Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17507 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale Ł stata rigettata l’istanza «volta ad ottenere la revoca e/o l’inefficacia del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Taranto il 4 agosto 2020».
Il nucleo centrale di quella motivazione risiede nella considerazione che «secondo ripetute pronunce di questa Corte in tema di mandato di arresto Europeo, l’ordinamento processuale, nella fase attiva di consegna, consente di contestare il titolo esecutivo su cui si fonda il mandato di arresto Europeo, ma non direttamente quest’ultimo (Sez. 6, n. 9273 del 05/02/2007, COGNOME, Rv. 235557); tale orientamento interpretativo Ł stato ribadito da Sez. U, n. 30769 del 3 Il Presidente 4
21/06/2012, COGNOME Rv. 252891 – 01, secondo cui non sono impugnabili nell’ordinamento interno, neanche ai sensi degli artt. 111, comma settimo, Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., il mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (artt. 28, 29 e 30 della L. 22 aprile 2005, n. 69) ed il provvedimento emesso (eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della consegna di cui agli artt. 32 e 26 della legge sopra citata, potendo i loro eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento. Ancora va ricordato come in tema di mandato di arresto europeo, le questioni relative al principio di specialità sono deducibili soltanto davanti allo Stato richiesto (Sez. 6, n. 27098 del 30/03/2017, Santafede, Rv. 270402 – 01)».
Nel presente procedimento, Ł stato impugnato, in sede di incidente di esecuzione, il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Taranto il 31 ottobre 2022 per avere incluso una sentenza che avrebbe dovuto ritenersi non eseguibile per effetto del mancato perfezionamento del procedimento di estensione del MAE.
Il primo motivo di ricorso contiene una serie di questioni che riguardano, a ben vedere, ancora una volta, la legittimità del provvedimento di MAE in estensione.
Pur dovendosi ritenere ammissibile l’incidente di esecuzione proposto avverso il provvedimento di cumulo mediante la deduzione della violazione del principio di specialità in relazione ad uno dei titoli inclusi in detto provvedimento (fra le molte,
Sez. 1, n. 4457 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 269189 – 01; Sez. 1, n. 53695 del 16/11/2016, COGNOME Rv. 268663 – 01), il motivo Ł privo di fondamento.
Dalla ricostruzione contenuta nell’ordinanza impugnata emerge che il provvedimento che ha concesso l’estensione della consegna Ł stato emesso il 26 luglio 2021 e contro lo stesso non Ł statao proposta alcuna impugnazione davanti all’Autorità giudiziaria spagnola.
Il provvedimento di estensione del MAE ha reso eseguibile la sentenza della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto del 27 febbraio 2014 e in questa sede si ripropongono una serie di questioni che riguardano, ancora una volta, la legittimità del procedimento con il quale il titolo Ł divenuto eseguibile.
Con il motivo di ricorso in esame, il ricorrente pone la questione della mancanza di un MAE per ogni singola sentenza suscettibile di esecuzione, eccepisce il mancato rispetto del principio del contraddittorio con conseguente nullità assoluta di ordine generale del procedimento, rileva il mancato rispetto del principio di specialità, a fronte della impossibilità per il condannato di lasciare il territorio italiano, con conseguente non operatività della deroga di cui all’art. 721 cod. proc. pen., al punto che il provvedimento di MAE Ł stato revocato da parte dell’Avvocato generale presso la Corte di appello di Taranto in data 13 maggio 2021.
Le prime due questioni (mancanza di un separato MAE per ogni sentenza, e violazione del contraddittorio) riguardano strettamente la procedura di mandato di arresto europeo e avrebbero dovuto essere proposte davanti all’Autorità che ha deciso sulla richiesta in estensione proveniente dal Ministero della Giustizia.
Davanti all’Autorità spagnola avrebbero dovuto essere fatti valere i vizi del procedimento di MAE che non possono essere rilevati in sede diversa, neppure in quella dell’incidente di esecuzione.
Vige, anche nella materia di interesse, il principio generale per cui «in materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l’esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione» (fra le numerose, Sez. 1, n. 16958 del
23/02/2018, COGNOME Rv. 272604 – 01).
Si tratta di principio del tutto pacifico suscettibile di essere esteso anche alla materia del MAE, con la conseguenza che, analogamente a quanto avviene per il giudizio di cognizione, non possono essere fatti valere quei vizi del procedimento all’esito del quale la sentenza di condanna diviene eseguibile; vizi che possono essere rilevati in sede di formazione del titolo esecutivo.
Laddove sia procedimentalizzato l’autonomo giudizio all’esito del quale la sentenza diviene concretamente eseguibile (circostanza che ricorre nel caso di MAE in estensione) le eventuali violazioni avvenute in quel procedimento devono essere rilevate in quella sede, non già nell’incidente di esecuzione proposto avverso il titolo esecutivo.
In caso contrario rimarrebbe sostanzialmente elusa la stessa giurisprudenza richiamata nel precedente di questa stessa sezione su altro incidente di esecuzione proposto dallo stesso COGNOME (la citata sentenza n. 4863 del 2024).
