Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 90 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 90 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI:CODICE_FISCALE), nato a Costantia (Romania) il 10/01/1977
avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte di appello di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che
ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste accoglieva la richiesta di consegna del cittadino rumeno di cui al mandato di arresto europeo, emesso il 19 agosto 2024 dal Tribunale distrettuale di Ulm (Germania) in relazione al procedimento penale per il reato di tentata estorsione aggravata commessa il 27 agosto 2023 in Eislingen – Fils.
Ha proposto ricorso il soggetto richiesto in consegna, con atto sottoscritto dal proprio difensore, con cui ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 6, comma 1, lett. c), della legg 22 aprile 2005, n. 69, per avere la Corte distrettuale disposto la consegna nonostante la mancata indicazione del titolo, posto a base del mandato di arresto europeo. Il difensore ha rilevato come – nonostante i chiarimenti richiesti allo Stato richiedente – fosse rimasta dubbia l’adozione del mandato di arresto nazionale, necessario presupposto del mandato di arresto europeo, nonché la natura degli adempimenti per i quali occorreva la presenza in Germania del ricorrente. Il riferimento all'”indagato” e non all'”imputato” nonché al” “procedimento” e non “al processo” lasciavano presumere che il mandato di arresto europeo fosse stato emesso per esigenze investigative e, dunque, per ragioni non consentite.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 5 del Trattato dell’Unione Europea, agli artt. 6, 7 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e agli artt. 5 e 8 della CEDU, per avere la Corte di appello disposto la consegna nonostante la possibilità di ricorrere a strumenti meno invasivi della libertà personale, come, ad esempio, la videoconferenza e/o la nomina di un procuratore speciale, in tal modo violando il principio di proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza deve essere annullata, perché le informazioni suppletive fornite dallo Stato emittente non appaiono sufficienti e, inoltre, risultano incomplete rispetto alle richieste della Corte di appello.
1.1. Lo Stato emittente ha semplicemente evidenziato che non è consentito il processo in absentia e che il mandato di arresto è stato richiesto per consentire l’avvio e la prosecuzione del procedimento a carico di COGNOME Non viene, tuttavia, precisata la natura e il tipo di provvedimento emanato dall’autorità giudiziaria tedesca posto a base del M.A.E., ovvero se si tratti di un provvedimento coercitivo o meno. Non è stato chiarito se nello Stato emittente sia stata esercitata l’azione penale a carico dello COGNOME e non risulta, pertanto, quale sia la “fase” del procedimento, se “investigativa” o “processuale”, ovverosia se siano ancora in corso le indagini o se si sia pervenuti all’apertura il dibattimento.
Anzi, a tal riguardo, la terminologia utilizzata, con l’esplicito riferimento a “procedimento” e non al “processo”, alla persona dell’ “indagato” e non dell’ “imputato”, lascerebbe presumere che l’azione penale non sia stata ancora esercitata.
1.2. La ragione per la quale il mandato di arresto è stato emesso – se essa sia da riferire all’esercizio dell’azione penale e sia dunque funzionale a garantire la
presenza dell’imputato nel processo a suo carico, o se essa sia esclusivamente strumentale ad esigenze investigative o istruttorie, nel caso anche imprecisate nel contenuto e nel tempo – è un’informazione dalla quale non si può prescindere e che deve emerge dagli atti con precisione, soprattutto alla luce della normativa interna ed europea.
L’art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, come noto, definisce il mandato d’arresto europeo come «una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà». Tale definizione non contempla un mandato di arresto europeo strumentale ad esigenze meramente investigative, dovendo lo stesso pur sempre essere finalizzato all’esercizio dell’azione penale. Questa Corte ha, peraltro, affermato che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso esclusivamente per sottoporre la persona richiesta in consegna ad atti di istruzione (nella specie, interrogatori e confronti), perché in tal modo verrebbe impiegato lo strumento coercitivo per finalità investigative, non previste dalla decisione-quadro del 13 giugno 2002 e dalla relativa legge di attuazione del 22 aprile 2005 n. 69 (Sez. 6, n. 15970 del 17/04/2007, COGNOME, Rv. 236378).
1.3. A tale conclusione si giunge anche sulla base della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’OEI.
Il considerando n. 25 di quest’ultima direttiva sancisce che «La presente direttiva stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova. Ad esempio, un ordine europeo di indagine può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un’audizione mediante videoconferenza. Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d’arresto europeo (MAE) in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio».
Il considerando n. 26 aggiunge che «Per garantire un uso proporzionato del MAE, l’autorità di emissione dovrebbe esaminare se un DEI costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. L’autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l’emissione di un DEI ai fini dell’audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa».
Nel diritto dell’Unione europea, pertanto, il mandato di arresto europeo non può essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale nello Stato richiedente, essendo eventuali finalità investigative perseguibili mediante il ricorso a strumenti alternativi dell cooperazione europea nello spazio giuridico comune.
1.4. Nel caso di specie, l’obiettiva incertezza – dovuta anche all’incompletezza delle informazioni offerte dall’autorità emittente – circa le ragioni che sono state poste a fondamento dell’adozione del mandato di arresto europeo di cui si controverte impone di chiarire, anche alla luce delle deduzioni difensive proposte, mediante ulteriori richieste di informazioni integrative, ai sensi dell’art. 16 del legge n. 69 del 2005, le seguenti circostanze: a) la natura del titolo interno a base del m.a.e. (eventualmente richiedendolo in copia); b) gli atti processuali o istruttori da compiere con la presenza della persona richiesta in consegna; c) l’indispensabilità della sua presenza per l’avvio e il prosieguo del procedimento ovvero ai fini dell’esercizio dell’azione penale; d) se detta presenza possa essere comunque garantita limitando al minimo i diritti fondamentali e la libertà personale del consegnando, eventualmente mediante l’opzione procedurale volta ad ottenere la partecipazione al dibattimento a distanza.
Per queste ragioni si dispone l’annullamento della sentenza e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per procedere alla richiesta delle ulteriori informazioni suindicate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 30/12/2024