Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41569 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41569 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 settembre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la reiezione del ricorso viste le memorie trasmesse dalla difesa del ricorrente, con la documentazione e sentito il difensore
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Bari ha disposto la consegna all’Autorità Giudiziaria della Germania di COGNOME
in esecuzione del mandato di arresto emesso ai danni del predetto in forza del mandato di cattura per motivi di custodia cautelare reso dal Tribunale di Amburgo e relativo al tentativo di furto realizzato dal suddetto in Amburgo tra il 13 e il 20 febbraio 2017, subordinandone la consegna alla condizione della restituzione del predetto dopo essere stato sottoposto a processo, ai sensi dell’art 19, lettera b della legge n. 69 del 2005;
Considerato che avverso il detto provvedimento il RAGIONE_SOCIALE ha interposto ricorso – integrato da una successiva memoria (reiterativa di alcuna RAGIONE_SOCIALE doglianze esposte con l’impugnazione)-, contestando, in primo luogo, il difetto di proporzionalità del mandato perché reso per finalità meramente investigativa non altrimenti precisate e ritenuto, di contro, che tale prospettiva non emerge in alcun modo dal titolo che, piuttosto, avendo natura meramente processuale, lascia coerentemente pensare alla necessità di assicurare la presenza del ricorrente in occasione della trattazione del processo relativo alla contestazione sottesa al mandato di cattura all’uopo reso;
Rilevato, ancora, che il secondo motivo di ricorso, viene declinato adducendo diversi profili di doglianza, descritti dalla lettera a) alla lettera i), e si prospett particolare,
-l’asserita carenza informativa del mandato, quando, di contro, la lettura dello stesso lascia emergere con evidenza la puntuale e circostanziata descrizione del fatto addebitato, non occorrendo che dal titolo emergano elementi utili a fondare una verifica sulla gravità degli indizi rassegnati e sulle fonti che li supportano, nel caso rimessa solo allo Stato richiedente (punto 2a);
– una addotta violazione RAGIONE_SOCIALE indicazioni di principio di matrice ostativa contenute nell’art. 2 della legge n. 69 del 2005 ( punto 2B), di certo non ricavabile dal ritardo, rimarcato dalla difesa, mostrato dall’Autorità Giudiziaria richiedente nel perseguire processualmente il consegnando nonché l’asserito contrasto con il disposto di cui al successivo art 7, comma 2 della stessa legge (punto 2c), all’evidenza smentito dal fatto che i limiti edittali riferiti dalla legge penale tedes vigente all’epoca della condotta di reato ascritta al ricorrente rendono indifferente al fine la riduzione di pena legata alla presenza di un mero tentativo ( la quale, considerata la relativa forbice edittale, non necessariamente porterà ad una futura ed eventuale applicazione di una pena inferiore ai dodici mesi di reclusione);
-ulteriori violazioni correlate agli artt. 6 commi 1 e 1 bis, 18, 18 bis e 18 ter del medesimo testo di legge (punti 2d, 2e, 2f, 2h)- trattandosi di doglianze marcatamente inconferenti in presenza di un mandato meramente processuale, adeguatamente supportato dal riferimento al titolo cautelare emesso dall’autorità giudiziaria richiedente e volto, per quanto già chiarito, a favorire la trattazione in
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presenza del processo (così da rendere eccentrici i riferimenti agli artt. 6 bis, 18 bis e 18 ter, correlati alla diversa ipotesi del mandato d’arresto esecutivo);
– infine, ulteriori doglianze parimenti inconsistenti, sia quelle correlate posizione del ricorrente quale cittadino di uno stato terzo da tempo radicato Italia (punto g), considerato che la Corte territoriale, estendendo i interpretativa gli ambiti applicativi della dichiarazione di illegittimità costitu dell’ad. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005 (nella parte in cui non prevedeva che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una perso ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abb residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sufficientemente integrata in Italia, sempre che se ne disponga l’esecuzione Italia) resa dal Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi con sentenza n. 178 del 2023 all’art. 19 stesso testo di legge, che disciplina l’ipotesi a giudizio del mandato merame processuale, ha dato la massima estensione possibile alla indicazione difensi articolata in parte qua nell’interesse del consegnando, sia quelle emargin evidenziando asserite violazioni del disposto di cui all’ad 26 della legge Mae (pu i), marcatamente eccentriche alla regiudicanda;
Ritenuto, infine, che l’istanza di revoca del mandato, indirizzata all’Auto richiedente e allegata alle memorie trasmesse il 5 ottobre 2023, non incide su legittimità della consegna disposta con il provvedimento impugnato che va dunque confermato per la inammissibilità del ricorso;
Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma in favore dell RAGIONE_SOCIALE Ammende, liquidata come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti dì cui all’ad 22 comma 5 legge n. 69 del 2005.
Così deciso l’11/10/2023.