Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 29489 Anno 2025
Penale Sent. Sez. F Num. 29489 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/08/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, nato a Roma il 27/02/1987
avverso la sentenza del 22/07/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Roma ha dis consegna di NOME COGNOME all’autorità giudiziaria della Francia in esecuzione del ma arresto europeo processuale emesso in data 23 maggio 2025 dal Procuratore della Repu presso il Tribunale di Parigi, per i reati di associazione a delinquere e furto aggravat in Parigi dal 15 agosto 2022 al 25 marzo 2024.
La Corte di appello con la sentenza impugnata ha disposto la consegna alla competent dello Stato emittente subordinatamente alla condizione che la persona dopo esse sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o
sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti membro di emissione.
Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge, nello dell’art. 705 cod. proc. pen. in relazione alla prevalenza dell’interesse del cons continuità dell’esecuzione della pena in corso in Italia per diverso reato rispetto a q del mandato di arresto, essendo sottoposto alla detenzione domiciliare in virtù del esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rom decorrenza dal 24 giugno 2023 e con fine pena prevista per il 3 aprile 2026.
Inoltre, deduce come ulteriore motivo ostativo alla consegna la circostanz consegnando si trova attualmente imputato in un diverso procedimento penale inna Tribunale di Roma / con udienza fissata per il 4 novembre 2025.
In tal modo sarebbe stato violato il principio della certezza della pena / dovendosi ritenere preclusa la estradizione (recte la consegna) di soggetto che si trovi in fase di espiazione d pena definitiva in Italia, con conseguente violazione dell’art. 705 cod. proc. pen. c la decisione sulla richiesta di estradizione.
Inoltre, si denuncia anche l’omessa valutazione della gravità indiziaria rispett reato oggetto della richiesta di consegna che sarebbero stati commessi quando l’Ha risultava già detenuto in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondat
Si deve, innanzitutto, rilevare l’erroneo riferimento del ricorrente all processuale dell’estradizione, trattandosi di una decisione in tema di mandato di arres che è regolata dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.
Invero, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale a quella europea modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle dispo facevano riferimento all’emissione di un provvedimento cautelare, in particolare que all’art. 1, comma 3, della citata legge 69 del 2005 che stabiliva che « l’Italia darà mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla prese sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrev
Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l’art. 18, comma 1, lett. q) cit. che faceva riferimento all’emissione di un provvedimento cautelare mancante di moti
L’art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, i procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva e dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché
processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad definitivamente irrogata dall’A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all’ dell’azione penale.
Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai “gravi indizi” è stato es 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28 Ferrari, Rv. 282118).
Come correttamente affermato dalla Corte di appello, quindi, rispetto alla veri fondatezza dell’accusa, per quanto sopra osservato sugli interventi normativi o l’adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nessuna interferenza è ammes parte dell’A.G. dello Stato di esecuzione, essendo tale verifica di esclusiva comp giudizio penale pendente davanti all’A.G. dello Stato di emissione.
Coerentemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativ mandato d’arresto europeo è stato definitivamente chiarito, con la soppressi disposizioni oramai abrogate ed erroneamente richiamate dal ricorrente, che non spetta a dello Stato di esecuzione il vaglio della fondatezza dell’accusa che è rimesso esclu all’A.G. dello Stato di emissione.
Con riferimento alla pendenza in Italia di altro procedimento penale nonché all’esecuzione di una pena per una sentenza di condanna definitiva per reati divers oggetto del mandato di arresto europeo deve ricordarsi che nella giurisprudenza di leg principio consolidato che la facoltà riconosciuta alla Corte d’appello di rinviare la consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in It reato diverso da quello oggetto del predetto mandato, come anche quella di differire la per consentire alla persona richiesta di scontare la pena per la quale sia stata c Italia, implica una valutazione di tipo discrezionale, del cui mancato esercizio il cons può dolersi, a meno che egli non l’abbia espressamente sollecitato, adducendo al rig specifico interesse (Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, COGNOME, Rv. 248006).
La richiesta di rinvio della consegna non è, infatti, proponibile direttamente d Corte di Cassazione, ma solo avanti alla Corte d’appello in base al disposto dell’a legge n. 69/2005, secondo cui «Con la decisione che dispone l’esecuzione del mandato d europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rin consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovv scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto d d’arresto».
Non avendo l’imputato dato atto di avere sollecitato tale differimento manifestamente infondata la dedotta violazione di legge, non essendo previsto alcun legittimo di rifiuto, neppure facoltativo, della consegna, nel caso di pendenza in I
procedimento penale o di esecuzione della pena per reati diversi da quelli oggetto de di arresto europeo.
Va considerato che l’interesse del ricorrente di difendersi nell’ambito dei processi in Italia non è menomato dalla decisione di consegna, in quanto il suo coattivo tras
all’estero costituisce causa di legittimo impedimento alla prosecuzione dei processi caso, non gli impedisce di impugnare le sentenze di primo grado, eventualmente emesse,
il relativo giudizio di appello non verrebbe in ogni caso celebrato in sua assenz legittimo impedimento, costituito dallo stato di detenzione dell’imputato all’estero
Sez. 4, n. 47497 del 03/11/2011, Gasi, Rv. 251740).
Palesemente infondato è anche il rilievo secondo cui la esecutività della senten del Tribunale di Roma), è di per sé ostativa alle valutazioni discrezionali della Cort
che sarebbe stata tenuta a riconoscere prevalente l’esecuzione della pena inflitta in
L’art. 24 I. n. 69 cit. attribuisce, infatti, alla Corte il potere discreziona consegna, ma non anche di rifiutarla, essendo la decisione di rinviare la consegna
ratio valutazioni di opportunità la cui
non è quella di tutelare la posizione del consegnando, be il rispetto del principio di collaborazione tra Stati
(Sez.
6, n. 19696 del 23/05/2025, COGNOME
COGNOME, Rv. 288100.
All’inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di 616 cod. proc. pen.
La Cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Man Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.