Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3952 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3952 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2025 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha disposto la consegna di NOME COGNOME all’Autorità giudiziaria della Croazia in esecuzione del mandato di arresto europeo, a fini preventivi, emesso il 27 marzo 2025 dal Tribunale Comunale di Gospic per il reato di agevolazione all’ingresso, circolazione e soggiorno illegali nella Repubblica di Croazia previsto dall’art. 326 cod. pen. croato, fatto commesso il 16 settembre 2020.
La Corte di appello ha rigettato la richiesta del NOME di applicazione della clausola di garanzia secondo cui, all’esito del processo, il ricorrente, cittadino italiano, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale che sarà eventualmente disposta nei suoi confronti, affermando che “non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 18-bis I. n. 69 del 2005 trattandosi di mae emesso per l’esecuzione di una misura cautelare e di cittadino italiano per il quale non opera il principio del radicamento”.
Con unico motivo di ricorso, il difensore di NOME COGNOME denuncia erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 18, 18-bis e 19, I. n. 69 del 2005 e chiede l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della clausola di garanzia secondo cui, all’esito del processo, il ricorrente, cittadino italiano, sia rinviato nello Stato italiano pe scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale che sarà eventualmente disposta nei suoi confronti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
2.11 ricorso del COGNOME, anche alla stregua della motivazione della sentenza impugnata, pone due questioni: la prima è quella di verificare se, ai fini della operatività della clausola di garanzia di cui all’art. 19, comma 2, I. n. 69 cit, del reinvio in Italia del ricorrente, stato di esecuzione del mandato, rilevi il requisito della sua cittadinanza italiana e il suo rapporto con il cd. radicamento; se la garanzia del reinvio operi con riferimento ad un mandato processuale.
3. La risposta al primo quesito è affermativa.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato, sia pure in materia di rifiuto di consegna in relazione a mandato di arresto esecutivo, che per il cittadino italiano, diversamente da quanto previsto per il cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, è sufficiente il possesso della cittadinanza italiana non essendo necessaria la verifica del tip positivo accertamento di fatto della esistenza del suo eventuale “radicamento”, in ragione della legittima ed effettiva residenza o dimora nel territorio italiano (Sez. 6, Sentenza n. 5233 del 02/02/2023, COGNOME Matteo, Rv. 284110).
La verifica del presupposto soggettivo costituisce, all’evidenza, un accertamento semplice, per il cittadino italiano, più complesso per una persona
che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa sul territorio nazionale perché funzionale alla verifica del cd. radicamento, per il quale l’art. 19 cit. rinvia espressamente alle disposizioni dell’articolo 18-bis, comnna 2bis, I. n. 69 cit.
NOME COGNOME è cittadino italiano e, pertanto, risultano irrilevanti verifiche ulteriori in merito alla sua effettiva residenza e dimora, e in quale luogo, nel territorio italiano.
4. Anche con riferimento al mandato di arresto cd. processuale – nel cui genus rientra il mandato emesso per la esecuzione di un’ordinanza cautelare quale quella posta a base della richiesta di consegna – la più recente giurisprudenza ha ribadito, con riferimento al vigente art. 19, comma 2, della I. n. 69 cit., che la consegna ai fini di un’azione penale nei confronti di un cittadino o di una persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio nazionale, è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione (Sez. 6, n. 43252 del 19/10/2023, M., Rv. 285297 – 01).
Una decisione che si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la consegna, in funzione della celebrazione del processo, vista nella sua prospettiva dinamica, si traduce, in caso di condanna, in una forma posposta di consegna per l’esecuzione e che ha ribadito come la garanzia del reinvio costituisca un requisito di legittimità della decisione (Sez. 6, n. 14859 del 27/03/2014, Damean, Rv. 259683), la cui natura costitutiva di garanzia era già presente nell’art. 19, comma 2, lett. c) della I. n. 69 cit, ante modifica, e nell’art. 5 della Decisione quadro 2022/584/GAI – oggi testualmente riprodotto dall’art. 19, vigente.
Il meccanismo così delineato è stato individuato come idoneo a realizzare la finalità di semplificazione delle procedure di consegna, evitando la duplicazione di procedure per la necessità di far ricorso, in caso di condanna, alla attivazione di una ulteriore procedura per la sua esecuzione.
Una più recente decisione, evidenziando la natura facoltativa della clausola di reinvio, ha precisato che in tema di mandato di arresto europeo processuale, il giudice che non ritenga di subordinarne l’esecuzione alla condizione che il consegnando, all’esito del processo, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente irrogate nello Stato di emissione è tenuto a motivare specificamente le ragioni di tale scelta, avuto riguardo alle esigenze di reinserimento sociale del condannato, indicando gli elementi
considerati e i relativi criteri di valutazione (Sez. 6, n. 38276 del 16/10/2024, Serra, Rv. 287176 – 01).
5.Dalle svolte premesse consegue l’annullamento della sentenza impugnata che, facendo applicazione dei suesposti principi, valuterà la richiesta di applicazione della garanzia di cui all’art. 19, comma 2, I. n. 69 cit, del reinvio in Italia del ricorrente, cittadino italiano, affinché dopo essere stata sottoposto a processo, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 cit.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 29 gennaio 2026
La Consigliera relatrice
Il Pre idente