Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46822 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46822 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 15 novembre 2024, ha disposto la consegna di NOME COGNOME, cittadino nigeriano, residente in Italia, all’autorità giudiziaria della Slovenia, Corte Locale di Brezice, in esecuzione di mandato di arresto emesso il 23 aprile 2024. NOME COGNOME, tratto in arresto il 19 settembre 2024, veniva liberato in esito alla convalida.
NOME
Dal mandato di arresto si rileva che il ricorrente è chiesto in consegna, ai sensi dell’art. 251 codice penale sloveno, per avere falsificato, utilizzandolo in uscita dalla Slovenia, il passaporto nigeriano serie A08293124 dal quale veniva rimossa la pagina biografica originale con apposizione di una nuova pagina biografica con la sua fotografia e i suoi dati personali, reato punito con la pena massima di tre anni di reclusione, reato corrispondente a quello di cui all’art. all’art. 497-bis cod. pen. italiano.
Non sussistono, secondo la sentenza impugnata, ragioni ostative alla consegna poiché sussiste il requisito della doppia incriminabilità e non rileva il trattamento punitivo previsto nell’ordinamento sloveno né sussistono motivi di rifiuto facoltativo ai sensi dell’art. 18-bis I. n. 69 del 2005.
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza impugnata e denuncia:
2.1. violazione di legge (artt. 178 e 179 cod. proc. pen, art. 2 I. 69 del 2005 e, 24 e 111 Cost. 6 CEDU) perché il procedimento cautelare svolto in Slovenia non aveva consentito al ricorrente di essere assistito dal proprio difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME avendo proceduto su appello proposto da un difensore di ufficio sloveno e pur essendo a conoscenza della nomina del difensore di fiducia;
2.2. violazione di legge (artt. 178 e 179 cd. proc. pen., art. 2 I. 69 del 200, 24 e 111 Cost., 6 CEDU) perché la sentenza impugnata è stata emessa in assenza delle informazioni integrative e sulla base della sola ordinanza applicativa della misura, in presenza della impossibilità di decidere allo stato degli atti dopo che, ad una precedente, udienza, erano state chieste informazioni integrative con trasmissione di tutti gli atti del procedimento in corso in Slovenia;
2.3. violazione di legge (artt. 274, lett. b) cod. proc. pen. e 9 I. n. 69 del 2005) per avere proceduto il giudice sloveno in assenza di pericolo di fuga adottando l’ordinanza cautelare per fatti sopravvenuti;
2.4. violazione di legge (art. 8 CEDU, 18-bis e 19, comma 2, I. n. 69 del 2005) perché il ricorrente dimora stabilmente, da oltre sette anni, in Italia dove lavora e risiede con la propria famiglia tenuto conto che il procedimento può svolgersi in Slovenia in absentia e, in caso di condanna, il ricorrente potrebbe scontare la pena in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato.
E’ bene premettere, per ragioni di chiarezza espositiva, che il ricorrente era stato sottoposto a processo in Slovenia e condannato per il reato di falso di cui all’art. 251 cod. pen. sloveno alla pena di mesi cinque di reclusione con sospensione condizionale della pena, sentenza (ovvero decreto di condanna) annullata a seguito di appello dell’odierno ricorrente, appello al quale ha fatto seguito la fissazione dell’udienza dibattimentale.
La Corte di appello di Bologna, a seguito dell’eccezione della difesa, aveva effettivamente chiesto all’autorità giudiziaria slovena l’invio di tutti gli atti d giudizio ivi celebrato ma l’autorità procedente aveva trasmesso solo l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico del COGNOME nella quale si dava atto che l’imputato non si era presentato nel processo a suo carico non giustificando l’assenza e rendendosi irreperibile alle notifiche successive. Il giudice sloveno riteneva sussistente pericolo di fuga “per essere l’indagato senza professione, celibe e senza prole”, nonché privo di riferimenti familiari e personali in Slovenia.
NOME COGNOME evidenzia nel ricorso di avere impugnato la decisione di condanna “per fare emergere la buona fede” rispetto al reato di falso poiché egli aveva chiesto, attraverso un’agenzia, il rinnovo del proprio passaporto nigeriano per recarsi in Slovenia ed eseguire cure odontoiatriche e, pertanto, era estraneo alla contestata falsificazione.
2.11 motivo di ricorso di cui al punto 2.2. è manifestamente infondato. Premesso che l’intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3,4,5,6 dell’art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi, non si rinvengono nella motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna evidenti carenze nella ricostruzione della vicenda relativa all’adozione del mandato di arresto e dell’atto interno che ne aveva giustificato l’emissione.
3.1 motivi di ricorso, sintetizzati ai punti 2.1. e 2.3. sono infondati perché il ricorrente attacca, strutturando i vizi denunciati sulle previsioni del codice di rito italiano, l’ordinanza cautelare emessa dalla competente autorità slovena posta a fondamento del mandato di arresto disposto perché ritenuto funzionale alla celebrazione del processo a carico di NOME COGNOME che lo stesso ricorrente aveva richiesto.
L’autorità giudiziaria italiana non può sindacare l’ordinanza cautelare e le ragioni giustificative che, del resto, il ricorrente, attraverso l’impugnazione proposta dal difensore di ufficio, ha già fatto valere dinanzi al competente giudice sloveno.
Né tale provvedimento risulta inficiato da evidenti violazioni dei diritti fondamentali della persona, in relazione al diritto di difesa previsto, nelle sue varie declinazioni, dall’art. 6 CEDU.
Il provvedimento, che è stato emesso da un giudice, è motivato con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari; risulta che nella procedura cautelare il ricorrente era assistito da un difensore di ufficio sloveno che aveva proposto tempestivo appello; l’ordinamento sloveno prevede un termine di durata della custodia fissato, nella Carta Costituzionale slovena, nella durata di tre mesi.
Né appare rilevante che nel procedimento cautelare, che costituisce oggetto di una procedura incidentale, il ricorrente non fosse stato assistito dal difensore di fiducia italiano la cui nomina era intervenuta nel procedimento principale e in vista della trattazione del giudizio di merito a seguito di opposizione alla sentenza (o decreto) di condanna.
4.11 quarto motivo di ricorso è genericamente prospettato con riferimento all’opportunità di celebrazione del processo di appello in Slovenia “in absentia”, trattandosi di una valutazione rimessa all’autorità procedente, ed alla mancata previsione che il ricorrente potrebbe scontare la pena eventualmente inflittagli in Italia, paese nel quale risiede stabilmente da anni con il proprio nucleo familiare.
Questa Corte ha precisato che in tema di mandato di arresto europeo c.d. processuale, la consegna ai fini di un’azione penale nei confronti di un cittadino o di una persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio nazionale, è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione (Sez. 6, n. 43252 del 19/10/2023, M, Rv. 285297).
Tuttavia la Corte di appello, attraverso un giudizio in fatto, deve esaminare gli specifici indici rivelatori previsti dall’art. 18-bis comma 2, della I. n. 69 del 2005, apportata con il d.l. 13 giugno 2023 n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, al fine di ricostruire lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta in consegna, sulla base di deduzioni specifiche e allegazioni prodotte dall’interessato, allegazioni che non erano state svolte
all’udienza prevista per la decisione di consegna venendo solo genericamente prospettate nel corso dell’udienza di convalida.
La sintetica motivazione della sentenza impugnata al riguardo non è pertanto censurabile in questa sede.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 22, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 17 dicembre 2024
La Consigliera relatrice
GLYPH
Il P