Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18595 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18595 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME COGNOME nato in Romania il 09/09/2006 avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte di Appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato, NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata in accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di NOME NOME COGNOME alle competenti Autorità della Romania, in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 4 aprile 2025 dal Tribunale di Satu Mare per il reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Romania nel marzo 2025.
Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di COGNOME NOME COGNOME deducendo un unico motivo di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito illustrato.
2.1. Violazioni di legge nella parte in cui la Corte d’appello ha omesso valutare i rilievi difensivi e gli elementi prospettati in favore del ricorrente ri la sussistenza dei requisiti della compiuta descrizione del fatto di reato, att genericità degli elementi rappresentati nel mandato di arresto con la conseguent inosservanza delle indicazioni di cui all’art. 6 della legge 69/05.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE contenente la descrizione delle circostanze del reato, dell modalità esecutive e del grado di partecipazione del ricercato, nei termini uti verificare se i reati per i quali è stato emesso rientrino nel campo di applicaz degli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005
Viene anche chiarito che trattandosi di mandato di arresto emesso in data successiva al 2 febbraio 2021 trova applicazione la nuova disciplina introdotta d d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l’art. 17 escludendo il potere d Corte di appello di valutare i gravi indizi di colpevolezza.
L’art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infat il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque n siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato n solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall’A.G. d uno Stato membro ma anche di dare corso all’esercizio dell’azione penale.
Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai “gravi indizi” è espunto dall’art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi no costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di caratter facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).
E in linea con tale indicazione, l’attuale art. 6, al comma 1, lettera e), stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grad di partecipazione del ricercato, mentre è stato soppresso il riferimento a relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6).
Come correttamente affermato dalla Corte di appello, quindi, rispetto alla verifica della fondatezza dell’accusa, per quanto sopra osservato sugli interve
normativi operati per l’adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nessuna interferenza è ammessa da parte dell’A.G. dello Stato di esecuzione, essendo tale verifica di esclusiva competenza del giudizio penale pendente davanti all’A.G. dello Stato di emissione.
La descrizione dei fatti è comunque sempre richiesta dalla nuova disciplina ma al solo ed esclusivo fine della verifica del requisito della doppia incriminazione e più in generale dell’ambito di applicazione riferito ai reati di cui agli artt. 7 e della legge n. 69 del 2005.
Va anche ricordato che il d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10, che ha modificato l’art. 6, ha anche abrogato il comma 4 che prescriveva, per quanto rileva ai fini dell’esame del motivo, l’allegazione al mandato di arresto dei dati segnaletici e di ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 6 è, dunque, sufficiente che il mandato di arresto indichi l’identità e la cittadinanza del ricercato.
Ciò non esclude, tuttavia, che a fronte di specifiche e comprovate allegazioni del consegnando idonee a far sorgere un ragionevole dubbio sull’identità fisica del consegnando, la Corte di appello possa richiedere informazioni integrative allo Stato emittente.
Ma va chiarito che ciò che rileva ai fini della verifica del requisito dell’identità del ricercato non è la gravità degli indizi che hanno portato alla sua identificazione quale responsabile del reato, ma solo la corrispondenza della sua identità personale a quella del soggetto indagato/imputato nel procedimento estero.
Nel caso in esame, rileva il Collegio che non vi è stata alcuna specifica allegazione da parte del consegnando circa la erroneità della sua identificazione non già come responsabile del reato – profilo rimesso alla valutazione delle prove a suo carico – ma quale persona ricercata dall’A.G. rumena, sicchè neppure può sorgere un dubbio sull’identità fisica del consegnando.
Occorre, infine, evidenziare che la descrizione del fatto e della corretta individuazione della persona consegnata quale concorrente nel reato deve essere contenuta nel mandato di arresto europeo e non già nella sentenza della Corte di appello che è solo chiamata a verificare la corrispondenza del mandato ai requisiti richiesti dalla legge.
A tale riguardo risulta palese anche la genericità delle censure difensive che non fanno alcun riferimento al contenuto del mandato e alle carenze della descrizione delle circostanze del reato, ma si limitano a censurare un vizio di motivazione rispetto alla descrizione dei fatti riportata per estratto nella
motivazione della sentenza, senza neppure dare atto di avere vagliato il contenuto del mandato di arresto europeo.
Da qui la manifesta infondatezza del ricorso.
2. All’inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
La Cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n.
69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 15 maggio 2025
Il Con GLYPH
ire estensore
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Il Presidente