Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46820 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46820 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
RITENUTO IN FATTO
GLYPH La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell’8 ottobre 2024, ha disposto la consegna di NOME COGNOME, cittadina croata residente in Italia, all’autorità giudiziaria della Germania in esecuzione di mandato di arresto processuale. NOME COGNOME tratta in arresto il 26 settembre 2024 è sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.
Nel mandato di arresto emesso dal Tribunale distrettuale di primo grado di Luneburgo si dà atto che le viene ascritto il reato di furto aggravato in concorso (commesso il 5 agosto 2022 a Seevetal) punito, nel diritto tedesco, con pena superiore ai cinque anni di reclusione.
GLYPH Con il ricorso NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza impugnata e denuncia, con unico e articolato motivo, di seguito sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, l’erronea applicazione della legge penale per violazione del principio di proporzionalità (art. 5, par. 4, del Trattato sull’Unione europea, artt. 6 e 7 della CDFUE e artt. 5 e 8 della CEDU) non essendo state spiegate le ragioni per le quali la presenza della NOME è assolutamente indispensabile ai fini delle indagini e la impossibilità di assicurarne l’attuazione con strumenti meno invasivi. Deduce, altresì, la genericità del capo di imputazione che non contiene elementi di specificazione utili all’esercizio del diritto difesa che, pertanto, è violato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Nella sentenza si dà atto che l’autorità giudiziaria tedesca ha chiesto la consegna azionando un mandato di arresto processuale e che non sussistono ragioni ostative alla consegna non essendo competente, l’autorità della consegna a verificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
E’ pacifico che, in forza dell’art. 6, comma 1, lett. c), I. n. 69 del 2005, il ricorso alla procedura di consegna per mandato d’arresto è previsto anche per ragioni processuali e con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, quali che ne siano i motivi, purché inerenti ad esso.
I rilievi difensivi si appuntano essenzialmente sulla mancata indicazione delle specifiche attività processuali da compiere con una censura che non era stata proposta dinanzi alla Corte di appello che, in presenza di rilievi in tal senso, avrebbe potuto richiedere informazioni suppletive all’autorità emittente in merito alle ragioni che richiedessero la presenza della NOME nel processo (a mero titolo di esempio: sottoposizione ad interrogatorio, a confronto, soddisfacimento esigenze di cautela).
Questa Corte ha affermato la validità del principio di proporzionalità in materia mandato di arresto europeo precisando che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale, dovendosi garantire un uso proporzionale dell’euromandato ed essendo possibile il ricorso, ai detti fini, a strumenti di cooperazione non coercitivi nell’ambito dello spazio giuridico comune,
alla stregua della Direttiva 2014/41/UE sull’Ordine europeo d’indagine (Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, COGNOME, Rv. 284251).
Si tratta, all’evidenza, di una fattispecie diversa da quella oggetto di esame e che ricorre quando il mandato sia emesso per finalità esclusivamente investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale.
Tale evenienza non ricorre nel caso in esame in presenza di un mandato emesso sulla base di un ordine coercitivo interno adottato dall’autorità giudiziaria in relazione alla formulazione di precise accuse, per quanto di natura provvisoria.
2.Le ulteriori censure difensive attengono alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alle fonti di prova e, quindi, a rilievi che devono essere svolti dinanzi all’autorità di emissione del mandato di arresto dal momento che, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo a seguito dell’eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, COGNOME, Rv. 282118).
Non venendo, pertanto, in rilievo alcuna violazione di legge, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 22, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Il Fire
La Consigliera relatrice
Così deciso il 17 dicembre 2024
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