Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34485 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato in Colombia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 12 agosto 2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha disposto la consegna all’Autorità giudiziaria francese in esecuzione del mandato di arresto europeo finalizzatO all’esecuzione della sentenza di condanna alla pena di anni sei di reclusione infldtta per reati in tema di stupefacenti, nonché per contrabbando di merce pericolosa per la pubblica sanità, moralità e sicurezza e per la partecipazione ad un’associazione per delinquere.
Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 18-ter legge n. 69 del 2005 in quanto il mandato di arresto europeo riporta parzialmente la sola garanzia prevista dalla lett. c) di tale disposizione, non assicurando che la sentenza di condanna emessa in assenza dell’imputato dall’Autorità giudiziaria francese sarà notificata senza indugio dopo la consegna del ricorrente.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2 legge n. 69 del 2005, in relazione all’art. 48 della Carta di Nizza in quanto, proprio dal contenuto dell’euromandato, là dove si afferma che il ricorrente potrà ottenere l’annullamento della sentenza in quanto giudicato in assenza, si evince che la sentenza in questione non può considerarsi definitiva. Risulta, inoltre, in violazione della presunzione di innocenza, che il ricorrente è stato condannato sulla base delle sole dichiarazioni del coimputato al quale, peraltro, in violazione dell’art. Cost., è stata inflitta una pena più mite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.
Va, innanzitutto, premesso che l’art. 18-ter legge n. 69 del 2005 prevede, quale motivo di rifiuto facoltativo della consegna, nel caso in cui il mandato di arresto europeo esecutivo riguardi decisioni emesse all’esito di un processo celebrato in assenza, la mancata indicazione – anche all’esito della richiesta di informazioni allo Stato richiedente – di una delle quattro condizioni alternativamente previste dall’articolo 6, comma 1-bis.
Tra tali condizioni, la lett. c), a dire del ricorrente parzialmente sussistent nel caso di specie, prevede che l’interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l’esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il dirit partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonché, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilità di una sua riforma, debba dichiarare espressamente di non opporsi a tale decisione ovvero nn abbia chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti.
Rileva il Collegio che l’assunto del ricorrente è erroneo, non risultando alcuno dei presupposti previsti da tale disposizione. La condizione che, inyece, rileva nel caso di specie è quella prevista dalla successiva lett. d) che prevede quanto segue: l’interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la
riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sarà espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonché, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilità di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potrà richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello.
Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, dall’esame del mandato di arresto europeo risulta chiaramente che, una volta che la sentenza sarà notificata, il consegnando ha il “diritto di opporre” la decisione e che, ai sensi degl artt. 489 e ss. del codice di rito francese, con il suo annullamento, sarà celebrato un nuovo processo di primo grado.
Il ricorrente non solo omette di confrontarsi con tale circostanza, ma insiste su una doglianza assolutamente eccentrica rispetto alle risultanze del mandato di arresto.
Il secondo motivo è, in parte manifestamente infondato, e, in altra parte non deducibile in questa Sede.
Il ricorrente travisa il contenuto delle indicazioni contenute nel mandato di arresto, inquadrabili nell’ambito delle garanzie di equità del processo in assenza, e, in particolare, di quelle a tutela del diritto dell’imputato di presenziare processo, garantito dal diritto dell’Unione (cfr. considerando n. 33 della Direttiva UE 2016/343), e dei conseguenti rimedi restitutori esperibili ove emerga che la sua celebrazione non è frutto di una scelta consapevole e volontaria.
Va, infatti, rammentato che l’art. 8, par. 4, della Direttiva UE 2016/343 consente la celebrazione di processi e l’esecuzione della relativa decisione assunta in assenza dell’imputato anche quando non ricorrono le condizioni che consentono di ritenere che lo stesso è stato informato tempestivamente del processo; ciò a condizione che gli Stati membri garantiscano che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità del successivo art. 9.
Sono, invece, non consentite in questa Sede le doglianze relative al giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del consegnando ed al trattamen sanzionatorio inflitto, trattandosi di questioni che, nel rispetto del pri sovranità, possono essere fatte valere solo dinanzi alla competente Auto Giudiziaria dello Stato di emissione.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente