimento in Belgio in termini estensivi e non solo con riferimento alla partecipazione alle udienze. Si aggiunge che l’ordinanza impugnata ha preso atto della compressione del diritto di difesa del ricorrente e ha ritenuto di anticipare la data di richiesta dell’Autorità belga del termine di 10 giorni, concedendo l’accesso all’istituto penitenziario per preparare la difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
111 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
Osserva, preliminarmente, la Corte che il consegnando ha prestato il consenso alla consegna temporanea e, nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte di appello, non ha dedotto alcuna delle questioni articolate con i due motivi di ricorso.
In disparte ogni considerazione sulla incompatibilità, sia sul piano logico che giuridico, di detto consenso con la possibilità di far valere motivi di rifiuto facoltativ della consegna, deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso espone confusamente le ragioni, per lo più in fatto, secondo cui, in tesi difensiva, sussisterebbe una ipotesi di litispendenza, non al fine di var valere il motivo di rifiuto facoltativo di cui all
18-bis, lett. b, legge n. 69 del 2005, come sostenuto dalla Procura Generale nella requisitoria, bensì per sollecitare l’avvio da parte dell’Autorità giudiziaria belga del procedimento finalizzato alla concentrazione dei procedimenti ai sensi della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penal
Ciò si desume dalle stesse conclusioni articolate dal ricorrente, con le quali si chiede di disporne la consegna con la condizione che l’Autorità Giudiziaria belga proceda alla verifica della dedotta litispendenza.
Così inquadrato il motivo in esame, va, innanzitutto, rilevato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire i rapporti tra il motivo di rifiuto facoltativo di cui all’ 18-bis, comma 1, legge n. 69 del 2005 e la procedura prevista dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI.
Si è, infatti, affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, sussiste solo quando risulti già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, Rv. 278197 – 02). In motivazione la Corte ha aggiunto che: i) la condizione ostativa si ricollega alle implicazioni del principio di territorialità previsto dall’art. 6, comma secondo, cod. pen., deve risultare con certezza dagli atti (cfr. Sez. 6, n. 27825 del 30/6/2015, Ignat, Rv. 264055) ed è configurabile quando anche solo un frammento della condotta, inteso in senso naturalistico, si sia verificato in territorio italiano, purché idoneo a collegare la par della condotta realizzata in Italia a quella commessa nel territorio estero (cfr. Sez. 6, n. 40831 del 18/09/2018, Rv. 274121); ii) a fronte di tale evenienza, il conflitto di giurisdizione tra i due Stati, ove concretamente ravvisabile, deve trovare la propria soluzione secondo le forme e con le modalità proprie del meccanismo disegnato dalla decisione quadro 2009/948/GAI.
Siffatto percorso argomentativo, dal Collegio pienamente condiviso, va ulteriormente precisato.
Le due questioni, tra loro concorrenti, GLYPH non possono essere poste congiuntamente dinanzi alla Corte di appello investita della decisione di consegna,
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alla quale spetta esclusivamente, ove dedotta, la valutazione relativa alla sussistenza del motivo di rifiuto facoltativo previsto dal citato art. 18-bis.
Il vaglio delibativo rimesso alla Corte di appello competente a decidere sulla richiesta di consegna – e, in caso di impugnazione, alla Corte di cassazione attiene, infatti, alla valutazione della sussistenza di elementi dimostrativi del fatt che almeno una parte della medesima condotta criminosa per cui si sta procedendo all’estero, secondo la descrizione fattuale contenuta nel mandato di arresto europeo, sia avvenuta nel territorio italiano: in caso di esito positivo di tale verifica, la Co di appello potrà, dunque, rifiutare la consegna.
La diversa questione relativa alla pendenza di procedimenti paralleli, va, invece, posta sulla base della disciplina prevista dalla decisione quadro 2009/948/GAI il cui scopo, come chiarisce l’art. 1, è quello promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità competenti di due o più Stati membri che conducono un procedimento penale ai fini di una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia e di prevenire una violazione del principio del «ne bis in idem».
In particolare, da tale disposizione, oltre che dal successivo art. 2 della citata decisione quadro, può desumersi che l”autorità competente” va individuata in quella che “conduce” uno dei procedimenti paralleli rispetto ai quali si pone l’esigenza di avviare il meccanismo di concentrazione previsto dalla decisione quadro.
Anche il d. Igs. n. 29 del 2016, nel conformare il diritto interno alla citat decisione quadro, fa riferimento, ai fini della individuazione dell’autorità competente all’avvio del meccanismo procedurale funzionale alla concentrazione dei procedimenti, all'”autorità giudiziaria procedente” (art. 4), che non può che individuarsi in quella che è competente a trattare il procedimento penale interno rispetto al quale si pone la questione del conflitto di giurisdizione, tale norma prevede, infatti, che l’autorità giudiziaria italiana procedente, qualora abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta, con l’autorità competente di tale Stato per verificare siffatta contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare le consultazioni dirette finalizzate all’eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro.
Inoltre, il successivo art. 8 individua nel procuratore generale presso la Corte di appello, nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria contattante o contattata, l’autorità competente allo svolgimento delle consultazioni dirette, finalizzate alla concentrazione dei procedimenti paralleli in un solo Stato membro. A tal fine, il successivo quarto comma individua i seguenti criteri: a)il luogo in cui è avvenuta la
maggior parte dell’azione, dell’omissione o dell’evento; b) il luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose; c) luogo in cui risiede, dimora o è domiciliato l’indagato o l’imputato; d) prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione in altre giurisdizioni; e) maggior tutela delle parti offese e minor sacrificio dei testimoni; f) omogeneità del trattamento sanzionatorio; g) ogni altro fattore ritenuto pertinente.
La successiva disciplina, contenuta nell’art. 10 d.lgs. cit., degli “effetti del consultazioni dirette sul procedimento”, costituisce, infine, una ulteriore conferma del fatto che l’autorità competente ad avviare le consultazione è proprio quella investita del procedimento interno. La norma prevede, infatti, che l’avvio delle consultazioni non sospende il procedimento e, al tempo stesso, che il giudice non può pronunciare sentenza.
3.1 Chiariti i rapporti tra il motivo di rifiuto facoltativo di cui all’art. 18-bis cit. e la pendenza di procedimenti paralleli in due o più Stati membri dell’Unione europea, deve rilevarsi che il motivo in esame, confondendo i due piani processuali, richiede a questa Corte di apporre una condizione atipica alla consegna, non prevista dalla decisione quadro 2002/584/GAI, e di sollecitare, invadendo la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria dello Stato emittente, una verifica meramente esplorativa della pendenza di un parallelo procedimento italiano.
3.2 Sotto altro profilo, rileva il Collegio che, quand’anche si volesse ritenere implicitamente dedotta dal ricorrente la questione concernente la sussistenza del motivo di rifiuto facoltativo di cui al citato art. 18-bis, si tratta di una quest prospettata per la prima volta in questa Sede, sulla base di elementi fattuali che non emergono dalla descrizione oggetto del mandato di arresto europeo, richiedendo un accertamento di merito estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.
Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, trattandosi di una questione incompatibile con il consenso alla consegna prestato dal ricorrente e, comunque, non dedotta in appello. La questione, peraltro, appare priva di consistenza posto che nel mandato di arresto europeo si precisa che la consegna temporanea è stata richiesta al fine di consentire alla partecipazione del ricorrente – e, dunque, il pieno esercizio del diritto di difesa – a tutte le udienze calendarizzate (si tratta di ben ventiquattro udienze) per la trattazione del procedimento a suo carico.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa
delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 9 luglio 2024
Il
Il Presidente