Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41863 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41863 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15/12/2025, a seguito dell’annullamento con rinvio della Sesta Sezione penale di questa Corte del 28/09/2025 (che ha cassato la decisione della Corte di appello di Milano del 10/07/2025 che aveva rifiutato la consegna del cittadino polacco NOME COGNOME, arrestato in data 15/06/2024 in esecuzione del mandato di arresto europeo n. VIII kop 62/64 emesso in data 28/03/2024 dal Tribunale distrettuale di Varsavia) ha disposto la consegna alla Polonia, Stato richiedente, di NOME, nato in Polonia il DATA_NASCITA.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME senza articolare specifici motivi di ricorso, ma elencando una serie di circostanze quanto alla posizione del Klaus, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Dopo aver richiamato in modo sintetico l’andamento del procedimento – in particolare il rifiuto alla consegna della Corte di appello di Milano con la decisione del 10/07/2025 e la proposizione solo da parte del NOME di ricorso per cassazione (in assenza di ricorso dello Stato polacco e del Procuratore generale) al fine di ottenere una più corretta qualificazione del delitto allo stesso ascritto – la difesa ha richiamato una serie di principi di diritto ricavati da disposizioni costituzionali e dalla decisione quadro 2008/909, sostenendo il radicamento nel territorio dello Stato italiano del NOME e la violazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 176h del 06/07/2023, oltre che dell’art. 597 cod. proc. pen., atteso che sia la Corte di cassazione che la Corte di appello si erano pronunciate su capi della sentenza ormai passati in giudicato. La difesa ha inoltre richiamato l’art. 18-bis e sue modificazioni (non meglio specificate) sostenendo che non è previsto il diritto dello Stato richiedente di opporsi alla richiesta di espiazione della pena in Italia ed ha sostenuto la illegittimità costituzionale di una diversa soluzione, quando, come nel caso in esame, la Corte di appello si sia espressa in senso favorevole alla espiazione della pena in Italia. In conclusione la difesa ha sostenuto come una diversa conclusione si debba ritenere in
contrasto con il dictum della decisione della Corte costituzionale sopra richiamata.
2.2. GLYPH Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si deve rilevare come il ricorso si caratterizzi per una evidente genericità ed aspecificità, attesa la mancanza di una puntuale enunciazione del motivo e della disposizione normativa asseritamente violata dalla decisione della Corte di appello di Milano.
Il ricorso si limita, difatti, a richiamare, in modo parziale ed incompleto, le argomentazioni, ritenute decisive, intervenute nel corso del procedimento nel suo complesso, per giungere a sostenere, seppure in modo non chiaro, una violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. da riferire al dato incontestato del radicamento in Italia del NOME quale elemento ostativo alla consegna; dato rispetto al quale nessuna incidenza potevano avere le conclusioni della Corte di cassazione una volta che la Corte di appello si era effettivamente pronunciata in senso favorevole al COGNOME sul punto.
Il ricorrente all’evidenza non si confronta in primo luogo con il dictum della Corte di cassazione che, in sede di annullamento con rinvio, ha specificamente delineato il perimetro delibativo devoluto alla Córte di appello (pag. 4 e seg. dove è stata esplicitamente richiamata la modalità di confronto e consultazione tra gli Stati quanto al mandato di arresto europeo, con chiara affermazione che “a fronte del rifiuto dello Stato di condanna di trasmettere i suddetti atti – sentenza di condanna e certificato – al fine di evitare l’impunità della persona ricercata, un mandato di arresto europeo deve essere eseguito”) chiarendo non solo che si doveva giungere d’ufficio all’annullamento della decisione della Corte di appello per motivi diversi da quelli proposti, ma anche delineando l’infondatezza delle argomentazioni proposte a suo tempo con il primo ricorso per cassazione, seppure tali
motivi si dovessero ritenere assorbiti dalla decisione assunta d’ufficio in INDIRIZZO.
