Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40498 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Dornesti (Romania) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/08/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiara inammissibile; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOMECOGNOME sostituto processual
dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino ha dispo la consegna alla Romania di NOME, in esecuzione del mandato
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di arresto europeo emesso il 24 Aprile 2024 dall’autorità giudiziaria rumena, l’esecuzione della sentenza di condanna, pronunciata il 20 ottobre 2023 dalla Cor di appello di Tuceava, alla pena complessiva di anni tre di reclusione per il di concorso in furto in abitazione.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da parte d ricorrente che articola un unico motivo per violazione degli artt. 2 I. n. 69 del 3 CEDU e 27, comma 3, Cost., in cui deduce che negli istituti penitenziari rumen vi sarebbe un concreto pericolo di trattamenti disumani e degradanti, com dimostrerebbero le condanne della Romania da parte della Corte EDU per il sovraffollamento delle strutture penitenziarie e per le pessime condizioni igieni sanitarie (si citano, tra le altre, Corte NOME, Bujorean c. Romania, n. 13054/ Constantin NOME COGNOME c. Romania, n. 51318/12, e NOME COGNOME c. Romania, n. 79857/12).
Peraltro, si assume nel ricorso che la nota inviata dalle autorità rumene, richiesta della Corte di appello di Torino, circa le condizioni carcerarie cui sottoposto il ricorrente é priva di specificità con riguardo al calcolo degli sp tempi e luoghi degli spostamenti consentiti all’interno della struttura deten all’orario dell’apertura delle celle collettive, alle concrete caratteristi operazioni di disinfestazione, al luogo dove verrà effettivamente scontata la pe in quanto il penitenziario è individuato solo in via orientativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va preliminarmente rilevato che, secondo la Grande sezione della Corte di giustizia dell’unione europea (decisione del 15 ottobre 2019 C 128/18 Dorobantu), l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può solo in eccezionale non tenere in considerazione le dichiarazioni ricevute dall’autorità Paese di emissione e rifiutarsi di eseguire il mandato di arresto europ precisando che il rifiuto è consentito solo quando, sulla base di elementi prec si riscontri comunque il pericolo che l’interessato possa subire una violazione suoi diritti fondamentali.
Con la decisione suindicata la Corte ha affermato che, qualora l’assicurazio che la persona interessata non subirà un trattamento inumano o degradante in ragione delle sue condizioni di detenzione sia stata fornita, o quantomen approvata dall’autorità giudiziaria emittente, l’autorità giudiziaria di esecu deve fidarsi di tale assicurazione, quantomeno in assenza di elementi precisi c
permettano di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all’interno di determinato istituto sono contrarie all’art. 4 della Carta dei diritti fondament
3. Nel caso di specie l’Autorità giudiziaria rumena, con nota del 13 agosto 202 ha fornito, in risposta alla richiesta avanzata dalla Corte d’appello di To puntuali precisazioni in merito alle caratteristiche del regime carcerario cui sottoposto il ricorrente. In particolare ha precisato che COGNOME: a) sarà coll nel penitenziario di Bucuresti per un periodo di 21 giorni in una stanza garantirà uno spazio minimo di 3 mq; b) dopo tale periodo, sarà trasferito mol probabilmente nel penitenziario di Botosani in regime semiaperto, per un periodo pari ad un quinto della pena, mentre, in seguito, previa analisi del comportamento, il regime potrà essere modificato, potendo anche sfociare in regime aperto presso la medesima struttura; c) beneficerà di uno spazi individuale minimo di 3 mq. durante tutto il periodo di esecuzione della pena, sal l’assegnazione in regime aperto in cui beneficerà di 4 mq.; d) gli ambienti penitenziari ove sarò assegnato hanno aerazione ottimale, luce naturale artificiale, disinfestazione e igienizzazione periodiche, servizi igienici separa la porta; e) sin dal periodo di quarantena e osservazione potrà passeggi quotidianamente all’aperto per almeno un’ora, partecipare ad attività educativ culturali, sportive, avrà una consulenza psicologica e un’assistenza soci morale-religiosa, istruzione scolastica e formazione professionale. Avrà, inolt diritto all’assistenza medica e, in regime semiaperto, beneficerà di cinque visi mese della durata massima di due ore.
Sulla base delle risultanze offerte da tale quadro informativo, ufficialme comunicato, e al quale le autorità dello Stato di esecuzione non possono negar fede, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale si sottrae alle c difensive, non avendo il ricorrente documentato, peraltro, che le strutt penitenziarie di destinazione risultino in concreto inidonee ad evitare il pericolo di trattamenti inumani e degradanti, anche in ragione dell’accert progressivo miglioramento delle condizioni detentive nei relativi isti penitenziari rumeni.
Sulla base delle su esposte considerazioni deve escludersi, all’interno di sif impostazione ermeneutica, il “serio pericolo” che la persona ricercata ven sottoposta a trattamenti inumani o degradanti.
Né la difesa allega elementi concreti idonei a porre in dubbio tali assicurazi In particolare, la mancata specifica indicazione del penitenziario ove s condotto il COGNOME dopo i 21 giorni di quarantena inziali è irrilevante, in qu le condizioni detentive sopra riportate sono state riferite a ogni struttura a cu
destinato. Il tempo degli spostamenti consentiti è stato precisato, come pure il carattere periodico delle operazioni di igienizzazione e disinfestazione.
Inoltre, il fatto che non sia stato specificato se i 3 mq. sono stati computati contando, o meno, l’ingombro degli arredi è irrilevante alla luce del consolidato orientamento secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, la circostanza che lo spazio disponibile per ciascun detenuto in regime di detenzione cd. chiuso sia temporaneamente di poco inferiore al limite dei tre metri quadri non comporta il rischio di un trattamento carcerario inumano o degradante, in presenza della concreta operatività di fattori compensativi che, come nel caso di specie, rendano le condizioni della detenzione conformi agli standards convenzionali (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355 in una fattispecie di regime detentivo del carcere di destinazione contemplante un congruo numero di ore trascorribili quotidianamente all’esterno delle celle, adeguate condizioni di igiene, e, dopo l’espiazione di un quinto della pena, possibilità di accedere al regime di detenzione cd. aperto).
Quanto alla documentazione prodotta con la memoria difensiva, essa consta di un articolo privo di data, pubblicato su intemet, non sottoscritto, del tutto inidoneo a porre in dubbio le informazioni fornite dalle autorità rumene.
Il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 31/10/2024