Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26196 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26196 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Messina il 04/09/1990
avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte di Appello di Catania
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME che i nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catania ha la consegna di NOME COGNOME all’Autorità giudiziaria della Germania in esecuz mandato di arresto europeo processuale emesso in data 31 marzo 2025 dal Tribunale distr di Monaco, relativo ad un reato di truffa, commesso nella città di Monaco di Baviera gennaio 2025 al 3 marzo 2025, mediante la stipula di contratti di locazione di apparta in Monaco di Baviera con la riscossione a titolo di anticipo di importi pari nel comples 44.940, senza averne la effettiva disponibilità e con pari danno per le persone offese
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La Corte di appello con la sentenza impugnata ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato emittente subordinatamente alla condizione che la persona, essendo cittadino italiano, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per sconta la pena o la misura di sicurezza provative della libertà personale, eventualmente applicate ne suoi confronti nello Stato membro di emissione.
Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge essendo il MAE stato emesso senza prevedere la possibilità per l’estradando di partecipare al processo a distanza mediante video collegamento.
In particolare, si osserva che in base alle norme processuali nazionali all’imputato riconosciuto il diritto e non l’obbligo di partecipare al procedimento penale che lo riguarda e la Corte di appello avrebbe dovuto limitarsi ad assicurare l’esecuzione della sentenza di condanna irrevocabile, garantendo la partecipazione al processo mediante video collegamento dall’Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico motivo dedotto.
Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE emesso dal Tribunale di Monaco di Baviera in relazione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in quello Stato sul presupposto del pericolo di fuga e non solo, quindi, per assicurare la sua partecipazione al processo che si svolgerà in Germania per il reato di truffa.
Al riguardo, tuttavia, si deve rimarcare la infondatezza della questione, atteso che pe giurisprudenza consolidata di legittimità può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato anche solo per procedere al suo interrogatorio, poiché l’art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla proce in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al process (Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268305; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, COGNOME, Rv. 252867; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, COGNOME, Rv. 249211).
È stato già affermato che: a) una tale tipologia di mandato di arresto non è fondata su ragioni incompatibili con diritti fondamentali dell’imputato, in relazione sia ai princip Costituzione sia a quelli enunciati nella C.E.D.U. e considerato che dall’autorità giudiziaria d Stato di esecuzione non possono essere sindacate le valutazioni discrezionali che hanno condotto l’autorità giudiziaria dello Stato emittente alla sua adozione; b) non compete all’autor giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 27 proc. pen. per l’adozione del provvedimento cautelare “interno” da parte dell’autorità giudiziar estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d’arresto europeo sia una decisione
giudiziaria emessa al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 22 del 9/6/2010, COGNOME, Rv. 247820).
Nello specifico, con le precedenti decisioni si è dato corso alla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo (c.d. processuale) in relazione al provvedimento volto a consentire la presenza dell’imputato in udienza (n. 20282/2013) ed al mandato di accompagnamento a fini investigativi per l’espletamento dell’interrogatorio (n. 45043/2010).
A conforto di tale orientamento, va considerato che al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale rispetto a quella europea con le modifiche apportate dal d.lgs 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all’emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all’art. 1, comma 3, legge 69 del 2005 che stabiliva che « l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con l modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che l sentenza da eseguire sia irrevocabile».
Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l’art. 18, comma 1, lett. q), de legge cit. che faceva riferimento all’emissione di un provvedimento cautelare mancante di motivazione.
Non si ignora che dopo l’introduzione dell’Ordine europeo d’indagine è stato anche affermato che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale, dovendosi garant un uso proporzionale dell’euromandato ed essendo possibile il ricorso, ai detti fini, a strumen di cooperazione non coercitivi alla stregua della Direttiva 2014/41/UE (cfr. Sez. 6, n.786 del 21/02/2023, COGNOME Rv. 284251, relativa ad un mandato emesso dall’Autorità giudiziaria polacca, del tutto carente della indicazione degli atti istruttori da compiere in fattispecie in cui risultava mancante l’esercizio di un’azione penale nei confronti della perso richiesta).
Ed è stato anche affermato un principio di ragionevolezza secondo cui per garantire un uso proporzionato del Mae “L’autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l’emissione di un OEI ai fini dell’audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputa mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa» (cfr. il considerando 26 della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale).
Tuttavia, è rimasto fermo il principio della piena legittimità del mandato di arresto europ emesso allorchè una persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale pendente nei suoi confronti, anche solo per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale ed essere processata, in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.
L’art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso
dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena
definitivamente irrogata dall’A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all’esercizio dell’azione penale.
Quindi, ove la comparizione della persona sia richiesta in funzione della partecipazione ad un processo in corso, il mandato può essere legittimamente emesso, anche se non risulti emessa
una misura cautelare ma l’A.G. procedente abbia ritenuto necessaria la presenza dell’imputato per compiere un atto istruttorio che richiede la sua partecipazione in funzione dell’eserciz
dell’azione penale nei suoi confronti.
Non compete allo Stato di esecuzione la verifica della necessità o meno della presenza della persona richiesta al processo in corso di svolgimento nei suoi confronti davanti all’A.G. del
Stato emittente in base alla normativa processuale vigente in quello Stato, non essendo il presupposto del MAE processuale l’emissione di una ordinanza cautelare, ma qualunque
provvedimento giudiziario che ne disponga l’arresto per dare corso all’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti.
Ciò premesso, va però osservato che la questione dedotta non è pertinente al caso di specie, atteso che l’A.G. tedesca ha emesso il MAE per dare esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del ricorrente per il ravvisato pericolo di fuga.
Da qui la manifesta infondatezza del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all’a 616 cod. proc. pen.
La Cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 16 luglio 2025
Il Presidente