Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22831 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Offenburg (Germania) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 30/04/2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di NOME all’autorità giudiziaria tedesca in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 24 febbraio 2023 dal Tribunale di Emnnendingen, per i reati di «frode sui sussidi e frode informatica», e di quello emesso in data 25 maggio 2023 dalla Pretura di Friburgo, per i reati di
«frode».
AVV_NOTAIO ricorre avverso tale sentenza nell’interesse del NOME e ne chiede l’annullamento, proponendo un unico motivo di ricorso.
Il difensore deduce l’inosservanza dell’art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto i mandati di arresto emessi dall’Autorità giudiziaria tedesca sarebbero incompleti; in particolare, sarebbe assente l’indicazione della pena minima per i reati per i quali vi è stata richiesta di consegna e non vi sarebbe alcun riferimento al fatto che il COGNOME abbia avuto conoscenza della pendenza dei procedimenti penali tedeschi.
Nel mandato di arresto emesso dalla Pretura di Friburgo, inoltre, la persona richiesta in consegna sarebbe indicata come priva di fissa dimora, ancorché già dal 2021 fosse residente a Basilea, in Svizzera.
CONSIDERATO IN DIRITID
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati.
Con unico motivo di ricorso il difensore censura la violazione dell’articolo 6 della legge n. 69 del 2005, in quanto i mandati di arresto europei non conterrebbero l’indicazione della pena minima prevista dall’ordinamento tedesco, della residenza della persona richiesta in consegna e dell’avvenuta informazione al NOME della pendenza dei procedimenti penali tedeschi.
3. Il motivo è inammissibile.
Manifestamente infondata è, infatti, la censura relativa alla dedotta violazione di legge in ordine alla carente indicazione della pena minima per i reati per i quali vi è stata richiesta di consegna.
Secondo il costante orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, infatti, ai, fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel mandato di arresto europeo processuale relativamente all’indicazione della pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge n. 69 del 2005), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all’indicazione della pena detentiva edittale massima, l’unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell’ordinamento italiano (ex plurimis: Sez. 6, n. 30006 del
26/10/2020, COGNOME, Rv. 279782; Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, Posea, non nnassimata sul punto; Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187).
La previsione nella versione italiana del testo della decisione quadro del requisito della indicazione della «pena minima e massima» stabilita dalla legge dello Stato di emissione è, infatti, frutto di una non appropriata traduzione del testo originario in lingua inglese e francese, che si riferisce alla «scala di pene» (rispettivamente «scale of penalties» e «echelle de peines»), per riferirsi alle varie gradazioni di pena previste per il reato oggetto di consegna (per la presenza di circostanze aggravanti, ad esempio), in quanto unicamente la pena detentiva edittale massima rileva ai fini della consegna, sia nella decisione quadro, che nella legge italiana attuativa (Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187).
Manifestamente infondata è, inoltre, la censura relativa all’errata indicazione del luogo di residenza della persona richiesta in consegna nel mandato di arresto europeo, in quanto l’art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69 non richiede di indicare la residenza della persona richiesta in consegna nel mandato di arresto europeo, ma solo la sua identità e cittadinanza.
Parimenti tale disposizione non richiede che il mandato di arresto europeo c.d. processuale, ovvero emesso al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, debba essere preceduto dalla previa comunicazione alla persona richiesta in consegna della pendenza del procedimento penale nello Stato membro.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art GLYPH comma rargp7a -tt eitelia leasz n. 65 ekei 1 ( X )5.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.