Si deve, quindi, osservare che, nel caso di specie, per le ragioni enunciate specificamente dalla Sesta Sezione penale, la pronuncia rescindente della Corte di cassazione ha eliminato la sentenza annullata dal novero delle pronunce legittimamente emesse, tanto che di essa non deve tener conto il giudice del rinvio se non come paradigma negativo, per non incorrere nei medesimi errori già oggetto delle censure in sede di legittimità. La sentenza annullata è stata, dunque, travolta dalle conseguenze radicali degli effetti rescindenti dell’annullamento, e, pertanto, non può assurgere a polo di comparazione rispetto alla nuova sentenza d’appello che, orientandosi secondo il vincolo di rinvio, ha pronunciato una diversa decisione, specificamente argomentata, in modo logico e riscontrabile in assenza di aporie.
Ciò premesso, si deve osservare che la Corte di appello di Milano ha specificamente affrontato il perimetro delibativo devoluto e le analitiche indicazioni fornite in ordine al giudizio da affrontare enucleate a pag. 8 e segg. dalla decisione della Sesta Sezione penale di questa Corte, con particolare attenzione al dato interpretativo enucleato secondo il quale “nel caso in cui lo Stato di emissione non dia il consenso all’esecuzione in Italia della pena ovvero non trasmetta il certificato deve essere disposta la consegna del soggetto in relazione al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo” (pag. 9). La Corte di appello ha richiamato le indicazioni ricevute e ha dato atto delle attività espletate con ordinanza emessa ad esito della udienza del 01/10/2025, con termine di sessanta giorni per lo Stato richiedente al fine di esprimere il consenso all’esecuzione della pena in Italia ovvero al fine di trasmettere il certificato di esecutività, evidenziando che nessuna risposta era stata comunicata dallo Stato polacco, sicché doveva essere disposta la consegna del NOME allo Stato emittente del m.a.e. per le ragioni di sistema (collaborazione tra Stati ed evitare che persona condannata non sconti effettivamente la sua pena) già richiamate dalla Corte di cassazione in sede di annullamento.
Nel giungere a tale conclusioni, le cui ragioni argomentative sono esplicite, chiare e logicamente articolate (e con le quali il
ricorrente non si confronta effettivamente) la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto affermato di recente da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di mandato di arresto europeo esecutivo, l’omessa risposta dello Stato di emissione alla richiesta della Corte di appello di consenso all’espiazione della pena in territorio italiano va considerata come diniego, in quanto la mancata trasmissione della sentenza e del certificato costituisce conferma implicita della richiesta di consegna già formulata con l’emissione del mandato (Sez. 6, n. 37387 del 14/11/2025, Afzaal, mm. allo stato).
7. In tal senso si è chiarito in caso sostanzialmente sovrapponibile, con argomentazioni che pienamente si condividono, che la questione centrale sia se lo Stato richiedente possa limitarsi a non fornire alcuna risposta, dovendosi da ciò desumere un implicito diniego.
La decisione appena citata, con approdo ermeneutico che si condivide e che si deve applicare al caso di specie, ha chiarito che: “la questione va affrontata partendo dall’esaustiva ricostruzione del sistema risultante a seguito della sentenza resa dalla CGUE 4 settembre 2025, C-305/22, Ci., e della successiva applicazione fattane da questa Corte con sentenza resa da Sez. 6, n. 30618 dell’8/09/2025. La sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia, con riferimento ad un mandato di arresto europeo rivolto all’Italia, ha valorizzato il contenuto dell’art. 25 dalla decisione quadro 2008/909/GAI (relativa al reciproco riconoscimento alle 2 sentenze penali) ritenendo che in presenza di un m.a.e. esecutivo e della condizione di consegnando di cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, “la presa in carico” da parte di quest’ultimo “dell’esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna pronunciata nello Stato di emissione e che ha giustificato l’emissione del mandato d’arresto europeo è subordinata al consenso di tale Stato di emissione, conformemente alle norme previste dalla decisione quadro 2008/909” (par. 67). Consenso che può essere espresso dallo Stato di condanna all’esito delle consultazioni tra gli Stati interessati che “si concretizza nella trasmissione della sentenza di condanna e del certificato il cui modello figura all’allegato I della decisione quadro 2008/909, posto che tali documenti, in particolare il certificato, contengono indicazioni essenziali per consentire l’esecuzione effettiva
