Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33716 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33716 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 08/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Belgio il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 29 maggio 2025 dalla Corte d’appello di Reggio Calabria
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, GLYPH che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta presentata da NOME COGNOME di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza emessa il 6/6/2024 con la quale la medesima Corte, decidendo in merito al mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria belga, ha disposto la consegna temporanea di COGNOME per la durata di un mese.
Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 6 CEDU, del Trattato di Lisbona, della Carta di Nizza, dei diritti di difesa e ad un processo equo, della decisione quadro 2002/584 recepita dalla legge n. 69 del 2005, dell’art. 1
della direttiva 948/2009, degli artt. 5 T.U.E., 6, 7 e 52 della C.D.F.U.E., nonché degli artt. da 5 a 8 Convenzione EDU, dei principi di proporzionalità e di mutuo riconoscimento e delle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE e 2016/363/UE.
L’intero motivo ruota intorno all’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel dare esecuzione al mandato di arresto europeo in quanto relativo alla partecipazione del ricorrente a tutte le udienze del processo dinanzi all’autorità giudiziaria belga e non alle sole udienze da celebrare nel mese di marzo. Errore che, insiste il ricorrente, ha determinato una violazione del suo diritto di difesa e all’equità del processo, nonché una violazione dei principi di proporzionalità, mutuo riconoscimento e di concentrazione dei processi, costringendo sostanzialmente il ricorrente ad una involontaria assenza nel processo belga.
Sulla base di tali considerazioni si deduce la questione pregiudiziale relativa al seguente quesito: se osta all’articolo 6 Convenzione EDU e al principio di riconoscimento e reciprocità tra Stati membri, al principio di proporzionalità e al contenuto delle direttive sopra indicate «impedire ad un imputato di partecipare al proprio processo, non consentendogli di difendersi personalmente ed imponendogli una contumacia involontaria».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, innanzitutto, premesso che con sentenza n. 27654 del 9 luglio 2024 questa Corte ha già dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l’ordinanza che il ricorrente assume viziata da errore materiale.
In quella Sede sono stati ritenuti manifestamente infondati tutti i motivi che il ricorso in esame ripropone quali argomenti a sostegno del dedotto errore materiale, ivi compreso quello relativo alla asserita violazione del diritto di difesa, osservandosi, in particolare, che si trattava di questione incompatibile con il consenso prestato dal ricorrente alla consegna temporanea (richiesta dallo Stato emittente per il periodo di un mese al fine di consentirgli la partecipazione alle udienze calendarizzate dal 10/3/2025 al 31/3/2025) e non dedotta in appello. Si è, inoltre, chiarito che non è deducibile nella procedura di consegna la questione relativa alla pendenza di procedimenti paralleli, trattandosi di questione da dedurre dinanzi ad una delle autorità investite della trattazione di uno dei due procedimenti.
Fatta questa doverosa premessa, il motivo va dichiarato inammissibile in quanto, attraverso la mera deduzione di un errore materiale, il ricorrente tenta di ottenere un non consentito quarto grado di giudizio.
L’ordinanza impugnata ha, dunque, correttamente sottolineato che l’ordinanza del 6/6/2024 è divenuta definitiva e che le questioni proposte con il ricorso sono state già ampiamente trattate da questa Corte con la sentenza sopra citata.
2.1. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la questione pregiudiziale sollecitata dal ricorrente è priva di rilevanza in relazione all’ordinamento interno dal momento che lo Stato emittente, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha perimetrato temporalmente la richiesta temporanea delimitando, così, l’ambito della cognizione riservata alla Corte di appello di Reggio Calabria, che, evidentemente, non poteva disporre la consegna di COGNOME per un periodo maggiore rispetto a quello indicato nel mandato di arresto europeo.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso 1’8 settembre 2025
Il Consiglie
GLYPH Il Presidente