Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3195 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Turchia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 15/09/2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare personale, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 31 marzo 2023, che aveva applicato al ricorrente – allo stato detenuto presso il carcere di Dusseldorf in Germania, in esecuzione di un M.A.E. emesso in questo procedimento dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 9
giugno 2023 ed eseguito in Germania il 21.8.2023 – la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di riciclaggio di consistenti partite di oro e denaro contante, fungendo il ricorrente da corriere tra l’Italia e la Germania il 7, 8 e 9 luglio 2020.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con i primi tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale ritenuto la violazione dell’art. 293, comma 1, cod. proc. pen. dovuta al fatto che l’ordinanza di custodia cautelare non era stata consegnata al ricorrente all’atto della esecuzione del mandato di arresto europeo in Germania – avendo egli avuto solo una comunicazione in lingua tedesca relativa alla esecuzione del MAE – con conseguente nullità di quest’ultimo atto, della sua notifica e dell’ordinanza genetica.
Con il quarto motivo, il ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legg e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l’episodicità della condotta che lo vede protagonista solo in una occasione con il ruolo marginale di mero corriere dell’oro, privo di consapevolezza della sua illecita provenienza in quanto non in contatto con molti dei soggetti indagati ed in possesso di un regolare rapporto di lavoro con una ditta tedesca dedita al settore di vendita o acquisto di oro.
Con il quinto motivo si contesta il giudizio sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, basato sulla rappresentazione di un ruolo diverso da quello effettivamente svolto dal ricorrente in base a quanto prima rappresentato.
Il ridimensionamento della condotta illecita escluderebbe tanto il pericolo di reiterazione del reato che il pericolo di fuga, anche tenuto conto del comportamento tenuto dal ricorrente e dalla sua stabile dimora in Germania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto ai primi tre motivi di ordine processuale valga quanto segue.
Le eccezioni inerenti alla procedura esecutiva del MAE – compresa la regolarità della sua notifica all’interessato, avvenuta in Germania ed il rispetto RAGIONE_SOCIALE garanzie a tutela dell’indagato – come correttamente affermato dal Tribunale, non sono deducibili in questa sede.
In tema di mandato di arresto europeo, la competenza dello Stato membro di emissione si limita alla verifica dell’osservanza RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano la procedura attiva di consegna, mentre è rimessa all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione la corrispondente verifica dell’osservanza della procedura passiva. Ne consegue che solo dinnanzi a quest’ultima l’interessato può far valere
le doglianze sulla ritualità della esecuzione del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 18466 del 11/01/2007, COGNOME).
Del pari, non essendovi stata al momento dell’ordinanza impugnata alcuna esecuzione del provvedimento genetico di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, non si può fare questione in questa sede della violazione degli adempimenti esecutivi (come da rubrica della norma) connessi per l’appunto alla esecuzione della misura, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. pen..
Quanto alle censure che ineriscono alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, esse si risolvono in affermazioni volte a dare una diversa ricostruzione di merito della vicenda, posto che il Tribunale, richiamando specifici elementi investigativi, come intercettazioni e controlli, ha ritenuto che la condotta illecita del ricorrente non fosse di portata occasionale, essendosi estrinsecata in almeno tre occasioni consecutive attestanti il sottolineato ruolo di uomo di fiducia di uno degli indagati principali del procedimento (RAGIONE_SOCIALE), la cui trama criminale è stata considerata di grosso spessore nel settore illecito contestato avuto riguardo alla notevole quantità di oro trasportato (anche nella occasione in cui era rimasto coinvolto il ricorrente, ritrovato con 16 chilogrammi di oro di non giustificata provenienza) e del denaro contante correlativo, anch’esso di non giustificata GLYPH provenienza GLYPH in GLYPH considerazione della GLYPH ritenuta GLYPH falsità della documentazione a corredo relativa anche ad un presunto rapporto di lavoro lecito del ricorrente in Germania presso una ditta che aveva diverse modalità operative rispetto a quelle riscontrate alle indagini (fgg. 5-7 del provvedimento impugnato). Ne consegue che il ruolo del ricorrente non è stato ritenuto minimale come si sostiene in ricorso e la sua piena consapevolezza della illiceità dei comportamenti è stata ricavata dall’essere stato indicato, anche nelle intercettazioni, come uomo di fiducia di COGNOME. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Tale indicato ruolo nel contesto illecito descritto, rende del tutto logica l statuizione del Tribunale anche in punto di esigenze cautelari, tenuto conto della gravità dell’addebito e della non occasionale condotta del ricorrente, considerato, altresì, la mancata prova di allontanamento dal vasto circuito criminale di riferimento, come sottolineato dal Tribunale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.12.2023.
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente
NOME COGNOME GLYPH
LuciØ Imperiali