della pena irrogata” (par. 83). 2.1. Sulla base di tali affermazioni, può ritenersi che l’esecuzione della sentenza nello Stato richiesto presuppone, necessariamente, l’invio della sentenza di condanna e del certificato, documentazione in assenza della quale non è consentito in alcun modo disporre l’esecuzione, difettando indicazioni essenziali. Al contempo, la decisione assunta dalla CGUE precisa che “l’autorità competente dello Stato di emissione può rifiutare una siffatta trasmissione se ritiene, sulla base di circostanze oggettive, che la pena non sarà effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione o che un’esecuzione di tale pena in tale Stato non contribuirà all’obiettivo di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena privativa della libertà personale alla quale quest’ultima è stata condannata” o “sulla base di considerazioni relative alla politica penale propria dello Stato di emissione” (par. 72). L’assetto dei rapporti tra Stato richiesto e richiedente induce a ritenere che rientra nella potestà dello Stato che ha emesso la condanna stabilire se la stessa possa essere eseguita in altro Stato, pur dovendo la relativa decisione essere assunta nel rispetto della funzionalità del meccanismo del mandato di arresto europeo (quindi in tempi evidentemente contenuti e nell’ambito di un proficuo dialogo tra le autorità interessate) e delle finalità di favorire il reinserimento sociale della persona condannata; e che non è consentito allo Stato di esecuzione di “unilateralmente derogare al principio dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, a titolo dell’attuazione di tale motivo di non esecuzione facoltativa, senza che siano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna previste dalla decisione quadro 2008/909″ (par. 66). In ordine al contemperamento tra le finalità di reinserimento e l’interesse dello Stato richiedente a far eseguire la condanna sul suo territorio, si è sottolineato come lo Stato membro in cui una persona è stata condannata può legittimamente far valere considerazioni di politica penale che gli sono proprie al fine di giustificare che la pena irrogata sia eseguita nel suo territorio, rifiutando di conseguenza la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato che deve corredarla ai sensi della decisione quadro 2008/909, e ciò anche quando considerazioni relative al reinserimento sociale della persona ricercata potrebbero deporre a favore di un’esecuzione di tale pena nel territorio di un altro Stato membro (par.63). In tale contesto, l’assenza di un obbligo di dar seguito alla richiesta proveniente dallo Stato richiesto discende dal fatto che l’emissione da parte di uno Stato
membro di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà personale testimonia proprio il fatto che tale Stato privilegia, in linea di principio, un’esecuzione della pena nel suo territorio piuttosto che un’attuazione del meccanismo di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia penale previsto dalla decisione quadro 2008/909, ai fini di una siffatta esecuzione in un altro Stato membro (par.66). 2.2. Le argomentazioni contenute nella citata sentenza della Corte di Giustizia consentono di risolvere il dubbio in ordine alla possibilità che il diniego dell’autorità richiedente possa discendere anche dall’omessa risposta alla richiesta, formulata dall’autorità giudiziaria italiana, di consentire l’esecuzione della pena sul territorio nazionale. Se, da un lato, la motivazione resa dalla Corte di Giustizia tende a valorizzare il ruolo del coordinamento tra Stato richiesto e richiedente, il che lascerebbe ipotizzare che a fronte di una formale richiesta consegua sempre una espressa risposta, cionondimeno vi sono specifici elementi che consentono di ritenere sufficiente anche il mero silenzio conseguente alla richiesta di consenso all’esecuzione. In tal senso depone, in primo luogo, il fatto che l’art.4, comma 5, della decisione quadro 2008/909/GAI stabilisce che, qualora lo Stato di esecuzione, di propria iniziativa, chieda allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza e il certificato, quest’ultimo non è in alcun modo obbligato a provvedervi. Ne consegue che lo Stato di emissione mantiene intatta la propria discrezionalità, nozione nell’ambito della quale deve necessariamente ricondursi anche la possibilità di non rispondere alla sollecitazione proveniente dallo Stato cui è stata chiesta la consegna del condannato. Al dato normativo deve aggiungersi anche l’ulteriore considerazione in virtù della quale lo Stato richiedente, con l’emissione del mandato di arresto a fini esecutivi, dimostra di aver già compiuto una scelta volta a privilegiare l’esecuzione della pena sul territorio nazionale, scelta che, pur non essendo irreversibile e potendo divenire recessiva a fronte della richiesta di far eseguire la pena nel territorio dello Stato richiesto, presuppone pur sempre una manifestazione di volontà che, ove non superata dal consenso all’esecuzione, è destinata a prevalere. 