Ferma restando, pertanto, l’impugnabilità con incidente di esecuzione del provvedimento di cumulo che contiene il titolo divenuto eseguibile per effetto del procedimento di mandato di arresto europeo in estensione, il correlato giudizio non può avere ad oggetto esclusivo profili che attengono alla legittimità di quel procedimento.
Si potrebbe, potenzialmente, porre un problema di disapplicazione del provvedimento dell’Autorità straniera per contrasto con principi fondamentali dell’ordinamento (in tal senso Sez. U, n. 30769 del 2012 cit.) che, tuttavia, non risultano essere stati specificamente articolati nell’istanza originaria.
NØ risulta proposta alcuna specifica istanza in tal senso, sin dalla domanda originaria.
La conclusione appare coerente, in primo luogo, con quanto illustrato nella motivazione della predetta decisione delle Sezioni Unite e, in particolare, con il passaggio con il quale Ł stato segnalato che «il m.a.e. attivo Ł atto rivolto (non al soggetto destinatario della misura ma) all’autorità estera, con carattere chiaramente accessorio e strumentale rispetto al provvedimento restrittivo di cui vuole conseguire la concreta esecuzione mediante la cooperazione di detta autorità. Conferma di tanto può rinvenirsi nelle disposizioni di cui agli artt. 29 e 31 della legge n. 69 del 2005, che prevedono, rispettivamente, la fungibilità del m.a.e. con la segnalazione di ricerca nel Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) e la sua immediata perdita di efficacia al venir meno del provvedimento restrittivo di base. Per le dette caratteristiche, il m.a.e. attivo, non rientrante per sØ in alcuna delle categorie di atti per le quali Ł sancita espressamente l’impugnabilità per legge, non può evidentemente neppure essere considerato un provvedimento autonomamente incidente sulla libertà personale, agli effetti di quanto previsto dagli artt. 111, comma settimo, Cost., e 568, comma 2, cod. proc. pen.».
Coerente con la ricostruzione sin qui operata Ł l’ulteriore principio di diritto affermato da questa Corte in base al quale «in materia di mandato d’arresto europeo, la violazione del principio di specialità, che vieta di sottoporre la persona consegnata a procedimento penale o in misura privativa della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la stessa Ł stata concessa, non può essere fatta valere dopo che le autorità dello Stato estero hanno prestato assenso all’estensione della consegna per i fatti ulteriori, in quanto per effetto di questa vicenda Ł venuta meno l’attualità del vizio» (Sez. 1, n. 3791 del 07/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259163 – 01).
Peraltro, con riferimento al principio di specialità, le deduzioni contenute nel ricorso (pag. 3 da ‘quando la persona’ a ‘dopo averlo lasciato’) sembrano riguardare passaggi della motivazione non effettivamente presenti nel provvedimento impugnato.
A proposito di tale asserita violazione, inoltre e sempre in continuità con quanto sin qui esposto, Ł stato deciso che «in tema di mandato di arresto europeo, le questioni relative al principio
di specialità sono deducibili soltanto davanti allo Stato richiesto» (Sez. 6, n. 27098 del 30/03/2017, COGNOME, Rv. 270402 – 01, già oggetto di richiamo nella sentenza n. 4863 del 2024) proprio in fattispecie di incidente di esecuzione.
Le considerazioni sin qui svolte conducono al rigetto anche del secondo motivo di ricorso con il quale Ł stato riproposto il tema della revoca del provvedimento di MAE ad opera dell’Avvocato generale in data 13 maggio 2021 con conseguente abnormità della richiesta del Ministero della giustizia dell’11 giugno 2021 e del successivo provvedimento di cumulo.
Si tratta di un vizio proprio del procedimento di MAE che non Ł possibile far valere in sede di incidente di esecuzione avverso il provvedimento di cumulo giacchØ coperto dalla formazione del giudicato formatosi nell’ordinamento spagnolo in ordine alla decisione assunta sul mandato di arresto passivo.
Il terzo e il quarto motivo sono aspecifici e generici.
Riguardano profili della motivazione che non assumono rilievo decisivo.
Il primo attiene al provvedimento dell’Autorità spagnola che, in data 11 agosto 2021, ha archiviato il procedimento di MAE preso atto dell’esecuzione della consegna della persona richiesta e della regolarità del procedimento.
Si tratta di atto privo di portata decisoria che si sostanzia in una sorta di presa d’atto della conclusione della procedura di MAE e che, semmai, corrobora la tesi della ritualità del provvedimento di estensione del mandato di arresto emesso il 26 luglio 2021 e confermato in appello.
Analogamente Ł da dirsi per il quarto motivo che contiene deduzioni riferite a una nota della Corte Nazionale spagnola che, pacificamente, non ha portata decisoria (nØ le Ł stato attribuito tale significato dal giudice dell’esecuzione) ed ha natura meramente amministrativa.
Si tratta, in entrambi i casi, di profili argomentativi presenti nel provvedimento impugnato ma estranei alla sua effettiva ratio decidendi.
Alla luce di quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/03/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME