Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25859 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25859 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Napoli DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 28/05/2024 dalla Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna allo Stato di Spagna di NOME COGNOME, destinatario di un mandato di arresto processuale per il reato di rapina avente ad oggetto un orologio.
La consegna è stata disposta subordinandola alla condizione che l’interessato, dopo essere stato sottoposto al processo, sia nuovamente inviato in Italia per scontare la pena eventualmente inflitta dallo Stato di emissione.
Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo con cui si deduce violazione dell’art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
11
La Corte non avrebbe compiuto nessun accertamento integrativo volto a sostenere l’adozione del mandato di arresto.
In particolare, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto di non dover compiere nessun vaglio preliminare quanto alla sussistenza ed esaustività di elementi istruttori finalizzat a dare esecuzione al mandato (così il ricorso)
Il materiale su cui la richiesta di consegna si fonda avrebbe una valenza meramente esplorativa sulla sussistenza dei gravi indizi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
A seguito delle modifiche apportate alla I. 22 aprile 2005, n. 69, l’attuale previsione dell’art. 22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. con consegu esclusione del vizio di motivazione.
La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell’art. 22 I. 22 aprile 2005, n. 69; detta norma, nell’originaria previsione, stabiliva che il ricor per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e, non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. pro pen.
A seguito della riformulazione, da un lato, è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall’art. 606, lett. a), b) e c), cod. pro con conseguente espunzione del vizio di motivazione.
Tale duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità del motivazione.
In tale quadro di riferimento, la Corte di cassazione ha già chiarito in tema di mandato di arresto europeo, che la richiesta di informazioni e accertamenti integrativi di cui all’art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 – che consente alla Corte d’appello chiamata a decidere sulla richiesta di esecuzione di verificare preliminarmente la completezza del materiale informativo trasmesso dall’Autorità di emissione del m.a.e. – non può avere carattere esplorativo, né risultare genericamente delimitata nel suo oggetto, ma deve essere specificamente formulata e assistita da congrue allegazioni volte a dimostrarne la necessità e la funzionalità nella prospettiva della decisione da adottare ex art. 17,
comma 1, all’esito della procedura passiva di consegna. (Cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, Perica, Rv. 283053).
Si tratta di un principio che deve essere posto in connessione con i limiti di sindacato da parte dell’Autorità Giudiziaria dello Stato di esecuzione quanto alla sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza.
Nel vigore del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, che prevedeva, in caso di mandato d’arresto processuale, quale presupposto per la consegna, l’esistenza di “gravi indizi di colpevolezza”, tale requisito veniva inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì come mera esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall’autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna; di detto compendio il mandato o la documentazione ad esso allagata doveva essere dato adeguato conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).
Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai “gravi indizi” è stato espun dall’art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo.
In chiara continuità a con tale indicazione, l’attuale art. 6, al comma 1, lettera e della stessa legge prevede attualmente che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato mentre è stato contestualmente espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza, di cui al previgen comma 4, lettera a, dello stesso art. 6 (Cfr, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, COGNOME, Rv. 282118; Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M, Rv. 282253)
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo descritto con chiarezza i fatti posti a fondamento del mandato di arresto nella loro dimensione naturalistica e il grado di partecipazione criminosa del consegnando.
Nulla di specifico è stato dedotto, non avendo chiarito il ricorrente nemmeno quali sarebbero gli accertamenti integrativi che avrebbero dovuto essere compiuti e che non sono stati disposti dalla Corte di appello, e quale la sarebbe la loro necessità e funzionalità rispetto alla decisione.
Un motivo del tutto generico, perché esplorativo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2024.