2.3. Sulla base di tali considerazioni, quindi, deve affermarsi il principio secondo cui, nel caso di mandato di arresto europeo emesso al fine dell’esecuzione di una pena detentiva, la Corte di appello può rifiutare la consegna, dando esecuzione alla sentenza straniera, solo dopo aver richiesto e ottenuto il consenso espresso dello Stato di emissione, con
la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, mentre l’omessa positiva risposta, preceduta dalla richiesta di consenso, deve essere considerata come implicita conferma della richiesta di consegna già formulata con l’emissione del mandato di arresto europeo a fini esecutivi. Tale soluzione, peraltro, consegue a quanto affermato da Sez.6, n. 30618 dell’8/09/2025, lì dove, nel ricostruire in via interpretativa l’iter da seguire per l’interlocuzione tra l’autorità giudiziaria italiana e quella dello Stato richiedente, ha osservato come l’interlocuzione con lo Stato di emissione attiva una procedura incidentale che si innesta nel procedimento di consegna, che non trova una sua regolamentazione dal punto di vista temporale nelle decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI. Per tale ragione, in mancanza della previsione di un differimento dei termini per la decisione, si è ritenuto che la Corte di appello debba stabilire un congruo termine per la ricezione di quanto richiesto allo Stato di emissione, con la conseguenza che l’omessa risposta nel termine assegnato non potrà che essere interpretata come un diniego alla richiesta di far eseguire nello Stato richiesto. 2.4. Per completezza, infine, deve precisarsi che l’autorità richiesta non ha alcun potere di sindacare la legittimità del rifiuto, espresso o implicito, manifestato dallo Stato richiedente, posto che la scelta di far eseguire la pena nel proprio territorio nazionale risponde ad una valutazione di esclusiva competenza dello Stato in cui la condanna è stata pronunciata. Pur dovendosi ribadire la discrezionalità riconosciuta allo Stato richiedente di non consentire all’esecuzione all’estero della pena, cionondimeno tale scelta deve trovare un contemperamento rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona, mediante l’individuazione di forme di tutela avverso l’illegittimo diniego del consenso. Tuttavia, la suddetta tutela non potrà che trovare concreta attuazione dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di condanna, ove l’interessato potrà far valere la sussistenza dei parametri selettivi indicati dalla Corte di giustizia quali presupposti legittimanti la rinuncia all’espiazione della pena nello Stato di emissione della condanna. Sulla base della normativa in vigore e delle indicazioni contenute nelle menzionate decisioni quadro, infatti, non vi sono strumenti che consentono allo Stato richiesto di sindacare, sia pur incidentalmente al solo fine di addivenire al diniego della richiesta di consegna, la decisione unilaterale e discrezionale dello Stato richiedente di far eseguire la pena sul proprio territorio.”.
In conclusione, si deve osservare che il ricorrente non si è confrontato con la complessiva ricostruzione resa sul punto da questa Corte in sede di annullamento con rinvio e con la corretta applicazione dei principi di diritto ivi enunciati da parte della Corte di appello, tra l’altro richiamando in modo assertivo e generico, senza puntuale indicazione del numero della pronuncia (“176h”, mentre in realtà si tratta della sentenza n. 178 del 06/07/2023), di una decisione della Corte costituzionale, ritenuta risolutiva, senza tuttavia allegare elementi interpretativi e difensivi a supporto di tale conclusione (considerata la diversità del caso esaminato, con riferimento a cittadini di paesi terzi, e la assoluta mancanza di allegazione dei parametri normativi di riferimento; in assenza di qualsivoglia richiamo a dati decisivi, quanto alla propria condizione, nel senso del proprio radicamento familiare sul territorio, quale dato risolutivo per la finalità di successivo reinserimento, che secondo la decisione, erroneamente citata, della Corte costituzionale deve essere ritenuto tale solo “in presenza di un quadro di integrazione certo”).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.22, comma 5, legge n.69 del 2005.
Così deciso il 30/12/2025.