Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10518 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10518 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAZA] COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 30/10/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile la richiesta avanzata dal cittadino albanese COGNOME e diretta ad ottenere la revoca o la dichiarazione di ineseguibilità della sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale nei suoi confronti in data 29 agosto 2023 (divenuta irrevocabile il giorno 11 dicembre 2024), con la quale era stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per la consegna del predetto alla Autorità Giudiziaria francese in esecuzione del mandato di arresto europeo (M.A.E.).
1.1. Nello specifico, con la richiamata sentenza la Corte di appello di Firenze aveva dichiarato l’esistenza delle condizioni per la sua consegna alla Repubblica Francese, in adempimento del mandato di arresto europeo emesso il 6 settembre 2021 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Auxerre di quello Stato, per l’esecuzione della pena irrogatagli da quel Tribunale per i reati di importazione, vendita ed acquisto illecito di sostanze stupefacenti, con sentenza del 12 ottobre 2017 divenuta esecutiva.
1.2. La Corte territoriale – dopo avere evidenziato che successivamente alla sentenza in questione il consegnando si era reso latitante – osservava che la richiesta in questione era totalmente eccentrica rispetto alla materia disciplinata dall’art. 666 del codice di rito in quanto diretta a dedurre vizi procedurali e sostanziali del titolo esecutivo insussistenti o, comunque, superati dal giudicato formatosi sulla sopra indicata sentenza che aveva dichiarato la ricorrenza dei presupposti per l’esecuzione del M.A.E.
Avverso la citata ordinanza AVV_NOTAIO COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai fini dell’art. 173 disp. att. cod. pro pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666 e 670 del codice di rito con il conseguente travisamento dell’incidente di esecuzione e l’erroneità della ritenuta preclusione a proporre questioni nuove e di carattere procedurale quali il M.A.E. scaduto, l’identità dell’estradando non confermata e l’assenza di comunicazione del rinnovo del M.A.E.
2.2. Con il secondo motivo COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione sulla attualità del M.A.E. e della nota S.I.R.E.N.E. non acquisita nel contraddittorio tra le parti; al riguardo osserva che la Corte territoriale ha ritenuto il M.A.E. attuale sulla base della nota S.I.R.E.N.E. trasmessa dalla Procura generale unitamente al parere, senza consentire alla difesa di accedere a tale atto alla difesa e senza confrontarsi con le allegazioni difensive rispetto alla scadenza del M.A.E. ed alla identità non confermata, con la conseguente apparenza ed illogicità della motivazione.
2.3. Con il terzo motivo il consegnando si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., della erronea applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI, dell’art. 6 I. 69/2005 e del regolamento UE 2018/1862 con riferimento al difetto di attualità del titolo ed all’onere di verifica in c all’autorità di esecuzione; in particolare, la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni valutazione sulla identità non confermata risultante dal sistema SIS II e sulla validità del M.A.E. già scaduto.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, lett. c) , del codice di rito e 6 CEDU per la mancata effettuazione della comunicazione della ordinanza impugnata presso la propria p.e.c. personale eseguita, invece, soltanto presso quella del difensore, con la conseguente compressione del diritto di difesa.
2.5. Con il quinto motivo COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 666, comma 6, del codice di rito per l’omesso esercizio, da parte della Corte di appello, dei poteri di ufficio rispetto all’acquisizione integrale della nota S.I.R.E.N.E. trasmessa unitamente alla nota della Procura generale, al fine di verificare la identità dell’estradando e la validità del M.A.E.
Con atto del 15 dicembre 2025 l’AVV_NOTAIO ha rinunciato al mandato.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Anzitutto, deve ricordarsi che la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Firenze – con la quale era stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per la consegna di COGNOME alla Autorità Giudiziaria francese in esecuzione del mandato di arresto europeo (M.A.E.) esecutivo emesso il 6 settembre 2021 dalla Procura della Repubblica di Auxerre – è divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso proposto contro di essa pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 45855/2024 dell’Il dicembre 2024.
2.1. Ciò posto, si osserva che tutte le censure riguardanti i lamentati vizi sostanziali e procedurali (tra cui quello relativo alla identità del consegnando o il fatto che il processo francese si era svolto senza l’assistenza di un difensore) riguardanti il procedimento conclusosi con la sentenza sopra indicata risultano inammissibili perché avrebbero dovuto essere dedotti nell’ambito del relativo giudizio e non già con l’incidente di esecuzione, di talché il loro esame deve intendersi precluso in questa sede (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. U, n.15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01).
2.2. Quanto poi alle altre questioni sollevate con il ricorso si osserva che le stesse risultano inammissibili per la loro genericità, poiché esse non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale con l’ordinanza impugnata.
2.3. In particolare, con riferimento alla dedotta scadenza del M.A.E. ed alla inattendibilità della nota RAGIONE_SOCIALE il ricorrente omette del tutto di indicare l specifiche ragioni poste a fondamento di tali lamentele.
2.4. In ogni caso, si osserva che non è applicabile, nella fattispecie, l’art. 31 I. 69/2005 che riguarda la ipotesi in cui il provvedimento restrittivo sia stato revocato, annullato oppure divenuto inefficace, circostanze che non risultano essersi verificate non essendovi notizie che le competenti autorità francesi abbiano mai revocato il M.A.E.; parimenti, deve escludersi la ricorrenza del caso disciplinato dall’art.10 1.69/2005 riguardante la perdita della custodia cautelare che non è stata eseguita dato che NOME COGNOME è tuttora latitante.
2.5. Quanto poi alla sopra indicata nota RAGIONE_SOCIALE deve aggiungersi che, essendo stata depositata unitamente al parere della Procura generale, il consegnando aveva la possibilità di esaminarla e di contestarne la veridicità nel
corso del procedimento di esecuzione, ma che ciò non risulta avvenuto e nemmeno viene specificamente indicato dall’odierno ricorrente.
2.5. Con riferimento alla mancata comunicazione della ordinanza impugnata alla p.e.c. personale indicata dal ricorrente, si osserva anzitutto che nel caso del latitante tutte le comunicazioni devono essere effettuate al difensore a norma dell’art. 296, comma 2, del codice di rito. Inoltre, in violazione del principio di autosufficienza, non è stato allegato al ricorso l’atto con il quale il consegnando avrebbe eletto domicilio digitale presso la propria p.e.c. e che, in ogni caso, l’impugnazione non indica il concreto pregiudizio sofferto da COGNOME a causa di tale omessa comunicazione, considerato che la ordinanza è stata ritualmente comunicata al difensore che, munito di procura speciale, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Rv. 285645 – 01).
2.6. Infine, inammissibili per assoluta genericità sono anche le censure riguardanti il mancato esercizio dei poteri di ufficio da parte della Corte territoriale non comprendendosi quali ulteriori controlli avrebbero dovuto essere effettuati dato che sul profilo della identità del consegnando era già intervenuta la sentenza ormai irrevocabile e che, rispetto alla citata nota S.RAGIONE_SOCIALE.R.E.N.ERAGIONE_SOCIALE, lo stesso ricorrente non mette in dubbio, in modo specifico, la veridicità.
Al riguardo deve ricordarsi che è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragioni dell’impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata da una pluralità di questioni eccentriche, tali da rendere l’illustrazione dei motivi ridonante e caotica (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471, che, in motivazione, ha precisato che, al fine della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606 cod. proc. pen. il “Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e RAGIONE_SOCIALE sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2026.